Corte Giustizia Federale: le sentenze complete della procura di Bari e Cremona

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
SEZIONI UNITE
RIUNIONE LUNEDÌ 21 AGOSTO 2012
1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE
avverso:
a) il proscioglimento del calciatore Nicola
Belmonte dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2,
5 e 6 C.G.S.;
b) il proscioglimento del calciatore Leonardo
Bonucci dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2,
5 e 6 C.G.S.;
c) il proscioglimento del calciatore Salvatore
Masiello dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2,
5 e 6 C.G.S;
d) il proscioglimento del calciatore Simone Pepe
dalla violazione dell’art. 7 comma 7 C.G.S.;
e) il proscioglimento della Società Udinese Calcio
S.p.A. per responsabilità oggettiva in relazione
alle violazioni ascritte al calciatore Simone Pepe;
in relazione alla gara Udinese/Bari del 9.5.2010,
seguito proprio deferimento – nota n. 542/463pf10-
11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff.
n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
2. Ricorso Calc. BELMONTE NICOLA
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6
inflitta per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S.,
in relazione alla gara Cesena/Bari del 17.4.2011,
seguito deferimento del Procuratore Federale –
nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012
– (Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
3. Ricorso Calc. GUBERTI STEFANO
avverso la sanzione della squalifica per anni 3
RESPINTO
inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in
relazione alla gara Bari/Sampdoria del 23.4.2011
seguito deferimento del Procuratore Federale –
nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012
– (Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
4. Ricorso Sig. SEMERARO PIERANDREA
avverso la sanzione della inibizione per anni 5
inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S.,
in relazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011,
seguito deferimento del Procuratore Federale –
nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012
– (Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
5. Ricorso U.S. LECCE S.P.A.
avverso la sanzione dell’esclusione dal
Campionato di competenza di Serie B 2012/2013,
con assegnazione da parte del Consiglio Federale a
uno dei campionati di categoria inferiore e
ammenda di € 30.000 inflitta ai sensi degli artt. 7
commi 2, 3, 4, 6 e 4 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in
relazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011, per il
comportamento ascritto al Presidente Sig.
Semeraro Pierandrea, seguito deferimento del
Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-
11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff.
n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO e, per l’effetto, conferma le
sanzioni inflitte, ai sensi dell’art. 4, comma 1
C.G.S.
6. Ricorso PROCURATORE FEDERALE
avverso:
a) il proscioglimento del calciatore Giuseppe
Vives dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5
e 6 C.G.S;
b) il proscioglimento della società U.S. Lecce in
relazione alle violazioni ascritte al calciatore
Giuseppe Vives, per responsabilità oggettiva,
in relazione alla gara Bari – Lecce del 15.52011,
seguito proprio deferimento – nota n. 542/463
pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale – Com.
Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
7. Ricorso Calc. PORTANOVA DANIELE
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6
inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in
relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010,
RESPINTO
seguito deferimento del Procuratore Federale –
nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012
– (Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
8. Ricorso F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A.
avverso la sanzione dell’ammenda di € 30.000
inflitta ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., in
relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010, in
riferimento al comportamento del proprio tesserato
Portanova Daniele, seguito deferimento del
Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-
11/SP/mg del 25.7.2012 – (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff.
n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
9. Ricorso PROCURATORE FEDERALE
avverso:
a) la qualificazione delle violazioni ascritte al
calciatore Daniele Portanova, di cui all’art. 7
comma 7 C.G.S. e la relativa sanzione inflitta
di mesi 6 di squalifica;
b) avverso il proscioglimento del calciatore Marco
Di Vaio dalla violazione dell’art. 7 comma 7
C.G.S.;
c) l’incongruità della sanzione dell’ammenda di €
30.000,00 inflitta alla società F.C. Bologna
1909 S.p.A. per responsabilità oggettiva in
relazione alle violazioni ascritte ai calciatori
Daniele Portanova e Marco Di Vaio, in
relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010,
seguito proprio deferimento – nota n.
542/463pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 –
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del
10.8.2012)

 

