TNAS: tolti i due punti di penalizzazione! Derubricata l’accusa a Vincenzo Italiano

Il Calcio Padova informa che il Tnas si è da poco pronunciato sulla gara Padova-Grosseto del 2010. Il Tribunale ha restituito i due punti inflitti in primo grado e secondo grado, derubricando l’accusa dell’allora capitano del Padova Vincenzo Italiano da “illecito sportivo” a “condotta antisportiva.


COMUNICATO TNAS:
“Il Collegio arbitrale della controversia tra il Sig. Vincenzo Italiano e Padova Calcio SpA nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha depositato oggi il lodo arbitrale. Questo il testo del dispositivo: “Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. Accoglie parzialmente la domanda di arbitrato e, per l’effetto, riduce a mesi 9 (nove) la sanzione della squalifica per il Signor Vincenzo Italiano e a un’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) la sanzione per la Società Calcio Padova; 2. condanna il Signor Vincenzo Italiano e la Società Calcio Padova, in solido tra loro, al pagamento di 2/3 delle spese di lite in favore della F.I.G.C. che liquida, per questa quota, in € 1.500,00 oltre spese, generali, iva e c.p.a.; compensa il restante 1/3; 3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Vincenzo Italiano e della Società Calcio Padova, in solido tra loro, il pagamento di 2/3 degli onorari del Collegio arbitrale; pone a carico della F.I.G.C. il pagamento del restante 1/3; liquida complessivamente gli onorari del Collegio Arbitrale in € 6.000,00 oltre accessori; 4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Vincenzo Italiano e della Società Calcio Padova, in solido tra loro, il pagamento di 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; pone a carico della F.I.G.C. il pagamento del restante 1/3; 5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. L’istanza riguardava la squalifica a 3 anni a carico del soggetto fisico e la penalizzazione di 2 punti in classifica a carico della società (riferimento C.U. n. 002/CGF 2012/2013)”.