Calcio Scommesse primo grado: Italiano e Vantaggiato 3 anni di squalifica, Ruopolo 16 mesi, al Padova -2 punti

La Commissione disciplinare nazionale, presieduta da Sergio Artico, in merito al processo di primo grado sul calcio scommesse ha emesso una serie di sanzioni nei confronti di 21 società e 52 tesserati, disponendo invece il proscioglimento nei confronti di 4 tesserati.

Queste le sanzioni che riguardano il Calcio Padova:

▪ Società PADOVA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;

▪ VANTAGGIATO Daniele: squalifica per 3 (tre) anni (all’epoca dei fatti al Rimini);

▪ ITALIANO Vincenzo: squalifica per 3 (tre) anni;

▪ RUOPOLO Francesco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1  e mesi 4 (all’epoca dei fatti all’Albinoleffe)

Di seguito tutta la documentazione ufficiale con in neretto le parti riguardanti il Padova o suoi tesserati.

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMUNICATO UFFICIALE N. 101/CDN (2011/2012)
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico, Presidente, dal Prof. Avv. Claudio Franchini, Vice Presidente Vicario, dall’Avv. Riccardo Andriani, dall’Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Andrea Morsillo, Componenti; con l’assistenza dell’Avv. Gianfranco Menegali e del Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentanti AIA; del Sig. Claudio Cresta, Segretario, e dei componenti della Segreteria Paola Anzellotti, Stefano Bordoni, Romolo Di Matteo, Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita nei giorni 31 maggio, 1 giugno, 4 giugno e 5 giugno 2012 per il dibattimento.
In seguito, la Commissione disciplinare nazionale si è riunita nei giorni 8 e 9 giugno 2012 per la camera di consiglio e, al termine, ha adottato la seguente decisione:
“”
(546) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ACERBIS
Paolo Domenico, ALBERTI Andrea, BELLODI Mirko, BERTANI Cristian, CAREMI
Davide, CAROBBIO Filippo, CASSANO Mario, CATINALI Edoardo, CELLINI Marco,
COLACONE Roberto, COMAZZI Alberto, CONSONNI Luigi, CONTEH Kewullay,
COSER Achille, COSSATO Federico, CRISTANTE Filippo, DE FALCO Andrea, DE
FALCO Franco, DE LUCIA Alfonso, DONI Cristiano, FERRARI Nicola, FISSORE
Riccardo, FIUZZI Luca, FONTANA Alberto Maria, GARLINI Ruben, GERVASONI
Carlo, IACONI Andrea, IACOPINO Vincenzo, ITALIANO Vincenzo, JOB IYOCK
Thomas Herve’, JOELSON Inacio Josè, LOCATELLI Tomas, MAGALINI Giuseppe,
MASTRONUNZIO Salvatore, MICOLUCCI Vittorio, MORA Nicola, NARCISO Antonio,
NASSI Maurizio, NICCO Gianluca, PAOLONI Marco, PARLATO Gianfranco, PASSONI
Dario, PEDERZOLI Alex, PELLICORI Alessandro, POLONI Mirco, RICKLER Del Mare
Cesare Gianfranco, ROSATI Gianni, RUOPOLO Francesco, SANTONI Nicola,
SANTORUVO Vincenzo, SARRI Maurizio, SARTOR Luigi, SBAFFO Alessandro,
SERAFINI Mattia, SHALA Rijat, STEFANI Mirko, TAMBURINI Juri, TURATI Marco,
VANTAGGIATO Daniele, VENTOLA Nicola, ZAMPERINI Alessandro, Società UC
ALBINOLEFFE Srl, AC ANCONA Spa, ASCOLI CALCIO 1898 Spa, ATALANTA
BERGAMASCA C. Spa, US AVESA HSM, US CREMONESE Spa, DELFINO PESCARA
1936 Srl, EMPOLI FBC Spa, FROSINONE CALCIO Srl, US GROSSETO FC Srl, AS
LIVORNO CALCIO Srl, FC MODENA Spa, AC MONZA BRIANZA 1912 Spa, NOVARA
CALCIO Spa, PADOVA CALCIO Spa, FC PIACENZA Spa, RAVENNA CALCIO Srl,
REGGINA CALCIO Spa, AC RIMINI 1912 Srl, UC SAMPDORIA Spa, AC SIENA Spa,
SPEZIA CALCIO Srl ▪ (nota n. 8011/33pf11-12/SP/blp dell’8 maggio 2012).
1) Il deferimento
Con provvedimento n. 8011/33pf11-12/SP/blp in data 8/5/2012, pervenuto alla
Commissione in data 9/5/2012, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
1. ACERBIS Paolo Domenico, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S. Grosseto FC Srl
2. ALBERTI Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.C. Monza  Brianza 1912 ed attualmente tesserato per l’A.C. Prato
3. BELLODI Mirko, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Mantova Srl
2
4. BERTANI Cristian, tesserato dal 03/09/2005 al 30/06/2008 quale calciatore della Società Ivrea Calcio Srl, dal 01/07/2008 al 30/06/2011 quale calciatore della Società Novara Calcio Spa e dal 13/07/2011 (con scadenza contrattuale 2015) per la Società U.C. Sampdoria Spa
5. CAREMI Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl
6. CAROBBIO Filippo, tesserato dal 1/07/2007 al 30/06/2009 per la società U.C. Albinoleffe Srl, dal 1/07/2009 al 30/08/2009 per la Società A.S. Bari Spa, dal 31/08/2009 al 30/06/2010, in prestito dal Bari, per la società U.S. Grosseto F.C. Srl,
dal 1/07/2010 al 8/07/2010 per la Società A.S. Bari Spa, dal 9/07/2010 al 6/07/2011 per la società A.C. Siena Spa (scadenza contrattuale 2013) e attualmente tesserato, in prestito dalla società A.C. Siena Spa, per la società Spezia Calcio Srl, dal 7/07/2011
7. CASSANO Mario, tesserato dall’11/07/2005 al 27/07/2009 quale calciatore della Società Piacenza F.C. Spa; dal 28/07/2009 al 12/01/2010, tesserato in prestito dal Piacenza, quale calciatore della Società Reggina Calcio Spa; dal 13/01/2010 al
30/06/2010, tesserato in prestito dal Piacenza, quale calciatore della Società U.C. Sampdoria Spa e dal 01/07/2010 (con scadenza contrattuale 2012) per la Società Piacenza F.C. Spa
8. CATINALI Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. Spa
9. CELLINI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl
10. COLACONE Roberto, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona Spa
11. COMAZZI Alberto, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona Spa
12. CONSONNI Luigi, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società U.S. Grosseto FC Srl
13. CONTEH Kewullay, tesserato dal 07/08/2007 al 30/06/2008 e dal 01/09/2008 al 30/06/2009, quale calciatore della Società U.C. Albinoleffe Srl; dal 31/08/2009 al 30/06/2010 quale calciatore della Società U.S. Grosseto F.C. Srl; dal 09/09/2010 al 30/06/2011 quale calciatore della Società Piacenza F.C. Spa
14. COSER Achille, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl
15. COSSATO Federico, tesserato dal 16/12/2010 al 16/07/2011 per la Società U.S. Avesa H.S.M.
16. CRISTANTE Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona Spa
17. DE FALCO Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona Spa
18. DE FALCO Franco, all’epoca dei fatti dirigente della società Piacenza Calcio F.C. Spa
19. DE LUCIA Alfonso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. Livorno Calcio
20. DONI Cristiano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Atalanta B.C., attualmente sospeso dall’attività agonistica
21. FERRARI Nicola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl
22. FISSORE Riccardo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società A.C. Mantova Srl
23. FIUZZI Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.C. Monza Brianza 1912
3
24. FONTANA Alberto Maria, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Novara Calcio Spa
25. GARLINI Ruben, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl
26. GERVASONI Carlo, tesserato dal 21/08/2007 al 30/08/2009 quale calciatore della Società U.C. Albinoleffe Srl; dal 31/08/2009 al 21/07/2010 quale calciatore della Società A.C. Mantova Srl; dal 26/07/2010 al 19/01/2011 quale calciatore dell’U.S.
Cremonese Spa; dal 20/01/2011 al 30/06/2011 tesserato in prestito dal Piacenza F.C. Spa; dal 01/07/2011 al 26/08/2011 quale calciatore dell’U.S. Cremonese Spa
27. IACONI Andrea, all’epoca Direttore Sportivo della medesima Società U.S. Grosseto FC Srl
28. IACOPINO Vincenzo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.C. Monza Brianza 1912
29. ITALIANO Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il Padova Calcio Spa
30. JOB IYOCK Thomas Herve, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S. Grosseto FC Srl
31. JOELSON Inacio Josè, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S. Grosseto FC Srl
32. LOCATELLI Tomas all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società A.C. Mantova Srl
33. MAGALINI Giuseppe all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo della Società A.C. Mantova Srl
34. MASTRONUNZIO Salvatore, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona Spa
35. MICOLUCCI Vittorio, all’epoca dei fatti calciatore della società Ascoli (attualmente sospeso dall’attività agonistica)
36. MORA Nicola all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S. Grosseto FC Srl
37. NARCISO Antonio, tesserato dal 01/07/2005 al 27/08/2008 quale calciatore della Società Modena F.C. Spa; dal 28/08/2008 al 30/06/2009 tesserato in prestito dalla società U.C. Albinoleffe Srl; dal 01/07/2009 al 30/06/2010 quale calciatore della
Società Modena F.C. Spa; dal 09/07/2010 al 30/06/2012 quale calciatore dell’U.S. Grosseto FC Srl
38. NASSI Maurizio, tesserato dal 05/09/2007 al al 01/02/2009 quale calciatore della società A.C. Ancona Spa; dal 02/02/2009 al 30/08/2009 quale calciatore della Società Calcio Brescia Spa; dal 31/08/2009 al 21/07/2010 quale calciatore della Società A.C.
Mantova Srl; dal 27/09/2010 al 30/06/2011 quale calciatore dell’A.S. Cittadella Srl; dal 25/10/2011 al 30/06/2011 quale calciatore dell’U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl
39. NICCO Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore della società Delfino Pescara 1936
40. PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Cremonese Spa attualmente sospeso dall’attività sportiva
41. PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti, iscritto all’albo dei tecnici
42. PASSONI Dario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl
43. PEDERZOLI Alex, all’epoca dei fatti calciatore della società Ascoli Calcio 1898 Spa
44. PELLICORI Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società A.C. Mantova Srl
45. POLONI Mirco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl
46. RICKLER Cesare, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. Spa
47. ROSATI Gianni, all’epoca dei fatti collaboratore della società Reggina Calcio Spa
4
48. RUOPOLO Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl
49. SANTONI Nicola, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici e tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società Ravenna Calcio
50. SANTORUVO Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il Frosinone Calcio Srl
51. SARRI Maurizio all’epoca dei fatti, tecnico tesserato per la società U.S. Grosseto FC Srl
52. SARTOR Luigi, attualmente svincolato, tesserato dal 05/03/2008 al 30/06/2008 e dal 25/07/2008 al 30/06/2009 quale calciatore della Società Ternana Calcio Spa
53. SBAFFO Alessandro all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza F.C.
54. SERAFINI Mattia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe Srl
55. SHALA Rjiat, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Novara Calcio Spa
56. STEFANI Mirko all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Cremonese Spa attualmente tesserato per la Società Frosinone Calcio Srl
57. TAMBURINI Juri, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Modena F.C. Spa
58. TURATI Marco, tesserato dal 31/08/2007 al 26/07/2009 quale calciatore della società A.C. Cesena Spa, dal 27/07/2009 al 30/06/2011 quale calciatore della Società U.S. Grosseto FC Srl, dal 25/07/2011 al 30/06/2012 quale calciatore della Società Modena FC Spa
59. VANTAGGIATO Daniele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Rimini 1912 Srl
60. VENTOLA Nicola, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Novara Calcio Spa
61. ZAMPERINI Alessandro, tesserato dal 20/08/2007 al 01/02/2008 per l’A.S. Cisco Calcio Roma Srl, dal 02/02/2008 al 30/06/2008 per la Società Pescina Vallegiovenco Srl, dal 20/01/2009 e fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. Fidene, ha disputato la gara Maccarese-Fidene del 26 aprile 2009
62. la Società U.C. ALBINOLEFFE Srl
63. la Società A.C. ANCONA Spa
64. la Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa
65. la Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa
66. la Società U.S. AVESA H.S.M.
