FIGC: deferimenti della Procura Federale sui filoni di indagine della Procura di Bari

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Bari ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
UDINESE – BARI del 09/05/2010 – s.s. 2009/2010
1 – MASIELLO Andrea, MASIELLO Salvatore, BELMONTE Nicola, PARISI Alessandro, BONUCCI Leonardo, all’epoca dei fatti tutti calciatori della società BARI, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara UDINESE-BARI del 9 maggio 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con pareggio tra le due squadre; con l’aggravante, per tutti, di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione, nonchè, per MASIELLO Andrea, PARISI Alessandro e BELMONTE Nicola, della pluralità di illeciti;
2 – MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti, calciatore del BARI Calcio, della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) del C.G.S., per avere fornito a soggetti estranei
all’ordinamento federale informazioni sulla gara Udinese-Bari del 9 maggio 2010, oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare una scommessa sull’esito di tale gara, come alterato; e per avere lo stesso Masiello effettuato, sia pur per interposte persone, una scommessa riguardo all’esito della gara in questione, sempre sulla base della alterazione della stessa;
3 – PEPE Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società UDINESE, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Udinese-Bari del 9 maggio 2010;
4 – la Società BARI CALCIO S.P.A.,a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;
5 – la Società BARI CALCIO S.P.A.,a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi al proprio tesserato Andrea Masiello;
6 – la Società UDINESE CALCIO S.P.A.,a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per l’addebito mosso
al proprio calciatore all’epoca dei fatti, Simone PEPE, come sopra indicato.
CESENA – BARI del 17/04/2011 – s.s. 2010/2011
7 – MASIELLO Andrea, BELMONTE Nicola e BELLAVISTA Antonio, i primi due all’epoca dei fatti, tesserati per l’A.S. BARI e il terzo iscritto all’albo del Settore Tecnico quale Allenatore di Base, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere, in occasione della gara CESENA – BARI del 17.04.2011, in concorso con fra loro e con altri tesserati allo stato non identificati, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto al fine di determinare la sconfitta del Bari e di ottenere un illecito arricchimento scommettendo somme di denaro sull’esito della gara, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. del risultato conseguito e della pluralità di illeciti;

8 – MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S. BARI, della violazione dell’art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere effettuato, anche per interposta persona (Bellavista Antonio), scommesse sulla gara CESENA – BARI del 17.04.2011;
9 – BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti tesserato presso il Settore Tecnico quale Allenatore di Base, della violazione dell’art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere effettuato scommesse sulla gara CESENA – BARI del 17.04.2011, e per aver accettato e essersi adoperato per effettuare scommesse quale interposta persona di MASIELLO Andrea;
10 – ANGELOZZI Guido, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del BARI, MUTTI Bortolo, all’epoca dei fatti allenatore del Bari, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara CESENA – BARI del 17.04.2011;
11 – ESPOSITO Marco, all’epoca dei fatti tesserato della Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L., per la violazione dei
doveri di lealtà probità e correttezza di cui all’art. 1 CGS, con riferimento all’art. 6 CGS, per avere messo in contatto due soggetti
sottoposti al rispetto delle regole dell’ordinamento federale, ovvero il BELLAVISTA ed il BELMONTE per consentire al primo l’acquisizione di notizie di natura “riservata” da utilizzare al fine di scommesse orientate sulla base di tali informazioni;
12 – la Società A.S. BARI S.P.A.: – a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2,C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Andrea MASIELLO e BELMONTE; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. del risultato conseguito e della pluralità di illeciti.
- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma e 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Andrea MASIELLO;
- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma e 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati ANGELOZZI e MUTTI;
13 – la Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma e 2, C.G.S in
ordine agli addebiti contestati al suo tesserato Marco ESPOSITO.

 