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
SEZIONI UNITE
RIUNIONE LUNEDÌ 20 AGOSTO 2012
1. Ricorso FEDERSUPPORTER
avverso l’Ordinanza n. 1 di mancata ammissione al
procedimento, seguito deferimento del Procuratore
Federale – nota n 537 /1075pf11-12/SP/blp –
(Ordinanza n. 1 del 01.08.2012 della Commissione
Disciplinare Nazionale)
INAMMISSIBILE
2. Ricorso CODACONS
avverso l’Ordinanza n. 1 di mancata ammissione al
procedimento, seguito deferimento del Procuratore
Federale – nota n. 542/463pf10-11/SP/mg del
25.7.2012– (Ordinanza n. 1 del 01.08.2012 della
Commissione Disciplinare Nazionale)
INAMMISSIBILE
3. Ricorso Sig. CAMILLI PIERO
avverso la sanzione della inibizione per anni 5
inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S
in relazione alla gara Ancona/Grosseto del
30.4.2010, seguito deferimento del Procuratore
Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25
luglio 2012 – (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del
10.8.2012)
ACCOLTO, e, per l’effetto, annulla la delibera
impugnata
4. Ricorso U.S. GROSSETO F.C.
avverso il provvedimento dell’esclusione dal
Campionato di competenza di Serie B 2012/2013,
con assegnazione da parte del Consiglio Federale
ad uno dei campionati di categoria inferiore,
inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 2, 3 e 6 e 4
ACCOLTO, e, per l’effetto, annulla la delibera
impugnata
comma 1 C.G.S. in relazione alla gara
Ancona/Grosseto del 30.4.2010, per il
comportamento ascritto al Sig. Camilli Piero,
seguito deferimento del Procuratore Federale -
nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio
2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
5. Ricorso Calc. CASSANO MARIO
avverso la sanzione della squalifica per mesi 9
inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 1, 2, 5 e 6, 1
comma 1 e 6 comma 1 C.G.S., in relazione alle
gare Siena/Piacenza del 19.2.2011 e
Albinoleffe/Siena del 29.5.2011 seguito
deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537
/1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale – Com.
Uff. n. 11/CDN del 10.8..2012)
RESPINTO
6. Ricorso Calc. CATINALI EDOARDO
avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e
mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6
C.G.S., in relazione alla gara Siena/Piacenza del
19.2.2011 seguito deferimento del Procuratore
Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25
luglio 2012 – (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del
10.8.2012)
RESPINTO
7. Ricorso Calc. BERTANI CRISTIAN
avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e
mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6
C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del
01.5.2011 seguito deferimento del Procuratore
Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25
luglio 2012 – (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del
10.8.2012)
RESPINTO
8. Ricorso Calc. DRASCEK DAVIDE
avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e
mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6
C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del
01.5.2011 seguito deferimento del Procuratore
Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25
luglio 2012 – (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del
10.8.2012)
RESPINTO
9. Ricorso Calc. GHELLER MAVILLO
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6
inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in
relazione alla gara Novara/Siena del 01.5.2011
seguito deferimento del Procuratore Federale -
nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012
RESPINTO
– (Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
10. Ricorso Calc. VITIELLO ROBERTO
avverso la sanzione della squalifica per anni 4
inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5, 6 e 7
C.G.S., in relazione alle gare Novara/Siena del
01.5.2011 e Albinoleffe/Siena del 29.5.2011
seguito deferimento del Procuratore Federale -
nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012
– (Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
11. Ricorso NOVARA CALCIO
avverso la sanzione della penalizzazione di punti
2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva
2012/2013 inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 2,
4 e 6 e 4 commi 2 e 5 C.G.S., in relazione alla
gara Novara/Siena del 01.5.2011, in relazione al
comportamento dei propri tesserati Bertani
Cristian, Drascek Davide e Gheller Mavillo,
seguito deferimento del Procuratore Federale -
nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio
2012 – (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN
del 10.8.2012)
PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per
l’effetto, infligge la sanzione di 1 punto di
penalizzazione unitamente all’ammenda di €
20.000,00
12. Ricorso Sig. CONTE ANTONIO
avverso la sanzione della squalifica per mesi 10
inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in
relazione alle gare Novara/Siena del 01.5.2011,
Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, seguito
deferimento del Procuratore Federale – nota n.
537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 –
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del
10.8.2012)
La C.G.F., in parziale riforma della decisione
impugnata, proscioglie il sig. Conte Antonio in
relazione all’incolpazione relativa alla gara
Novara/Siena dell’1.5.2011 e, rideterminando la
sanzione, infligge la squalifica di mesi 10 in
relazione alla gara Albinoleffe/Siena del
29.5.2011.
13. Ricorso Sig. ALESSIO ANGELO
avverso la sanzione della squalifica di mesi 8
inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in
relazione alle gare Novara/Siena del 01.5.2011,
Albinoleffe/Siena 29.5.2011, seguito
deferimento del Procuratore Federale – nota n.
537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 –
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del
10.8.2012)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
l’effetto, riduce la sanzione inflitta a mesi 6 di
squalifica
14. Ricorso Calc. COPPOLA FERDINANDO
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6
inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in
relazione alla gara Albinoleffe/Siena del
29.5.2011 seguito deferimento del Procuratore
RESPINTO
Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25
luglio 2012 – (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN
del 10.8.2012)
15. Ricorso Calc. TERZI CLAUDIO
avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e
mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e
6 C.G.S., in relazione alla gara Albinoleffe/Siena
del 29.5.2011 seguito deferimento del
Procuratore Federale – nota n. 537
/1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 –
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del
10.8.2012)
RESPINTO
16. Ricorso PROCURATORE FEDERALE
avverso la qualificazione delle violazioni ascritte
ai calciatori Ferdinando Coppola e Roberto
Vitiello, dell’art. 7 comma 7 C.G.S. e delle
relative sanzioni inflitte in relazione alla gara
Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, seguito proprio
deferimento – nota n. 537/1075pf11-12/SP/blp
del 25 luglio 2012 – (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com.
Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
17. Ricorso Calc. PELLICORI ALESSANDRO
avverso la sanzione della squalifica per anni 3
inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6
C.G.S., in relazione alla gara Siena/Torino
7.5.2011 seguito deferimento del Procuratore
Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25
luglio 2012 – (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN
del 10.8.2012)
RESPINTO
18. Ricorso Calc. PESOLI EMANUELE
avverso la sanzione della squalifica per anni 3
inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S.,
in relazione alla gara Siena/Varese 21.5.2011
seguito deferimento del Procuratore Federale -
nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio
2012 – (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN
del 10.8.2012)