67. la Società U.S. CREMONESE Spa
68. la Società DELFINO PESCARA 1936
69. la Società EMPOLI F.B.C. Spa
70. la Società FROSINONE CALCIO Srl
71. la Società U.S. GROSSETO F.C. Srl
72. la Società A.S. LIVORNO CALCIO
73. la Società MODENA F.C. Spa
74. la Società A.C. MONZA BRIANZA 1912
75. la Società NOVARA CALCIO Spa
76. la Società PADOVA CALCIO Spa
77. la Società PIACENZA F.C. Spa
78. la Società RAVENNA CALCIO Srl
79. la Società REGGINA CALCIO Spa
80. la Società A.C. RIMINI 1912 Srl
81. la Società U.C. SAMPDORIA Spa
5
82. la Società A.C. SIENA Spa
83. la Società SPEZIA CALCIO Srl
per rispondere:
A) Associazione prevista dall’art. 9 CGS
1 – SARTOR Luigi, attualmente svincolato, tesserato dal 05/03/2008 al 30/06/2008 e dal 25/07/2008 al 30/06/2009 quale calciatore della Società TERNANA CALCIO Spa, ha disputato la gara del 19/04/2009 Paganese – Ternana. Pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 19/10/2011; CAROBBIO Filippo, tesserato dal 1/07/2007 al 30/06/2009 per la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, dal 1/07/2009 al 30/08/2009 per la Società A.S. BARI Spa, dal 31/08/2009 al 30/06/2010, in prestito dal BARI, per la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, dal 1/07/2010 al 8/07/2010 per la Società A.S. BARI Spa, dal 9/07/2010 al 6/07/2011 per la società A.C. SIENA Spa (scadenza contrattuale 2013), e attualmente tesserato, in prestito dalla società A.C. SIENA Spa, per la società SPEZIA CALCIO S.R.L, dal 7/07/2011; ZAMPERINI Alessandro, tesserato dal 20/08/2007 al 01/02/2008 per l’A.S. CISCO CALCIO ROMA
Srl, dal 02/02/2008 al 30/06/2008 per la Società PESCINA VALLEGIOVENCO Srl, dal 20/01/2009 e fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE, ha disputato la gara Maccarese Fidene del 26 aprile 2009. Pertanto, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011; BERTANI Cristian, tesserato dal 03/09/2005 al 30/06/2008 quale calciatore della Società IVREA
CALCIO Srl, dal 01/07/2008 al 30/06/2011 quale calciatore della Società NOVARA CALCIO Spa e dal 13/07/2011 (con scadenza contrattuale 2015) per la Società U.C. SAMPDORIA Spa; CASSANO Mario, tesserato dall’11/07/2005 al 27/07/2009 quale
calciatore della Società PIACENZA F.C. Spa; dal 28/07/2009 al 12/01/2010, tesserato in prestito dal PIACENZA, quale calciatore della Società REGGINA CALCIO Spa; dal 13/01/2010 al 30/06/2010, tesserato in prestito dal PIACENZA, quale calciatore della
Società U.C. SAMPDORIA Spa e dal 01/07/2010 (con scadenza contrattuale 2012) per la Società PIACENZA F.C. Spa; DONI Cristiano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ATALANTA B.C.; della violazione di cui all’art. 9 CGS perché si associavano fra loro, in numero di tre o superiore a tre, e con altri soggetti, fra cui quelli già deferiti con
provvedimento del 25 luglio 2011 e giudicati responsabili dagli Organi giudicanti della FIGC, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi ex art. 7 CGS e effettuazione scommesse illecite ex artt. 1 e 6 CGS, come
dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di illecite
locupletazioni o mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall’esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli.
In epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti in odierna contestazione. Su tutto il territorio nazionale e con contatti di natura internazionale;
2 – la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato CAROBBIO dalla stagione sportiva 2007\2008 a quella 2008\2009;
6
3 – la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.
4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato CAROBBIO dal 31/08/2009 al 30/06/2010;
4 – la società A.C. SIENA Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma
2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato CAROBBIO dal 9/07/2010 al 6/07/2011;
5 – la società SPEZIA CALCIO Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato CAROBBIO dal 7/07/2011 a tutt’oggi;
6 – la società NOVARA CALCIO Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato BERTANI dal 01/07/2010 al 30/06/2011;
7 – la società U.C. SAMPDORIA Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato BERTANI dal 13/07/2011 a tutt’oggi;
8 – la società PIACENZA F.C. Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato CASSANO;
9 – la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato DONI.
B) gara CHIEVO – NOVARA del 30/11/2010 – s.s. 2010/2011
10 – BERTANI Cristian, FONTANA Alberto Maria, SHALA Rjiat e VENTOLA Nicola, all’epoca dei fatti tutti calciatori della società NOVARA, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, per avere, prima della gara CHIEVO – NOVARA del 30 novembre 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale, quale Carlo GERVASONI ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, ricevendo, nello specifico, una somma di denaro perché si rendessero disponibili in prima persona e si attivassero per ottenere la disponibilità anche di qualche compagno di squadra, in funzione della realizzazione di un over 2,5 con sconfitta della propria squadra con differenza di tre o più reti in favore del Chievo; come specificato nella
parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e per il BERTANI
della pluralità degli illeciti posti in essere;
11 – la società NOVARA CALCIO Spa a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’
art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi ai propri tesserati
sopra indicati. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e per il BERTANI
della pluralità degli illeciti posti in essere;
12 – GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore della società PIACENZA, per
violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara CHIEVO -
NOVARA del 30/11/2010, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti
all’ordinamento federale, quali i calciatori del Novara BERTANI Cristian, FONTANA
Alberto Maria, SHALA Rjiat e VENTOLA Nicola, ed altri estranei a tale ordinamento
federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento
ed il risultato della gara suddetta, in particolare mettendo in contatto alcuni esponenti del
gruppo degli “zingari”, nello specifico G.A. ed Ilievsky con i giocatori del Novara Bertani e
Ventola, perché prendessero accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato
nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del
procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione
7
dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in
essere;
13 – la società PIACENZA F.C. Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art.
7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al proprio tesserato
all’epoca dei fatti sopra indicati, Carlo Gervasoni. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma
6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della
pluralità degli illeciti posti in essere.
C) gara CESENA – GUBBIO del 30/11/2011 – s.s. 2011/2012
14 – ZAMPERINI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore svincolato e, ai sensi dell’art.
4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, sottoposto alla
giurisdizione disciplinare, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in
riferimento alla gara di Coppa Italia CESENA – GUBBIO del 30/11/2011, posto in essere
atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti
diretti allo scopo sopra indicato con il calciatore del Gubbio Simone Farina, che, nella
circostanza, respingeva la prospettazione fattagli dallo Zamperini; come meglio specificato
nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del
procedimento.
D) gara FROSINONE – ALBINOLEFFE del 1/6/2008 – s.s. 2007/2008
15 – CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C.
ALBINOLEFFE Srl, e GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società U.C. ALBINOLEFFE Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per
avere, prima della gara FROSINONE – ALBINOLEFFE del 01/06/2008, in concorso fra loro
e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti
ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi
diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente
provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: Il
CAROBBIO facendosi promotore dell’illecito con il GERVASONI, rappresentandogli
l’interesse di soggetti non tesserati a scommettere sulla sconfitta dell’Albinoleffe e
promettendo allo stesso € 5.000,00 in cambio dell’impegno a perdere; il GERVASONI per
aver conferito il proprio apporto alla realizzazione dell’illecito.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere;
16 – la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7,
commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri
tesserati GERVASONI e CAROBBIO. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS
della pluralità di illeciti posti in essere.
E) gara RIMINI – ALBINOLEFFE del 20/12/2008 – s.s. 2008/2009
17 – GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C.
ALBINOLEFFE Srl, CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società U.C. ALBINOLEFFE Srl, FERRARI Nicola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato
della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, POLONI Mirco, all’epoca dei fatti calciatore
tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, GARLINI Ruben, all’epoca dei fatti
calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, RUOPOLO Francesco,
all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, e
VANTAGGIATO Daniele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. RIMINI
1912 Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara
RIMINI – ALBINOLEFFE del 20/12/2008, in concorso fra loro, con altri tesserati allo stato
non compiutamente identificati e con soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad
alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi
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diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente
provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: il
GERVASONI facendosi promotore dell’illecito dapprima presso i compagni di squadra ai
quali assicurava un compenso da parte di soggetto non tesserato, poi, acquisito il loro
consenso, presso i calciatori della squadra avversaria per il tramite di VANTAGGIATO
Daniele; CAROBBIO, FERRARI, POLONI, GARLINI e RUOPOLO per aver accettato la
proposta di GERVASONI Carlo e per aver consentito che lo stesso, in loro nome e nel loro
interesse, proponesse la combine ai calciatori avversari; il VANTAGGIATO per essersi
fatto latore presso i compagni di squadra della proposta del GERVASONI. Con
l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere per le
posizioni di Gervasoni, Carobbio e Ruopolo;
18 – la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7,
commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri
tesserati GERVASONI, CAROBBIO, FERRARI, POLONI, GARLINI e RUOPOLO. Con
l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere.
19 – la società A.C. RIMINI 1912 Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7,
commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio
tesserato VANTAGGIATO.
F) gara ANCONA – ALBINOLEFFE del 17/01/2009 – s.s. 2008/2009
20 – GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C.
ALBINOLEFFE Srl, COMAZZI Alberto, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società
A.C. ANCONA Spa, MASTRONUNZIO Salvatore, all’epoca dei fatti calciatore tesserato
della società A.C. ANCONA Spa, e NASSI Maurizio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato
della società A.C. ANCONA Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per
avere, prima della gara ANCONA – ALBINOLEFFE del 17/01/2009, in concorso fra loro,
posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta,
prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte
motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e,
fra l’altro: GERVASONI, prendendo contatti, anche per conto di soggetti non appartenenti
all’Ordinamento federale, con COMAZZI al fine di verificare la possibilità di combinare la
partita per conseguire un pareggio con OVER; COMAZZI, aderendo alla proposta e
facendosi latore della stessa presso i propri compagni di squadra. MASTRONUNZIO e
NASSI per aver inizialmente aderito alla proposta. Accordo non perfezionatosi per il
successivo ripensamento di questi ultimi. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS
della pluralità degli illeciti posti in essere;
21 – la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7,
commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio
tesserato GERVASONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità
degli illeciti posti in essere;
22 – la società A.C. ANCONA Spa, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi
4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati
COMAZZI, NASSI e MASTRONUNZIO. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS
della pluralità degli illeciti posti in essere.
G) gara PISA – ALBINOLEFFE del 7/3/2009 – s.s. 2008/2009
23 – GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C.
ALBINOLEFFE Srl, CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società U.C. ALBINOLEFFE Srl, RUOPOLO Francesco, all’epoca dei fatti calciatore
tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, CAREMI Davide, all’epoca dei fatti
calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, e CONTEH Kewullay, all’epoca
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dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, per violazione dell’art.