BARI – SAMPDORIA del 23/04/2011 s.s. 2010/2011
14 – GUBERTI Stefano, tesserato all’epoca dei fatti per la società U.C. Sampdoria S.p.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti con il calciatore del Bari MASIELLO Andrea, che a sua volta interessava della proposta illecita il compagno di squadra Marco ROSSI dal quale otteneva la relativa disponibilità alla partecipazione all’alterazione;
15 – MASIELLO Andrea, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S. BARI S.p.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta ricevendo una proposta di alterazione del risultato della gara da parte di GUBERTI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la A.C. Sampdoria S.p.A., poi riportata al calciatore suo compagno di squadra Marco ROSSI, dal quale otteneva la disponibilità alla combine; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.
16 – ROSSI Marco, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S. BARI S.p.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti tesserati
non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere attindiretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta
ricevendo una proposta di alterazione del risultato della gara da parten di MASIELLO Andrea, calciatore suo compagno di squadra, al quale forniva la propria disponibilità alla combine; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.
17 – MASIELLO Andrea, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S. BARI S.p.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti non
tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, ricevendo una proposta di alterazione del risultato della gara da parte di esponenti del gruppo degli “zingari, con l’intervento di Angelo IACOVELLI, poi riportata ai calciatori suoi compagni di squadra Simone BENTIVOGLIO e Alessandro PARISI dai quali, almeno da quanto risulta allo stato degli atti, riceveva un rifiuto; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti;
18 – BENTIVOGLIO Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. Bari S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2012 e, segnata6 mente, la proposta di alterazione del risultato della gara propostagli dal calciatore suo compagno di squadra MASIELLO Andrea;
19 – PARISI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. Bari S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del
Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti
riguardanti la gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2012 e, segnatamente, le notizie ricevute dal calciatore suo compagno di squadra
MASIELLO Andrea sul tentativo di combine proposto dal gruppo degli “zingari” con l’intervento di IACOVELLI Angelo;
20 – CAROBBIO Filippo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.C. SIENA S.p.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti non
tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta e dei
successivi incontri che avrebbe dovuto disputare la squadra del BARI, anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, mettendo in
contatto Angelo IACOVELLI, latore della disponibilità di calciatori del BARI non meglio specificati a combinare risultati di incontri della loro squadra, con il gruppo degli “Zingari”, dedito all’effettuazione di scommesse su gare combinate; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.
21 – STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti collaboratore tecnico prima squadra per la società A.C. Siena S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2012 e successivi incontri che avrebbe dovuto disputare la squadra del BARI e, segnatamente, l’attività posta in essere da CAROBBIO Filippo per mettere in contatto il gruppo degli “Zingari” dedito all’effettuazione di scommesse su gare combinate, con Angelo 7 IACOVELLI latore della disponibilità di calciatori del BARI non meglio specificati a combinare risultati di incontri della loro squadra;
22 – la Società U.C. SAMPDORIA S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Stefano GUBERTI in relazione alla gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2012, nonché a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma
5, C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio dai tesserati del Bari;
23 – la Società A.S. BARI S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Andrea MASIELLO in relazione alla gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2012 con riguardo al tentativo di combine proposto al primo dal gruppo degli “zingari”; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.
24 – la Società A.S. BARI S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Andrea MASIELLO e Marco ROSSI in relazione alla gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2012 con riguardo al tentativo di combine proposto dal calciatore Stefano GUBERTI della SAMPDORIA; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.
25 – la Società A.S. BARI S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma e 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Simone BENTIVOGLIO ed Alessandro PARISI in relazione alla gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2012 con riguardo all’omessa denuncia loro contestata;
26 – la Società A.C. SIENA S.P.A.: – a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma e 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al 8 proprio tesserato Filippo CAROBBIO in relazione alla gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2012 ed ai successivi incontri che avrebbe dovuto disputare la squadra del BARI; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.
- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma e 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Cristian STELLINI;
PALERMO – BARI del 07/05/2011 – s.s. 2010/2011
27 – MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S. BARI S.P.A., BENTIVOGLIO Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in prestito della società A.S. BARI S.P.A., PARISI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società A.S. BARI S.P.A., ROSSI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in prestito della società A.S. BARI S.P.A., PADELLI
Daniele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S. BARI S.P.A., CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. SIENA S.P.A., e STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti collaboratore tecnico della prima squadra tesserato
della società A.C. SIENA S.P.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara
PALERMO – BARI del 7/05/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, CAROBBIO e STELLINI procurando a soggetti non tesserati, interessati ad effettuare scommesse dall’esito sicuro sulla gara PALERMO – BARI del 7/05/2011, un contatto con i calciatori del Bari finalizzato a proporre loro l’alterazione della gara, con impegno a perderla determinando un OVER con almeno due goal di scarto a fronte del pagamento di ingenti somme di denaro; MASIELLO, BENTIVOGLIO, PARISI, ROSSI, partecipando, su impulso di soggetto non tesserato, all’incontro finalizzato al raggiungimento dell’accordo per l’alterazione della gara in questione, ed accettando le dette ingenti somme di denaro per poi restituirle a causa della mancata realizzazione del risultato; PADELLI aderendo alla proposta illecita; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere (ad esclusione della posizione di PADELLI, STELLINI e BENTIVOGLIO).
28 – GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A., della violazione dell’art. 1,
comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia
Sportiva, per avere effettuato, per interposta persona, scommesse sulla gara PALERMO – BARI del 7/05/2011; nonché della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara PALERMO – BARI del 7/05/2011;
29 – la Società A.S. BARI S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al propri tesserati MASIELLO, BENTIVOGLIO, PARISI, ROSSI e PADELLI; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.
30 – la Società A.C. SIENA S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CAROBBIO e STELLINI; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.
BARI – LECCE del 15/05/2011 – s.s. 2010-2011
31 – MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S. BARI S.P.A., SEMERARO Pierandrea, all’epoca dei
fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. LECCE S.P.A., e VIVES Giuseppe, all’epoca dei fatti calciatore tesserato
della società U.S. LECCE S.P.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara
BARI – LECCE del 15/05/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, MASIELLO chiedendo a soggetto non tesserato di verificare la disponibilità della società Lecce a corrispondere una somma a dei calciatori del Bari per perdere la gara; offrendo denaro, unitamente a soggetti non tesserati, a BENTIVOGLIO, PARISI e ROSSI al fine di ottenere la loro adesione alla proposta illecita; prestando attivamente il proprio contributo durante la gara per l’alterazione della stessa, in particolare segnando volontariamente un autogoal; e, infine, percependo denaro a tal fine; SEMERARO corrispondendo un ingente somma di denaro, per il tramite di soggetti non tesserati, a MASIELLO e ad altri soggetti non tesserati, per l’alterazione della gara in questione al fine di ottenere un vantaggio in classifica; VIVES svolgendo un ruolo di intermediazione per l’ottenimento dell’assenso definitivo da parte di MASIELLO prima dell’inizio della gara; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché, per il solo MASIELLO, della pluralità degli illeciti posti in essere.
32 – BENTIVOGLIO Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in prestito della società A.S. BARI S.P.A., PARISI Alessandro,
all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S. BARI S.P.A. ROSSI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in prestito della società A.S. BARI S.P.A, per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara BARI – LECCE del 15/05/2011;