7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara PISA – ALBINOLEFFE del
07/03/2009, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non
identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato
nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del
procedimento e, fra l’altro: Il GERVASONI proponendo, per conto di soggetti non tesserati,
l’alterazione della gara in oggetto a CAROBBIO, RUOPOLO, CAREMI, CONTEH,
NARCISO e CELLINI, offrendo inizialmente loro la somma di euro 9.000 per ottenere dagli
stessi un impegno a perdere la gara, consegnando, poi, per conto dei detti non tesserati,
la somma di € 15.000,00 a CAROBBIO, RUOPOLO, e CONTEH, e di € 10.000,00 a
CAREMI; CAROBBIO, RUOPOLO, CAREMI e CONTEH accettando di partecipare alla
combine e accettando le dette somma di denaro al fine indicato. Con le aggravanti di cui
all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della
gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere (con esclusione per quest’ultima
della posizione di Caremi);
24 – NARCISO Antonio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C.
ALBINOLEFFE Srl, e CELLINI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società
U.C. ALBINOLEFFE Srl, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per aver violato il
dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti
riguardanti la gara PISA – ALBINOLEFFE del 07/03/2009;
25 – la società U.C. ALBINOLEFFE Srl
– di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2,
CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati GERVASONI, CAROBBIO,
RUOPOLO, CAREMI e CONTEH. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli
illeciti posti in essere;
– di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli
addebiti contestati ai propri tesserati NARCISO e CELLINI.
H) gara SALERNITANA – ALBINOLEFFE del 18/04/2009 – s.s. 2008/2009
26 – GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C.
ALBINOLEFFE Srl, CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società U.C. ALBINOLEFFE Srl, RUOPOLO Francesco, all’epoca dei fatti calciatore
tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, NARCISO Antonio, all’epoca dei fatti
calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, e SERAFINI Mattia, all’epoca
dei fatti calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, per violazione dell’art.
7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara SALERNITANA – ALBINOLEFFE
del 18/04/2009, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non
identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato
nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del
procedimento e, fra l’altro: Il GERVASONI proponendo, per conto di soggetti non tesserati,
l’alterazione della gara in oggetto a CAROBBIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI,
offrendo loro la somma di euro 15.000 per ottenere dagli stessi un impegno a perdere la
gara; CAROBBIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI accettando di partecipare alla
combine e percependo la detta somma di denaro al fine indicato. Con le aggravanti di cui
all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della
gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere (con esclusione per quest’ultima
della posizione di Serafini);
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27 – la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7,
commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri
tesserati GERVASONI, CAROBBIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI. Con le
aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e
del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.
I) gara FROSINONE – ALBINOLEFFE del 9/05/2009 – s.s. 2008/2009
28 – GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C.
ALBINOLEFFE Srl, CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società U.C. ALBINOLEFFE Srl, RUOPOLO Francesco, all’epoca dei fatti calciatore
tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, e COSER Achille, all’epoca dei fatti
calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE Srl, per violazione dell’art. 7, commi
1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara FROSINONE – ALBINOLEFFE del
09/05/2009, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non
identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato
nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del
procedimento e, fra l’altro: Il GERVASONI proponendo, per conto di soggetti non tesserati
interessati ad effettuare scommesse sull’evento, l’alterazione della gara in oggetto a
CAROBBIO, RUOPOLO e COSER, offrendo e consegnando loro, prima della partita, la
somma di euro 15.000,00; CAROBBIO, RUOPOLO e COSER accettando di partecipare
alla combine e percependo la detta somma di denaro al fine indicato. Con l’aggravante di
cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere con esclusione della
posizione di Coser;
29 – la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7,
commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri
tesserati GERVASONI, CAROBBIO, RUOPOLO e COSER. Con l’aggravante di cui all’art.
7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere.
L) gara ALBINOLEFFE – ANCONA del 30/05/2009 – s.s. 2008/2009
30 – GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C.
ALBINOLEFFE Srl, MASTRONUNZIO Salvatore, all’epoca dei fatti calciatore tesserato
della società A.C. ANCONA Spa, COMAZZI Alberto, all’epoca dei fatti calciatore
tesserato della società A.C. ANCONA Spa, TURATI Marco, all’epoca dei fatti calciatore
tesserato della società A.C. ANCONA Spa, e COLACONE Roberto, all’epoca dei fatti
calciatore tesserato della società A.C. ANCONA Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2
e 5, del CGS per avere, prima della gara ALBINOLEFFE – ANCONA del 30/05/2009, in
concorso fra loro e altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad
alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi
diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente
provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: COMAZZI,
COLACONE, TURATI e MASTRONUNZIO, prendendo contatti con GERVASONI al fine di
verificare la possibilità di combinare la partita con vittoria dell’Ancona per far conseguire
alla medesima società un vantaggio in classifica, offrendo la somma di € 15.000,00 per
garantire l’impegno a perdere, poi dagli stessi consegnata al GERVASONI a risultato
ottenuto, unitamente ad ulteriori € 5.000,00; GERVASONI garantendo e conferendo il
proprio apporto in occasione della gara ed accettando la complessiva somma di €
20.000,00 per il fine indicato. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del
vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;
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31 – CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C.
ALBINOLEFFE Srl, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per aver violato il dovere
di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti
la gara ALBINOLEFFE – ANCONA del 30/05/2009;
32 – la società U.C. ALBINOLEFFE Srl
– di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma e 2,
CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato GERVASONI. Con le aggravanti
di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti
posti in essere;
– di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli
addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO;
33 – la società A.C. ANCONA Spa, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi
4 e 6, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati
COMAZZI, COLACONE, TURATI e MASTRONUNZIO. Con le aggravanti di cui all’art. 7,
comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del
conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in
essere.
M) gara TORINO – GROSSETO del 16/01/2010 – s.s. 2009/2010
34 – CAROBBIO Filippo, CONTEH Kewullay, JOELSON Inacio Josè, ACERBIS
Paolo Domenico, JOB IYOCK Thomas Herve e TURATI Marco, all’epoca dei fatti
calciatori tutti tesserati per il Grosseto, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS
per avere, in occasione della gara TORINO – GROSSETO del 16/01/2010, in concorso tra
loro e con altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento
ed il risultato della gara suddetta anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, con le
modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione
allegata agli atti del procedimento e percependo denaro dai cosiddetti “Zingari”. Con
l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato conseguito e della pluralità degli
illeciti posti in essere;
35 – la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.
7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri
tesserati CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, JOB e TURATI. Con l’aggravante di cui
all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della
gara e della pluralità di illeciti posti in essere.
N) gara GROSSETO – MANTOVA del 15/03/2010 – s.s. 2009/2010
36 – GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore della società A.C. MANTOVA Srl,
per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara GROSSETO
– MANTOVA del 15/03/2010, in concorso con altri soggetti non tesserati e altri allo stato
non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della
partita suddetta, prendendo contatti diretti, allo scopo sopra indicato, con il calciatore del
GROSSETO, CAROBBIO Filippo, e con il suo compagno di squadra PELLICORI
Alessandro, offrendo allo stesso denaro per partecipare all’illecito, il tutto come meglio
specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli
atti del procedimento. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli
illeciti posti in essere;
37 – CAROBBIO Filippo, PELLICORI Alessandro e FISSORE Riccardo, all’epoca dei
fatti rispettivamente il primo calciatore del GROSSETO e il secondo ed il terzo calciatori
del MANTOVA, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per avere violato il dovere di
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informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il
tentativo di combinare il risultato della gara GROSSETO – MANTOVA del 15/03/2010;
38 – la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, dell’art. 4,
comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO.
O) gara EMPOLI – MANTOVA del 23/03/2010 – s.s. 2009/2010
39 – GERVASONI Carlo, PELLICORI Alessandro e FISSORE Riccardo, all’epoca dei
fatti calciatori della società A.C. MANTOVA Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del CGS per avere, in occasione della gara EMPOLI – MANTOVA del 23/03/2010, posto in
essere, in concorso con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse,
atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa, percependo, a tal fine,
denaro, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e
nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma
6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere con esclusione della posizione di
FISSORE.
P) gara PADOVA – GROSSETO del 23/03/2010 – s.s. 2009/2010
40 – ITALIANO VINCENZO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il PADOVA
CALCIO Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione
della gara PADOVA – GROSSETO del 23/03/2010, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, con le modalità specificate nella parte
motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, al
fine di favorire la vittoria della propria squadra;
41 – CAROBBIO Filippo e TURATI Marco, all’epoca dei fatti, tesserati per l’U.S.
GROSSETO FC Srl per violazione dell’art. 7, commi 7, del CGS per avere violato il dovere
di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il
tentativo di combinare il risultato della gara PADOVA – GROSSETO del 23/03/2010;
42 – la società PADOVA CALCIO Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7,
comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine all’addebito contestato al proprio
tesserato ITALIANO VINCENZO;
43 – la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.
4, comma 2, del CGS per quanto contestato ai suoi tesserati CAROBBIO Filippo e
TURATI Marco.
Q) gara BRESCIA – MANTOVA del 2/04/2010 – s.s. 2009/2010
44 – GERVASONI Carlo e PELLICORI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatori della
società A.C. MANTOVA Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere,
in occasione della gara BRESCIA – MANTOVA del 2/04/2010, posto in essere, in concorso
con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse, atti diretti ad alterare
lo svolgimento ed il risultato della stessa, percependo, a tal fine, denaro, il tutto come
meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata
agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità
degli illeciti posti in essere;
45 – FISSORE Riccardo, all’epoca dei fatti calciatore del MANTOVA, per violazione
dell’art. 7, comma 7, del CGS per avere violato il dovere di informare senza indugio la
Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato
della gara BRESCIA – MANTOVA del 2/04/2010;
R) gara CITTADELLA – MANTOVA del 24/04/2010 – s.s. 2009/2010
46 – GERVASONI Carlo e PELLICORI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatori della
società A.C. MANTOVA Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere,
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in occasione della gara CITTADELLA – MANTOVA del 24/04/2010, posto in essere, in
concorso con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse, atti diretti
ad alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa, percependo, a tal fine, denaro, il tutto
come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione
allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti
posti in essere;
47 – FISSORE Riccardo, all’epoca dei fatti calciatore della società A.C. MANTOVA Srl,
per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, per avere violato il dovere di informare senza
indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l’attività illecita in essere
finalizzata a realizzare l’alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara
CITTADELLA – MANTOVA del 24/04/2010; il tutto come meglio specificato nella parte
motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.
S) gara ANCONA – GROSSETO del 30/04/2010 – s.s. 2009/2010
48 – CAROBBIO Filippo, JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico,
CONTEH Kewullay e TURATI Marco, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il
Grosseto, nonché IACONI ANDREA, all’epoca Direttore Sportivo della medesima Società,
per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della gara
ANCONA – GROSSETO del 30/04/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti tesserati,
non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il
risultato della gara suddetta anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, con le
modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione
allegata agli atti del procedimento e percependo, i soli calciatori, denaro dai cosiddetti
“Zingari”. Con l’aggravante, per tutti, di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato
conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere (con esclusione per quest’ultima
della posizione di Iaconi);
49 – CONSONNI Luigi e SARRI Maurizio, all’epoca dei fatti entrambi tesserati del
GROSSETO, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per avere violato il dovere di
informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il
tentativo di combinare il risultato della gara ANCONA – GROSSETO del 30/04/2010;
50 – la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.
7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri
tesserati CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH, TURATI, IACONI, CONSONNI e
SARRI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere;
51 – la società A.C. ANCONA Spa per responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4,
comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa
estranee, come sopra specificato, in occasione della gara ANCONA – GROSSETO del
30/04/2010.
T) gara MANTOVA – MODENA dell’8/05/2010 – s.s. 2009/2010
52 – GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore della società A.C. MANTOVA Srl,
per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara MANTOVA
– MODENA dell’8/05/2010, in concorso con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non
identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
suddetta, prendendo contatti diretti, allo scopo sopra indicato, con il portiere del MODENA,
NARCISO ANTONIO, e offrendo allo stesso denaro destinato anche ad acquisire la
complicità di altri compagni di squadra, il tutto come meglio specificato nella parte motiva
del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con
l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere;
14
53 – NARCISO Antonio, all’epoca calciatore del Modena F.C., per violazione dell’art. 7,
commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara MANTOVA – MODENA
dell’8/05/2010, in concorso con altri soggetti, tesserati e non tesserati, posto in essere atti
diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti
diretti, allo scopo sopra indicato, con i suoi compagni di squadra al fine di verificare se
fossero disposti ad accordarsi, dietro corresponsione di denaro, per la perdita della gara.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere;
54 – la società MODENA F.C. Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7,
comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio
tesserato NARCISO. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli
illeciti posti in essere.
U) gara FROSINONE – GROSSETO del 15/05/2010 – s.s. 2009/2010
55 – SANTORUVO Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il FROSINONE
CALCIO Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione
della gara FROSINONE – GROSSETO del 13/05/2010 , posto in essere atti diretti ad
alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, con le modalità specificate nella
parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del
procedimento, al fine di favorire la vittoria della propria squadra;
56 – CONTEH Kewullay, MORA Nicola e ACERBIS Paolo Domenico per violazione
dell’art. 7, commi 7, del CGS per avere violato il dovere di informare senza indugio la
Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato
della gara FROSINONE – GROSSETO del 13/05/2010;
57 – la società FROSINONE CALCIO Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.
7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine all’addebito contestato al proprio
tesserato SANTORUVO Vincenzo;
58 – la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.
4, comma 2, del CGS per quanto contestato ai suoi tesserati CONTEH Kewullay, MORA
NICOLA e ACERBIS Paolo Domenico.
V) gara GROSSETO – REGGINA del 23/05/2010 – s.s. 2009/2010
59 – CAROBBIO Filippo, JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico,
CONTEH Kewullay, JOB IYOCK Thomas Herve e TURATI Marco, all’epoca dei fatti
calciatori tutti tesserati per il Grosseto, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS
per avere, prima della gara GROSSETO – REGGINA del 23/05/2010, in concorso tra loro
e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti
ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta, Con le modalità specificate
nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del
procedimento e percependo denaro dai cosiddetti “Zingari”. Con l’aggravante di cui all’art.
7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere;
60 – la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.
7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri
tesserati CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH, JOB e TURATI. Con l’aggravante
di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere.
Z) gara ANCONA – MANTOVA del 30/05/2010 – s.s. 2009/2010
61 – GERVASONI Carlo, LOCATELLI Tomas, NASSI Maurizio e BELLODI Mirko
all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per la società A.C. MANTOVA Srl, nonché
MAGALINI Giuseppe, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della medesima società, per
violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara ANCONA -
MANTOVA del 30/05/2010, in concorso tra loro e altri tesserati, posto in essere atti diretti
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ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta, prendendo contatti diretti con i
tesserati dell’A.C. ANCONA Spa MASTRONUNZIO, COLACONE. DE FALCO e
CRISTANTE e offrendo loro somme di denaro. Con l’aggravante, per GERVASONI e
NASSI, di cui all’art. 7, comma 6, del CGS per la pluralità di illeciti posti in essere.
62 – MASTRONUNZIO Salvatore, COLACONE Roberto, DE FALCO Andrea e
CRISTANTE Filippo, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per la società A.C.
ANCONA Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della
gara ANCONA – MANTOVA del 30/05/2010, in concorso tra loro e altri tesserati, posto in
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta portando
avanti contrattazioni con i tesserati dell’A.C. MANTOVA Srl GERVASONI, LOCATELLI,
NASSI e BELLODI. Con l’aggravante, per i soli MASTRONUNZIO e COLACONE, di cui
all’art. 7, comma 6, del CGS per la pluralità di illeciti posti in essere;
63 – la società A.C. ANCONA Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7,
comma 4 e 6, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri
tesserati MASTRONUNZIO, COLACONE, DE FALCO e CRISTANTE. Con l’aggravante,
per i soli MASTRONUNZIO e COLACONE, di cui all’art. 7, comma 6, del CGS per la
pluralità di illeciti posti in essere.
AA) gara EMPOLI – GROSSETO del 30/05/2010 – s.s. 2009/2010
64 – CAROBBIO Filippo, JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico, JOB
IYOCK Thomas Herve e TURATI Marco, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il
Grosseto, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, in occasione della
gara EMPOLI – GROSSETO del 30/05/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti
tesserati e altri allo stato non identificati, non identificati, e non tesserati, posto in essere
atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche al fine di
favorire l’esito delle scommesse, con le modalità specificate nella parte motiva del
presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e percependo
denaro dai cosiddetti “Zingari”. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS del
risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere;
65 – la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.
7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri
tesserati CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, JOB e TURATI. Con l’aggravante di cui
all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della
gara e della pluralità di illeciti posti in essere;
66 – la società EMPOLI F.C. Srl, per responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma
5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee,
come sopra specificato, in occasione della gara EMPOLI – GROSSETO del 30/05/2010.
BB) gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010 – s.s. 2010/2011
67 – CASSANO Mario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA
CALCIO F.C. Spa, PASSONI Dario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società
U.C. ALBINOLEFFE Srl, CATINALI Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, RICKLER Cesare, all’epoca dei fatti calciatore
tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, e DE FALCO Franco, all’epoca dei
fatti dirigente della società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, per violazione dell’art. 7, commi
1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010,
in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati, rimasti, allo stato, non identificati, posto in
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo
contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del
presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le
aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e
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del risultato della gara e nonché della pluralità degli illeciti posti in essere (con esclusione
per quest’ultima delle posizioni di Catinali e De Falco);
68 – CASSANO Mario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA
CALCIO F.C. Spa, CATINALI Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, della violazione dell’art.1, comma 1 (violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del
CGS, per avere effettuato, per interposta persona, scommesse sulla gara ALBINOLEFFE
– PIACENZA del 20/12/2010, come specificato nella parte motiva;
69 – ZAMPERINI Alessandro, tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della
Società G.S. FIDENE, ha disputato la gara Maccarese-Fidene del 26/04/2009 (pertanto, ai
sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è
sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011)
della violazione dell’art.1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità)
e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del CGS, per avere accettato e essersi
adoperato per effettuare scommesse quale interposta persona di soggetti, per i quali
vigeva un divieto alla relativa effettuazione, sulla gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del
20/12/2010, come specificato nella parte motiva;
70 – COSSATO Federico, tesserato dal 16/12/2010 al 16/07/2011 per la Società U.S.
AVESA H.S.M., della violazione dell’art. 1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del CGS, per essersi
informato sulla combine della gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010 al fine di
effettuare scommesse dall’esito sicuro, e per avere effettuato, direttamente o per
interposta persona, scommesse sulla gara medesima, come specificato nella parte motiva;
nonché della violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di
informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la
gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010;
71 – GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA
CALCIO F.C. Spa, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per aver violato il dovere
di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti
la gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010;
72 – la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7,
commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio
tesserato PASSONI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in
essere;
73 – la società PIACENZA CALCIO F.C. Spa
– di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2,
CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CASSANO, CATINALI, RICKLER
e DE FALCO. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere;
– di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti
contestati al proprio tesserato GERVASONI;
74 – la Società U.S. AVESA H.S.M., di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4,
comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato COSSATO Federico.
CC) gara ASCOLI – ATALANTA del 12/03/2011 – s.s. 2010/2011
75 – DONI Cristiano, all’epoca dei fatti calciatore della società ATALANTA, attualmente
sospeso dall’attività agonistica, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, per avere,
prima della gara ASCOLI – ATALANTA del 12/03/2011, acquisito consapevolezza
dell’esistenza di una attività finalizzata a realizzare l’alterazione del regolare svolgimento e
del risultato finale della gara in questione, avendo ricevuto in tal senso circostanziate
17
notizie e precise indicazioni, dall’amico Nicola SANTONI, all’epoca del fatto preparatore
dei portieri della società Ravenna, riguardanti, in particolare la disponibilità di alcuni
giocatori dell’Ascoli, tra i quali Vittorio MICOLUCCI, ad accomodare il risultato della gara in
questione.
76 – La società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 4, comma 2, per l’addebito mosso al proprio tesserato all’epoca dei fatti sopra
indicato, calciatore Cristiano DONI.
DD) gara ATALANTA-PIACENZA del 19/03/2011
77 – CASSANO Mario, RICKLER Cesare e CONTEH Kewullay, all’epoca dei fatti
calciatori della società PIACENZA F.C., nonché di COSSATO Federico, all’epoca del fatto
calciatore tesserato per la U.S. AVESA U.H.S., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del CGS per avere, prima della gara ATALANTA – PIACENZA del 19/03/2011, in concorso
fra loro e con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita ATALANTAPIACENZA
del 19/03/2011, prendendo i suddetti CASSANO, RICKLER e CONTEH
contatti diretti con il COSSATO ed altri soggetti non tesserato e accettando da questi
l’offerta di ingenti somme di denaro al fine di compiere gli atti a ciò finalizzati, il tutto come
meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata
agli atti del procedimento; fra l’altro, il CASSANO prospettando al DONI una condotta
finalizzata a favorire la realizzazione di una rete. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma
6, del CGS della pluralità di illeciti commessi con esclusione della posizione di Cossato;
78 – la società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli
artt. 4, comma 2, 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati
CASSANO, RICKLER e CONTEH. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS
della pluralità di illeciti commessi;
79 – la società U.S. AVESA U.H.S., per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4,
comma 2, 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
COSSATO.
EE) gara PADOVA – ATALANTA del 26/03/2011 – s.s. 2010/2011
80 – DONI Cristiano, all’epoca dei fatti calciatore della società ATALANTA, attualmente
sospeso dall’attività agonistica; SANTONI Nicola, iscritto all’albo dei tecnici e, all’epoca
dei fatti, tesserato per la società RAVENNA, attualmente sospeso dall’attività agonistica;
per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, del CGS per avere, prima della gara
PADOVA – ATALANTA del 26/03/2011, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali
appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o, allo stato, non
identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
suddetta, in particolare prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato,
come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata
agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva
alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi;
81 – DONI Cristiano, anche per violazione del divieto di cui all’art. 6, comma 1, del
CGS, per avere effettuato una scommessa, in riferimento alla gara in questione tra
Padova ed Atalanta del 26 marzo 2011 ed avente ad oggetto il risultato di parità della
stessa, sia pure per interposta persona, per un importo pari a 10.000,00 euro;
82 – la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 4, comma 2, ed all’art. 7, commi 4 e 6 del CGS, per gli addebiti mossi al proprio
tesserato all’epoca dei fatti sopra indicato, calciatore Cristiano DONI. Con le aggravanti di
cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione del risultato della gara e della
pluralità di illeciti commessi;
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83 – la società RAVENNA CALCIO Srl, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, commi 4
e 6 del CGS, per gli addebiti mossi al proprio tesserato all’epoca dei fatti sopra indicato,
calciatore Nicola SANTONI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della
effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi.
FF) gara NOVARA – ASCOLI del 2/04/2011 – s.s. 2010/2011
84 – MICOLUCCI Vittorio, all’epoca dei fatti calciatore della società ASCOLI
(attualmente sospeso dall’attività agonistica), per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del CGS, per avere, prima della gara NOVARA – ASCOLI del 2 aprile 2011, in concorso
con altri soggetti alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale, ed altri estranei a
tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over
con sconfitta della propria squadra; come specificato nella parte motiva del presente
provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui
all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere;
85 – la società ASCOLI CALCIO 1898 Spa a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo
tesserato Vittorio MICOLUCCI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della
pluralità degli illeciti posti in essere;
86 – BERTANI Cristian, tesserato all’epoca dei fatti per la società NOVARA
(attualmente calciatore della Sampdoria), per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
CGS, per avere, prima della gara NOVARA – ASCOLI del 2 aprile 2011, in concorso con
altri soggetti alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale
ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione del conseguimento di un over,
con vittoria della propria squadra; come specificato nella parte motiva del presente
provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui
all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere;
87 – la società NOVARA CALCIO Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’
art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato
Cristian BERTANI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli
illeciti posti in essere.