33 - la Società U.S. LECCE S.P.A.: – a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e
dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente e legale rappresentate SEMERARO Pierandrea;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica.
- a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al
proprio tesserato VIVES;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica.
- a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da
MASIELLO in concorso con altri soggetti non tesserati in occasione della gara BARI – LECCE del 15/05/2011.
34 – la Società A.S. BARI S.P.A.: – di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MASIELLO; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.
- di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati BENTIVOGLIO,
PARISI e ROSSI.
BOLOGNA – BARI del 22/05/2010 – s.s. 2010/2011
35 – MASIELLO Andrea, PORTANOVA Daniele, all’epoca dei fatti, rispettivamente, calciatori delle società BARI e BOLOGNA, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara BOLOGNA-BARI del 22 maggio 2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, al fine di garantire la possibilità di effettuazione di scommesse di gioco dall’esito scontato sul risultato della gara così alterato. Con l’aggravante, per il Masiello, di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della pluralità di illeciti commessi con riferimento ad altre gare costituenti oggetto del presente provvedimento;
36 – ROSSI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società BARI, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Bologna-Bari del 22 maggio 2011, dei quali era venuto a conoscenza ad opera del compagno di squadra Andrea Masiello;
37 – DI VAIO Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società BOLOGNA, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Bologna-Bari del 22 maggio 2011, dei quali era venuto a conoscenza ad opera del calciatore del Bologna Daniele Portanova;

38 – SANFELICE Marcello, all’epoca dei fatti Team Manager tesserato per la società BOLOGNA, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Bologna-Bari del 22 maggio 2011, dei quali eravenuto a conoscenza ad opera del calciatore del Bologna Daniele Portanova;
39 – la Società BARI CALCIO S.P.A.,a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per l’addebito mosso al proprio tesserato Andrea MASIELLO, come sopra indicato. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della  pluralità degli illeciti posti in essere da quest’ultimo;
40 – la Società F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva , ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per l’addebito mosso al proprio tesserato, Daniele PORTANOVA;
41 – la Società A.S. BARI S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per l’addebito mosso al proprio tesserato all’epoca dei fatti, Marco ROSSI;
42 – la Società F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per l’addebito mosso ai propri tesserati all’epoca dei fatti, Marco DI VAIO e Marcello SANFELICE;

Fonte | FIGC