GG) gara PIACENZA-PESCARA del 9/04/2011
88 – GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore della società PIACENZA F.C., e
Gianluca NICCO, all’epoca dei fatti calciatore della società DELFINO PESCARA 1936, per
violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, per avere, prima della gara PIACENZA -
PESCARA del 9/04/2011, anche in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e
altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il
risultato della partita suddetta, prendendo contatti diretti e incontrandosi di persona al fine
di porre in essere atti finalizzati allo scopo sopra indicato, il tutto come meglio specificato
nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del
procedimento. Con l’aggravante, per il solo Gervasoni, di cui all’art. 7, comma 6, del CGS
della pluralità degli illeciti posti in essere;
89 – la società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli
artt. 4, comma 2, 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
GERVASONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli
illeciti posti in essere;
90 – la società DELFINO PESCARA 1936 , per responsabilità oggettiva, ai sensi degli
artt. 4, comma e 2, 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
NICCO.
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HH) gara ASCOLI-SASSUOLO del 9/04/2011
91 – PEDERZOLI Alex, all’epoca dei fatti calciatore della società ASCOLI calcio 1898
Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara
ASCOLI – SASSUOLO del 9/04/2011, in concorso con altri soggetti tesserati e non
tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della partita suddetta il tutto come meglio specificato nella parte
motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, fra
l’altro prendendo contatti con i predetti e incontrandosi con gli stessi al fine di accordarsi
per raggiungere lo scopo sopra indicato;
92 – la società ASCOLI CALCIO 1898 Spa, per responsabilità oggettiva, degli artt. 4,
comma 2, 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
PEDERZOLI.
II) gara LIVORNO-PIACENZA del 14 maggio 2011
93 – GERVASONI Carlo e SBAFFO Alessandro all’epoca dei fatti calciatori della
società PIACENZA F.C., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere,
prima della gara LIVORNO – PIACENZA del 14/05/2011, in concorso tra loro e altri
soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il
risultato della partita suddetta, prendendo contatti diretti, allo scopo sopra indicato, con il
calciatore del LIVORNO DE LUCIA Alfonso, all’epoca dei fatti calciatore della società A. S.
LIVORNO CALCIO il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente
provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante, per il
solo Gervasoni, di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in
essere;
94 – SBAFFO Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore della società PIACENZA F.C.,
per violazione dell’art. 1 co. 3 del CGS per avere lo stesso omesso di presentarsi innanzi
agli organi della Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocato;
95 – la società PIACENZA CALCIO F.C., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.
4, comma 2, e 7 comma 4, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati
GERVASONI e SBAFFO. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della
pluralità degli illeciti posti in essere;
96 – DE LUCIA Alfonso, all’epoca dei fatti calciatore della società A. S. LIVORNO
CALCIO per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per avere violato il dovere di
informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il
tentativo di combinare il risultato della gara;
97 – la società A. S. LIVORNO CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4
co. 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DE LUCIA.
LL) gara GROSSETO – REGGINA del 15/05/2011 – s.s. 2010/2011
98 – TAMBURINI Juri, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società MODENA
F.C. Spa, e ROSATI Gianni, all’epoca dei fatti collaboratore della società REGGINA
CALCIO Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della
gara GROSSETO – REGGINA del 15/05/2011, in concorso fra loro, posto in essere atti
diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed
accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente
provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: Il
TAMBURINI proponendo, per conto del ROSATI, l’alterazione della gara in oggetto a
NARCISO Antonio, eventualmente anche facendo da tramite con i compagni di squadra, e
offrendo allo stesso la somma di euro 30/35.000,00 per ottenere un impegno a perdere la
gara; ROSATI chiedendo al TAMBURINI di prendere contatti con il NARCISO per
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verificare la disponibilità dei calciatori del Grosseto a perdere la gara in cambio di una
somma di denaro;
99 – NARCISO Antonio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.S.
GROSSETO F.C. Srl, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per aver violato il
dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti
riguardanti la gara GROSSETO – REGGINA del 15/05/2011;
100 – la società MODENA F.C. Spa, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi
4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
TAMBURINI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti
posti in essere;
101 – la società REGGINA CALCIO Spa
– di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2,
CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio collaboratore ROSATI;
– di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS per quanto posto
in essere da Tamburini;
102 – la società U.S. GROSSETO F.C. Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4,
comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato NARCISO.
MM) gara PIACENZA – ALBINOLEFFE del 21/05/2011 – s.s. 2010/2011
103 – GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA
CALCIO F.C. Spa, e PASSONI Dario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società
U.C. ALBINOLEFFE Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere,
prima della gara PIACENZA – ALBINOLEFFE del 21/05/2011, in concorso fra loro e con
altri soggetti non appartenenti all’Ordinamento federale e con altri allo stato non
identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato
nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del
procedimento. GERVASONI, proponendo a PASSONI, per conto di soggetti non
appartenenti all’Ordinamento federale, di combinare la partita per conseguire un pareggio;
PASSONI, rappresentando la disponibilità propria e di alcuni compagni di squadra ma
respingendo contestualmente la proposta a causa del disaccordo di altri calciatori. Con
l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere;
104 – la società U.C. ALBINOLEFFE Srl, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7,
commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio
tesserato PASSONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli
illeciti posti in essere;
105 – la società PIACENZA CALCIO F.C. Spa, di responsabilità oggettiva ai sensi
dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al
proprio tesserato GERVASONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della
pluralità degli illeciti posti in essere.
NN) gara CREMONESE – MONZA del 27/10/2010 – s.s. 2010/2011
106 – GERVASONI Carlo (calciatore attualmente sospeso dall’attività sportiva),
PAOLONI Marco (calciatore attualmente sospeso dall’attività sportiva) e STEFANI Mirko
(calciatore attualmente tesserato per il Frosinone calcio), all’epoca dei fatti tutti calciatori
della società CREMONESE, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, per
avere, prima della gara Cremonese – Monza del 27 ottobre 2010, in concorso tra loro e
con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a
tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over
con sconfitta della propria squadra; come specificato nella parte motiva del presente
21
provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui
al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi (Gervasoni e
Paoloni);
107 – la società U.S. CREMONESE Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’
art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi ai propri tesserati
sopra indicati. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e della pluralità
di illeciti sportivi commessi (Gervasoni e Paoloni);
108 – FIUZZI Luca (calciatore attualmente tesserato per l’A.C. Monza Brianza 1912),
ALBERTI Andrea (calciatore attualmente tesserato per l’A.C. Prato) e IACOPINO
Vincenzo (calciatore attualmente tesserato per l’A.C. Monza Brianza 1912), all’epoca dei
fatti tutti calciatori della società MONZA, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS
per avere, prima della gara CREMONESE – MONZA del 27/10/2010, in concorso con altri
soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale
ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over
con vittoria sul campo della squadra del Monza; come specificato nella parte motiva del
presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le
aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e
del risultato della gara e, per il solo Fiuzzi, della pluralità degli illeciti posti in essere;
109 – la società A.C. MONZA BRIANZA 1912, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi ai propri
tesserati all’epoca dei fatti sopra indicati. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS
della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli
illeciti posti in essere.
00) gara PISA – MONZA dell’8/12/2010 – s.s. 2010/2011 Coppa Italia Lega Pro
110 – GERVASONI Carlo (calciatore del Piacenza, attualmente sospeso dall’attività
sportiva) e STEFANI Mirko (calciatore attualmente tesserato per il Frosinone calcio),
all’epoca dei fatti entrambi calciatori della società CREMONESE, per la violazione dell’art.
7, commi 1, 2 e 5, del CGS, per avere, prima della gara Pisa – Monza dell’8 dicembre
2010, in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento
federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti
diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della
realizzazione di un over con sconfitta della squadra del Monza; come specificato nella
parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del
procedimento. Con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva
alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi
commessi;
111 – la società U.S. CREMONESE Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’
art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi ai propri tesserati
sopra indicati. Con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva
alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi
commessi;
112 – FIUZZI Luca (calciatore attualmente tesserato per l’A.C. Monza Brianza 1912),
all’epoca dei fatti calciatore della società MONZA, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e
5, del CGS per avere, prima della gara PISA – MONZA dell’8 dicembre 2010, in concorso
con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a
tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over
22
con sconfitta sul campo della squadra del Monza; come specificato nella parte motiva del
presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le
aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione del risultato
finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi;
113 – la società A.C. MONZA BRIANZA 1912, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per l’addebito mosso al proprio
tesserato all’epoca dei fatti sopra indicati. Con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7
del CGS, della effettiva alterazione del risultato finale della gara in questione e della
pluralità di illeciti sportivi commessi.
PP) Violazione del divieto di effettuare scommesse
114 – PEDERZOLI Alex, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società ASCOLI
CALCIO 1898 Spa, della violazione dell’art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del CGS, per avere
tenuto contatti finalizzati ad acquisire informazioni su gare dei campionati di calcio
professionistici, in particolare dal PARLATO, al fine di effettuare scommesse dall’esito
sicuro e, comunque, per avere effettuato scommesse su numerose gare dei campionati
nazionali di Serie A, B e di Lega Pro della stagione sportiva 2010-2011, e certamente sulle
gare Sambonifacese – Montichiari finita 0-0 del 20-03-11 e Paganese – Sorrento finita 0-0
del 20-03-11, talvolta direttamente e talaltra per il tramite di PARLATO Gianfranco che le
accettava e dal quale il PEDERZOLI, come sopra specificato, otteneva preventive
informazioni su risultati che lo stesso gli rappresentava come “sicuri” invitandolo a
scommettere, come meglio puntualizzato nella parte motiva;
115 – PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti, iscritto all’albo dei tecnici della violazione
dell’art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6
(divieto di effettuare scommesse) del CGS, per avere preventivamente informato
PERDERZOLI Alex circa gli esiti numerose gare dei campionati nazionali di Serie A, B e di
Lega Pro della stagione sportiva 2010-2011, e certamente sulle gare Sambonifacese -
Montichiari finita 0-0 del 20-03-11 e Paganese – Sorrento finita 0-0 del 20-03-11,
rappresentandoli al PEDERZOLI come “sicuri”, invitandolo, pertanto, a scommettere ed
accettando le dette scommesse, come specificato nella parte motiva;
116 – la società ASCOLI CALCIO 1898 Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
PEDERZOLI.
2) Le memorie difensive
Con provvedimento del Presidente della Commissione in data 17 maggio 2012 l’inizio del
dibattimento è stato fissato per il giorno 31 maggio 2012.
Nei termini assegnati nell’atto di convocazione gli incolpati ACERBIS, ALBERTI, BELLODI,
CAROBBIO, CASSANO, CATINALI, COLACONE, COMAZZI, CONSONNI, CONTEH,
COSER, COSSATO, CRISTANTE, DE FALCO, DE LUCIA, FERRARI, FISSORE, FIUZZI,
FONTANA, GARLINI, IACONI, IACOPINO, ITALIANO, JOB IYOCK, JOELSON,
MAGALINI, MASTRONUNZIO, MORA, NARCISO, NASSI, NICCO, PEDERZOLI,
PELLICORI, POLONI, RICKLER, ROSATI, SANTONI, SANTORUVO, SARRI, SARTOR,
SBAFFO, SERAFINI, SHALA, STEFANI, TAMBURRINI, TURATI, VANTAGGIATO,
VENTOLA, nonché le Società ALBINOLEFFE, ASCOLI, ATALANTA, AVESA, PESCARA,
FROSINONE, GROSSETO, LIVORNO, MODENA, MONZA, NOVARA, PADOVA,
PIACENZA, REGGINA, RIMINI, SAMPDORIA, SIENA e SPEZIA hanno fatto pervenire
memorie difensive, ove sono state proposte eccezioni preliminari e pregiudiziali, rilevate
l’insussistenza e l’infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte agli incolpati e
formulate istanze istruttorie.
23
In particolare:
– MAGALINI ha eccepito l’inattendibilità delle dichiarazioni di Gervasoni e affermato la
propria assoluta estraneità ai fatti, chiedendo il proscioglimento;
– FIUZZI ha chiesto la prova per testi, eccependo l’inattendibilità e genericità delle
dichiarazioni di Gervasoni e l’insussistenza delle ipotesi di alterazione degli incontri per cui
è stato deferito;
– ACERBIS ha rilevato il contrasto tra le dichiarazioni di Carobbio, Conteh e Gervasoni,
affermando che mancherebbe la prova della violazione delle norme federali;
– ALBERTI ha sostenuto che le prove a suo carico sarebbero de relato ed eccepito la
nullità del deferimento per genericità della contestazione;
– BELLODI ha eccepito l’inattendibilità dichiarazioni del Gervasoni;
– CAROBBIO ha chiesto la riqualificazione dei capi di incolpazione e l’applicazione del
regime sanzionatorio previsto dall’art. 24 del CGS con condanna a una sanzione ridotta
e/o determinata in via equitativa ed estensione del relativo beneficio premiale anche alle
società Albinoleffe e Grosseto, deferite per responsabilità oggettiva; ha comunque
eccepito l’inesistenza della fattispecie associativa di cui all’art. 9 CGS;
– CASSANO ha contestato le incolpazioni e chiesto proscioglimento;
– CATINALI ha eccepito l’assoluta insussistenza e infondatezza degli addebiti, nonché la
mancanza di elementi probatori, chiedendo conseguentemente il proscioglimento;
– COLACONE, asserendo che il deferimento sarebbe stato fatto sulla base della
deposizione del Gervasoni, senza il minimo e dovuto vaglio, ha chiesto il proscioglimento
o, in subordine, la riqualificazione delle incolpazioni;
– COMAZZI, affermando che le dichiarazioni di Gervasoni non sarebbero supportate da
elementi di prova, ha chiesto il proscioglimento;
– CONSONNI, eccependo l’illogicità delle conclusioni della Procura federale e
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di Conteh perchè de relato e comunque non credibili, ha
rilevato la mancanza di prova circa la consapevolezza della sussistenza dell’illecito
sportivo, la lacunosità delle indagini e la mancata valutazione degli elementi a discarico,
chiedendo la prova per testi e l’autorizzazione a produrre documenti e dichiarazioni scritte
a discarico del deferito;
– CONTEH, stante la collaborazione con gli organi federali e la confessione, ha chiesto il
proscioglimento e comunque l’applicazione dell’art. 24 CGS, con la minor sanzione
possibile;
– COSER, eccependo il contrasto tra le dichiarazioni di Carobbio, Ruopolo e Gervasoni e
affermando che mancherebbe la prova della violazione delle norme federali, ha chiesto il
proscioglimento;
– COSSATO ha eccepito l’inattendibilità delle dichiarazioni del Gervasoni, chiedendo il
proscioglimento per le violazioni dell’art. 7 CGS e l’applicazione di quanto previsto dall’art.
24 CGS per la violazione di cui all’art. 6;
– CRISTANTE ha eccepito il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere, il falso presupposto e
l’irrilevanza disciplinare della condotta, insistendo per il proscioglimento e chiedendo
l’audizione di testi;
– DE FALCO Andrea, contestando gli addebiti, ha chiesto il proscioglimento;
– DE LUCIA ha chiesto il proscioglimento e, in via subordinata, l’irrogazione di una
sanzione sensibilmente inferiore al minimo edittale, limitata alla sola ammenda, previo
esercizio del potere di graduazione riservato dall’art. 16, comma 1, CGS;
– FERRARI, contestando gli addebiti, ha chiesto il proscioglimento e, in via istruttoria,
l’ammissione della prova per testi;
– FISSORE ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza delle violazioni addebitate e la
mancanza di oggettivo riscontro probatorio, concludendo per il proscioglimento e
chiedendo, in via istruttoria, la prova per testi;
24
– FONTANA ha chiesto il proscioglimento e, in via istruttoria, la prova per testi;
– GARLINI ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza delle violazioni addebitate e la
mancanza di oggettivo riscontro probatorio, concludendo per il proscioglimento;
– IACONI, contestando gli addebiti, ha depositato documenti e chiesto di essere sentito
personalmente;
– IACOPINO ha contestato gli addebiti e chiesto il proscioglimento, stante anche
l’inattendibilità delle dichiarazioni del Gervasoni e la totale assenza di riscontri; ha poi
eccepito la nullità del deferimento per omessa valutazione della relazione della Procura
federale (in un solo giorno, a suo dire, il Procuratore federale non avrebbe mai potuto
leggere la corposa relazione dei suoi collaboratori e predisporre il deferimento) e per
difetto di motivazione, nonché chiesto l’acquisizione dalla Procura della Repubblica di
Cremona di tutti gli atti penali;
- ITALIANO e la società PADOVA hanno eccepito la mancanza di riscontri e l’inattendibilità e genericità delle dichiarazioni del Carobbio, chiedendo il proscioglimento e l’audizione di Carobbio e testi;
– JOB IYOCK ha chiesto il proscioglimento e, in subordine, la sanzione minima edittale; in
via istruttoria ha chiesto il confronto diretto con Gervasoni e Conteh e l’ammissione delle
testimonianze dei giocatori del Grosseto del 2009/2010;
– JOELSON ha eccepito la nullità del deferimento per violazione del diritto di difesa perchè
il termine per consultare gli atti sarebbe troppo breve e, nel merito, ha chiesto il
proscioglimento e l’ammissione della prova per testi;
– MASTRONUNZIO ha eccepito l’infondatezza del capo di incolpazione e l’inattendibilità
delle dichiarazione di Gervasoni, rilevando la necessità di sentire sia quest’ultimo che il
Carobbio in contraddittorio;
– MORA, contestando gli addebiti, ha chiesto il proscioglimento e, in subordine, il
riconoscimento dei benefici sanzionatori previsti dall’art. 24 del CGS;
– NARCISO ha eccepito la propria carenza di responsabilità e comunque il riconoscimento
dei benefici sanzionatori previsti dall’art. 24 del CGS;
– NASSI, contestando gli addebiti, ha chiesto il proscioglimento;
– NICCO ha chiesto il proscioglimento, con escussione del Gervasoni in contraddittorio;
– PEDERZOLI ha evidenziato di aver collaborato e ha chiesto la prova per testi;
– PELLICORI ha eccepito l’insussistenza di riscontri probatori e ha chiesto di sentire
Gervasoni e Carobbio in contraddittorio;
– POLONI ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza della violazione attribuitagli e la
mancanza di riscontro probatorio, chiedendo il proscioglimento e, in via istruttoria, la prova
per testi;
– RICKLER ha affermato che la Procura sarebbe arrivata a conclusioni affrettate e prive di
riscontri e ha chiesto il proscioglimento;
– ROSATI, contestando gli addebiti, ha chiesto il proscioglimento e la prova per testi;
– SANTONI ha eccepito l’illogicità del capo di incolpazione, affermando di essere il capro
espiatorio della vicenda e chiedendo il proscioglimento;
– SANTORUVO ha eccepito l’insussistenza di riscontri probatori e ha chiesto il
proscioglimento o, in subordine, la riqualificazione dei fatti oggetto di incolpazione sotto la
fattispecie di cui all’art. 1, comma 1, CGS con pena minima edittale;
– SARRI ha eccepito l’assenza di riscontri, chiedendo il proscioglimento;
– SARTOR ha eccepito il difetto di giurisdizione della FIGC in quanto, essendo stato
tesserato fino al 2009, sarebbe stato deferito per fatti commessi anche successivamente,
più precisamente fino al 19/10/2011; ha quindi chiesto il non luogo a procedere,
sostenendo, nel merito, che non vi sarebbe nessun elemento a suo carico;
– SBAFFO ha eccepito di non aver avuto alcuna convocazione dalla Procura federale e
pertanto di non essersi presentato non per sua colpa; ha allegato la dichiarazione con cui
25
la società di appartenenza Ascoli afferma di non aver mai ricevuto la comunicazione della
Procura per la convocazione del calciatore; ha poi eccepito che il suo diritto di difesa
sarebbe stato violato e che, avendo saltato la fase investigativa, si sarebbe trovato gravato
di un deferimento che poteva essere ben differente, non avendo potuto svolgere attività
finalizzata a chiedere i benefici ex art. 24 CGS; infine, ha chiesto lo stralcio, con
remissione degli atti alla Procura federale;
– SERAFINI, contestando gli addebiti, ha chiesto il proscioglimento;
– SHALA, contestando gli addebiti, ha chiesto il proscioglimento;
– STEFANI ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza delle violazioni e la mancanza di
riscontro probatorio, chiedendo il proscioglimento e, in subordine, limitatamente a una
gara, la derubricazione della fattispecie da illecito sportivo a violazione dell’obbligo di
denunzia; ha quindi chiesto, in via istruttoria, la prova per testi e l’acquisizione di
dichiarazioni scritte a discarico del deferito;
– TAMBURINI ha chiesto l’applicazione di quanto previsto dall’art. 24, avendo ammesso la
responsabilità e collaborato;
– TURATI ha eccepito la carenza di prove a suo carico, chiedendo il proscioglimento o, in
subordine, il minimo edittale;
- VANTAGGIATO ha eccepito l’insussistenza e l’infondatezza delle violazioni e la mancanza di riscontro probatorio, chiedendo il proscioglimento e, in subordine, la derubricazione della fattispecie da illecito sportivo a violazione dell’obbligo di denunzia;
– VENTOLA, contestando gli addebiti, ha prodotto documentazione;
– società ALBINOLEFFE ha eccepito la propria totale estraneità ai fatti e ha chiesto il
proscioglimento e, in via subordinata, la sanzione minima edittale;
– società ASCOLI ha rilevato l’inapplicabilità della responsabilità oggettiva, ha eccepito
l’inammissibilità-improcedibilità del deferimento per violazione del principio del ne bis in
idem e per exceptio rei iudicate; ha sostenuto che nessuna altra sanzione sarebbe
ipotizzabile a suo carico per una delle gare contestate, in quanto il presunto nuovo illecito
del Micolucci sarebbe ricompreso nel “patteggiamento” del calciatore ovvero, in ogni caso,
sarebbe assorbito dagli altri illeciti sportivi già attribuiti allo stesso e sanzionati; in
subordine ha chiesto l’applicazione della sola sanzione pecuniaria; in conclusione, in via
principale, ha chiesto il proscioglimento e, in via subordinata, la sanzione di più lieve entità
comminabile;
– società AVESA ha eccepito la violazione del diritto di difesa, la nullità e l’infondatezza del
deferimento, per tempi federali troppo stretti e in quanto esso andava fatto alla Avesa
HSM divisione calcio a 5, presso la quale il Cossato era tesserato, tra l’altro solo per una
gara celebrativa; ha quindi chiesto il proscioglimento e, in subordine, la sanzione minima;
– società PESCARA ha chiesto il proscioglimento e, in via istruttoria, l’audizione di
Gervasoni;
– società FROSINONE ha chiesto il proscioglimento;
– società GROSSETO ha chiesto il proscioglimento per l’illecito attribuito al tesserato
Iaconi e per tutte le altre ipotesi una sanzione minima;
– società LIVORNO ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, una sanzione minima;
– società MODENA, in relazione alla gara Grosseto-Reggina ha eccepito l’inapplicabilità
della responsabilità oggettiva essendo del tutto estranea e per la gara Mantova-Modena
del 8/5/2010 ha rilevato l’estraneità e la mancanza di prova della responsabilità del
tesserato, chiedendo il proscioglimento e, in via istruttoria, la prova testi;
– società MONZA ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, una sanzione minima;
– società NOVARA ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, una sanzione minima;
– società SIENA ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, una sanzione minima.
– società REGGINA ha chiesto di essere prosciolta;
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– società RIMINI ha eccepito il difetto assoluto di legittimazione passiva, in quanto la
società deferita sarebbe stata costituita dopo i fatti oggetto dell’incolpazione, mentre
all’epoca dei fatti il Vantaggiato era tesserato per il Rimini, soggetto diverso; ha quindi
chiesto l’estromissione dal presente giudizio e, in subordine, il proscioglimento;
– società SAMPDORIA ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, la pena minima;
– società SIENA ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, la pena minima;
– società SPEZIA ha rilevato l’infondatezza del deferimento, in quanto gli atti contestati al
Carobbio sarebbero stati posti in essere prima che egli fosse tesserato per lo Spezia, ad
eccezione della partita Cesena-Gubbio al quale però il Carobbio sarebbe estraneo; ha
quindi chiesto il proscioglimento;
– il Fallimento società PIACENZA ha asserito che l’intervenuto fallimento della società
escluderebbe la punibilità della stessa; ha quindi chiesto dichiararsi l’improcedibilità del
deferimento e, in subordine, il proscioglimento o la sanzione minima edittale.
3) Il dibattimento
Al dibattimento, iniziato il giorno 31 maggio 2012 e proseguito nei giorni 1, 4 e 5 giugno
2012, sono comparsi:
– il Procuratore federale Palazzi, i Vice Procuratore federale Ricciardi, Tornatore,
Piccolomini, Squiqquero, i Sostituti Procuratore federale Monaco, Perugini, Camici
Quartarone, con i collaboratori Pinna, Licheri, Arpini e il segretario Martucci;
– i deferiti Catinali, Comazzi, Consonni, Franco De Falco, Fissore, Fontana, Garlini,
Iacopino, Italiano, Job Iyock, Magalini, Micolucci, Mora, Narciso, Nassi, Nicco, Pederzoli,
Poloni, Ruopolo, Santoruvo, Sbaffo, Serafini, Shala, Stefani, Tamburrini, Vantaggiato e
società Atalanta, Grosseto, Modena e Novara, assistiti dai propri difensori;
– i difensori di Acerbis, Bellodi, Caremi, Carobbio, Cassano, Cellini, Colacone, Conteh,
Coser, Cossato, Cristante, Andrea De Falco, Alfonso De Lucia, Doni, Ferrari, Fiuzzi,
Gervasoni, Iaconi, Joelson, Locatelli, Mastronunzio, Paoloni, Parlato, Passoni, Pellicori,
Rickler, Rosati, Sarri, Sartor, Turati, Ventola, Zamperini, nonché delle società Albinoleffe,
Ascoli, Avesa, Cremonese, Empoli, Frosinone, Livorno, Monza, Padova, Pescara,
Reggina, Rimini, Sampdoria, Siena e Spezia;
– i difensori delle società Barletta, Cesena, Nocerina, Trapani, Vicenza, nonché della
Federsupporter e del Codacons Coordinamento delle associazioni per la difesa
dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, che hanno chiesto di intervenire
nel procedimento.
Subito dopo l’inizio del dibattimento, preliminarmente, la Commissione ha esaminato la
questione concernente le richieste di ammissione presentate dalle società S.S.
BARLETTA CALCIO Srl (istanze del 17/5/2012 e del 22/5/2012), A.S.G. NOCERINA SRL
(istanza del 18/5/2012), VICENZA CALCIO Spa (istanza del 28/5/2012), A.C. CESENA
Spa (istanza del 29/5/2012), TRAPANI CALCIO Srl (istanza del 30/5/2012), nonché dalla
Federsupporter (istanza del 21/5/2012) e dal Codacons Coordinamento delle associazioni
per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (istanza del
21/5/2012), sulle quali, dopo aver ascoltato i rappresentanti degli interessati e la Procura
federale, ha provveduto con l’ordinanza n. 1, di seguito integralmente riprodotta:
“Ordinanza n. 1
La Commissione,
premesso che le istanze di ammissione dei terzi interessati sono pervenute
tempestivamente, cioè prima dell’apertura del dibattimento;
considerato che, a norma dell’art. 30 dello Statuto della FIGC, le norme federali trovano
applicazione esclusivamente nei confronti dei tesserati, delle società affiliate e di tutti i
27
soggetti, gli organismi e le loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico,
tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale;
considerato che l’ammissibilità di tali istanze va valutata esclusivamente in relazione alla
sussistenza o meno di un interesse indiretto, compreso l’interesse in classifica;
rilevato che le società CESENA, NOCERINA, TRAPANI e VICENZA risultano portatrici di
interessi indiretti per ragioni di classifica, ai sensi degli artt. 41, comma 7, e 33, comma 3,
del CGS;
rilevato che, invece, la società BARLETTA non risulta portatrice di interessi indiretti per
ragioni di classifica, ai sensi degli artt. 41, comma 7, e 33, comma 3, del CGS, in quanto
non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’esito del procedimento;
rilevato che il CODACONS Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e
dei diritti degli utenti e dei consumatori e la FEDERSUPPORTER non sono soggetti
dell’ordinamento federale;
P.Q.M.
– ammette al dibattimento le società CESENA, NOCERINA, TRAPANI e VICENZA;
– non ammette al dibattimento la società BARLETTA;
– non ammette al dibattimento la FEDERSUPPORTER e il CODACONS Coordinamento
delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori”.
La Commissione ha poi esaminato le richieste di rinvio, di sospensione e/o di stralcio della
posizione e di acquisizione di ulteriore documentazione attinente al processo penale
pendente presso l’A.G. di Cremona proposte dai deferiti ACERBIS, BERTANI, CASSANO,
FONTANA, IACONI, JOELSON, MASTRONUNZIO, PELLICORI, SHALA, TURATI,
VENTOLA, ZAMPERINI e società SAMPDORIA, nonché quella presentata dalla società
RIMINI per difetto di legittimazione passiva. Inoltre, la Commissione ha esaminato
l’eccezione relativa alla mancata notifica del provvedimento di deferimento e quella di
carenza di giurisdizione proposte da PAOLONI.
Su queste istanze la Commissione ha provveduto con le ordinanze n. 2 e 3, di seguito
integralmente riprodotte:
“Ordinanza n. 2
La Commissione,
viste le istanze di rinvio, sospensione e/o di stralcio della posizione e di acquisizione di
ulteriore documentazione attinente al processo penale pendente dinnanzi all’Autorità
giudiziaria di Cremona proposte dai deferiti, presentate a seguito dell’ordinanza di custodia
cautelare emessa dal GIP presso il tribunale di Cremona in data 22/5/2012 e della
successiva attività della stessa Autorità giudiziaria;
vista altresì l’istanza presentata dalla società RIMINI per difetto di legittimazione passiva;
rilevato che l’oggetto del presente procedimento riguarda la violazione di norme
dell’ordinamento sportivo, non necessariamente coincidenti con l’oggetto del processo
penale e valutabili secondo diversi standard probatori;
rilevato che i due ordinamenti sono autonomi e indipendenti e che, pertanto, non sussiste
il prospettato rapporto di pregiudizialità;
rilevato che, allo stato, non appare necessaria l’acquisizione di ulteriore documentazione,
anche alla luce della predetta mancanza di pregiudizialità;
rilevato che i soli deferiti colpiti da misura cautelare limitativa della libertà ACERBIS,
BERTANI, JOELSON, PELLICORI e TURATI non sono oggi in condizione di essere parte
attiva e di presenziare al procedimento e, quindi, di esercitare pienamente il proprio diritto
di difesa;
rilevato che, in ogni caso, la completa ricostruzione dei fatti può avvenire in questa sede
anche in via incidentale;
28
rilevato altresì che i deferiti CASSANO, FONTANA, IACONI, MASTRONUNZIO, SHALA,
VENTOLA e ZAMPERINI e società SAMPDORIA non hanno subito limitazioni al proprio
diritto di difesa anche in relazione alla possibilità di partecipare all’odierna riunione;
rilevato, infine, che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della società RIMINI è
fondata, atteso che essa, come risulta dalla documentazione in atti, è stata costituita in
data successiva ai fatti oggetto del deferimento, essendo il calciatore VANTAGGIATO
all’epoca tesserato per altra società;
P.Q.M.
dispone lo stralcio della posizione dei deferiti ACERBIS, BERTANI, JOELSON,
PELLICORI e TURATI e rinvia a nuovo ruolo il procedimento nei loro confronti;
dispone l’estromissione della società RIMINI dal presente procedimento e la restituzione
dei relativi atti alla Procura federale;
rigetta ogni altra istanza;
dispone la prosecuzione del procedimento.”
“Ordinanza n. 3
La Commissione,
esaminata l’eccezione relativa alla mancata notifica del provvedimento di deferimento e
quella di carenza di giurisdizione proposte da Marco PAOLONI;
rilevato che la notifica del deferimento risulta essere stata effettuata in data 9/5/2012
presso la sede della U.S. CREMONESE, società di appartenenza del PAOLONI all’epoca
dei fatti contestati (gara Cremonese-Monza del 27/10/2010), conformemente alla
previsione dell’art. 38, comma 8, lett. c), del CGS;
rilevato che, all’epoca dei fatti contestati, il PAOLONI era tesserato per la società U.S.
CREMONESE, come tale soggetto alla giurisdizione degli Organi della giustizia sportiva
della FIGC, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del CGS;
P.Q.M.
rigetta le eccezioni proposte”.
In seguito, i deferiti CAROBBIO, CELLINI, CONTEH, Andrea DE FALCO, DONI,
GERVASONI, MICOLUCCI, MORA, NARCISO, PARLATO, PASSONI, PEDERZOLI,
POLONI, RUOPOLO, TAMBURRINI e le società ATALANTA, CREMONESE,
GROSSETO, LIVORNO, MODENA hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni
su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 e 24 del CGS, mentre i deferiti DE LUCIA,
SBAFFO e le società FROSINONE e ASCOLI hanno presentato istanza di applicazione di
sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 del CGS. Su queste ultime istanze la
Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 4, di seguito integralmente riprodotta:
“Ordinanza n. 4
“La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Filippo Carobbio, Marco Cellini,
Andrea De Falco, Alfonso De Lucia, Cristiano Doni, Carlo Gervasoni, Conteh Kewullay,
Vittorio Micolucci, Nicola Mora, Antonio Narciso, Gianfranco Parlato, Dario Passoni, Alex
Pederzoli, Mirco Poloni, Francesco Ruopolo, Juri Tamburini e le Società Ascoli Calcio
1898 Spa, AS Livorno Calcio Spa, Atalanta Bergamasca Spa, Frosinone Calcio Srl,
Modena FC Spa, US Cremonese Spa, US Grosseto FC Srl, tramite i loro legali, hanno
depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS:
“▪ per il Sig. Filippo Carobbio, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi
20 (venti);
▪ per il Sig. Marco Cellini, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 4
(quattro);
29
▪ per il Sig. Andrea De Falco, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 6
(sei);
▪ per il Sig. Alfonso De Lucia, applicazione ex artt. 23, CGS della squalifica per mesi 5
(cinque);
▪ per il Sig. Cristiano Doni, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per anni 2
(due);
▪ per il Sig. Carlo Gervasoni, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi
20 (venti);
▪ per il Sig. Conteh Kewullay, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi
20 (venti);
▪ per il Sig. Vittorio Micolucci, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 4
(quattro);
▪ per il Sig. Nicola Mora, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 4
(quattro);
▪ per il Sig. Antonio Narciso, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi
15 (quindici);
▪ per il Sig. Gianfranco Parlato, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi
2 (due);
▪ per il Sig. Dario Passoni, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per anni 1
(uno) e mesi 2 (due);
▪ per il Sig. Alex Pederzoli, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 16
(sedici), con ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
▪ per il Sig. Mirco Poloni, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 12
(dodici);
▪ per il Sig. Francesco Ruopolo, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per
anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro);
▪ per il Sig. Alessandro Sbaffo, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per anni 1
(uno) e mesi 4 (quattro), oltre all’ammenda di € 100.000;
▪ per il Sig. Juri Tamburini, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 10
(dieci);
▪ per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della
penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con
ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);
▪ per la Società AS Livorno Calcio Spa, applicazione ex art. 23, CGS della ammenda di €
15.000,00 (€ quindicimila/00);
▪ per la Società Atalanta Bergamasca Spa, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della
penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con
ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00);
▪ per la Società Frosinone Calcio Srl, applicazione ex art. 23, CGS della penalizzazione di
punti 1 (uno), da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013;
▪ per la Società Modena FC Spa, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della penalizzazione
di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013;
▪ per la Società US Cremonese Spa, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della
penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con
ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00);
▪ per la Società US Grosseto FC Srl, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della
penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con
ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00)
considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
30
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e
di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la
scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,
su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero
commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, ad eccezione di quelle previste nella
istanza proposta dal Sig. Alessandro Sbaffo, che non è suscettibile di accoglimento in
quanto incongrua;
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al
dispositivo;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
La Commissione ha quindi esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti, sulle quali
ha provveduto con l’ordinanza n. 5, di seguito integralmente riprodotta:
“Ordinanza n. 5
In ordine alle richieste istruttorie avanzate dai deferiti la Commissione rileva quanto segue:
– quanto alla audizione dei deferiti GERVASONI e CAROBBIO, essa non è prevista come
mezzo di prova nell’ordinamento federale, né, d’altra parte, i deferiti possono essere
qualificati come testimoni dei fatti, essendo essi stessi incolpati sulla base delle proprie
dichiarazioni;
– peraltro, tali richieste tendono esclusivamente ad accertare l’inattendibilità delle
dichiarazioni accusatorie, valutazione che deve essere riservata alla Commissione in sede
di decisione, sulla base degli elementi istruttori acquisiti;
– comunque, la richiesta di escussione dei suddetti deferiti non è accompagnata da
indicazioni dei capitoli di prova e appare generica e, quindi, inammissibile;
– quanto alle altre istanze di prova testimoniale, premesso che la formazione della prova
nell’ordinamento federale avviene sulla base dei principi previsti dal CGS e, in particolare,
dall’art. 35, esse appaiono generiche, irrilevanti e non correttamente articolate;
– in ordine alla richiesta di produzione documentale allegata alle memorie, essa è da
ritenersi ammissibile;
P.Q.M.
1) ammette tutta la produzione documentale dei deferiti;
2) respinge tutte le richieste di prove testimoniali;
3) respinge le richieste di interrogatorio dei deferiti e di confronto con altri deferiti.”
A questo punto, le società NOVARA e SAMPDORIA hanno presentato richiesta di stralcio
della propria posizione. Inoltre, il deferito LOCATELLI ha presentato istanza di
applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 del CGS. Su tali istanze
la Commissione ha provveduto con le ordinanze n. 6 e n. 7, di seguito integralmente
riprodotte:
“Ordinanza n. 6
La Commissione,
31
rilevato che le istanze non sono corredate da elementi di novità e che, pertanto, vanno
confermate le motivazioni esposte nell’ordinanza n. 2,
P.Q.M.
rigetta le istanze delle società SAMPDORIA e NOVARA.”
Ordinanza n. 7
“La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Tomas Locatelli, tramite il proprio
difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS:
▪ per il Sig. Tomas Locatelli, applicazione ex art. 23, CGS della squalifica per anni 2 (due);
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al
dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”
Al termine la Commissione ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale e invitato le parti
a concludere.
4) Le richieste della Procura Federale e dei deferiti
Dopo aver illustrato il deferimento, la Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di
responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
1. ALBERTI Andrea: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni
per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 108: gara
CREMONESE – MONZA del 27/10/2010: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara);
2. BELLODI Mirko: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per
l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 61: gara ANCONA – MANTOVA del
30/05/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS);
3. CAREMI Davide: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni
per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 23: gara
PISA – ALBINOLEFFE del 07/03/2009: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara);
4. CASSANO Mario: squalifica di 5 anni + preclusione in continuazione (violazione di
cui all’art. 9 CGS con riferimento all’art. 7 CGS e effettuazione scommesse illecite ex
artt. 1 e 6 CGS: gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010 per violazione
dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS
della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e nonché della
pluralità degli illeciti posti in essere; violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6 del
32
CGS, per avere effettuato, per interposta persona, scommesse sulla gara
ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010; gara ATALANTA – PIACENZA del
19/03/2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui
all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità di illeciti commessi);
5. CATINALI Edoardo: squalifica di 3 anni e 9 mesi, così determinata: squalifica di 3
anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 67:
gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2
e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara) e ulteriori 3 mesi di squalifica
per divieto di scommesse (come da incolpazione sub 68: violazione dell’art. 1, comma
1 e dell’art. 6 del CGS, per avere effettuato, per interposta persona, scommesse sulla
gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010);
6. COLACONE Roberto: squalifica di 4 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per
l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 30: gara
ALBINOLEFFE – ANCONA del 30/05/2009: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in
classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere) e ulteriori 6 mesi di
squalifica per ogni illecito sportivo (come da incolpazione sub 62: gara ANCONA -
MANTOVA del 30/05/2010: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con
l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS per la pluralità di illeciti posti in
essere);
7. COMAZZI Alberto: squalifica di 4 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per
l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 20: gara
ANCONA – ALBINOLEFFE del 17/01/2009 per violazione dell’art. 7, commi , 2 e 5, del
CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti
in essere) e ulteriori 6 mesi di squalifica per ogni illecito sportivo (come da
incolpazione sub 30: gara ALBINOLEFFE – ANCONA del 30/05/2009: violazione
dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS
della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del
conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in
essere);
8. CONSONNI Luigi: squalifica di 1 anno, così determinata: squalifica di 1 anno per
omessa denuncia (come da incolpazione sub 49: per violazione dell’art. 7, comma 7,
del CGS per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale
della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara
ANCONA – GROSSETO del 30/04/2010);
9. COSER Achille: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito
sportivo (come da incolpazione sub 28: gara FROSINONE – ALBINOLEFFE del
09/05/2009: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS);
10. COSSATO Federico: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3
anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 77: gara ALBINOLEFFE –
PIACENZA del 20/12/2010, violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6 del CGS;
nonché della violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS), ulteriori 3 mesi di squalifica per
divieto di scommesse e ulteriori 3 mesi di squalifica per omessa denuncia (come da
incolpazione sub 70: gara ATALANTA – PIACENZA del 19/03/2011 per violazione
dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS);
11. CRISTANTE Filippo: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per
l’illecito sportivo come da incolpazione sub 62: gara ANCONA – MANTOVA del
30/05/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS);
33
12. DE FALCO Franco: inibizione di 4 anni e 6 mesi, così determinata: inibizione di 4
anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 67:
gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2
e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara);
13. FERRARI Nicola: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per
l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 17: gara RIMINI – ALBINOLEFFE del
20/12/2008: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS);
14. FISSORE Riccardo: squalifica di 3 anni e 9 mesi, così determinata: squalifica di 3
anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 39: gara EMPOLI – MANTOVA
del 23/03/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS) e ulteriori 3 mesi di
squalifica per ogni omessa denuncia (come da incolpazioni sub 37, 45 e 47: gara
GROSSETO – MANTOVA del 15/03/2010 per violazione dell’art. 7, comma 7, del
CGS; gara BRESCIA – MANTOVA del 2/04/2010 per violazione dell’art. 7, comma 7,
del CGS; gara CITTADELLA – MANTOVA del 24/04/2010 per violazione dell’art. 7,
comma 7, del CGS);
15. FIUZZI Luca: squalifica di 4 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito
sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 108: gara
CREMONESE – MONZA del 27/10/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere) e
ulteriori 6 mesi di squalifica per illecito sportivo (come da incolpazione sub 112: gara
PISA – MONZA dell’8/12/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con
le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione del
risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi);
16. FONTANA Alberto Maria: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica
di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 10:
gara CHIEVO – NOVARA del 30/11/2010 per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione);
17. GARLINI Ruben: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per
l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 17 gara RIMINI – ALBINOLEFFE del
20/12/2008 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS);
18. IACONI Andrea: inibizione di 4 anni e 6 mesi, così determinata: Inibizione di 4 anni
per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 48: gara
ANCONA – GROSSETO del 30/04/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
CGS, con l’aggravante, per tutti, di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato
conseguito);
19. IACOPINO Vincenzo: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3
anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 108:
gara CREMONESE – MONZA del 27/10/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara);
20. ITALIANO Vincenzo: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 40 gara PADOVA – GROSSETO del 23/03/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS);
21. JOB IYOCK Thomas Herve: squalifica di 4 anni e 6 mesi, così determinata:
squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da
incolpazione sub 34: gara TORINO – GROSSETO del 16/01/2010 per violazione
dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS
del risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere) e ulteriori 6 mesi di
34
squalifica per ogni illecito sportivo (come da incolpazioni sub 59 e 64: gara
GROSSETO – REGGINA del 23/05/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti
in essere, e gara EMPOLI – GROSSETO del 30/05/2010 per violazione dell’art. 7,
commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato
conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere);
22. MAGALINI Giuseppe: inibizione di 4 anni, così determinata: inibizione di 4 anni per
l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 61: gara ANCONA – MANTOVA del
30/05/2010: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS)
23. MASTRONUNZIO Salvatore: squalifica di 4 anni e 6 mesi, così determinata:
squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da
incolpazione sub 20: gara ANCONA – ALBINOLEFFE del 17/01/2009 per violazione
dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS
della pluralità degli illeciti posti in essere) e ulteriori 6 mesi di squalifica per ogni illecito
sportivo (come da incolpazioni sub 30 e 62: gara ALBINOLEFFE – ANCONA del
30/05/2009 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui
all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli
illeciti posti in essere, e gara ANCONA – MANTOVA del 30/05/2010 per violazione
dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del
CGS per la pluralità di illeciti posti in essere);
24. NASSI Maurizio: squalifica di 4 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per
l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 20: gara
ANCONA – ALBINOLEFFE del 17/01/2009: per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti
posti in essere) e ulteriori 6 mesi di squalifica per illecito sportivo (come da
incolpazione sub 61: gara ANCONA – MANTOVA del 30/05/2010: per violazione
dell’art. 7, commi , 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS
per la pluralità di illeciti posti in essere);
25. NICCO Gianluca: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per
l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 88: gara PIACENZA – PESCARA del
9/04/2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS);
26. PAOLONI Marco: squalifica di 6 mesi in continuazione (in riferimento alla gara
Cremonese – Monza del 27 ottobre 2010 per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e della
pluralità di illeciti sportivi commessi);
27. RICKLER Cesare: squalifica di 4 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per
l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 67: gara
ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara e nonché della pluralità degli illeciti posti in
essere) e ulteriori 6 mesi di squalifica per ogni illecito sportivo (come da incolpazione
sub 77: gara ATALANTA – PIACENZA del 19/03/2011 per violazione dell’art. 7, commi
1, 2 e 5, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità di
illeciti commessi);
28. ROSATI Gianni: inibizione di 4 anni, così determinata: inibizione di 4 anni per l’illecito
sportivo (come da incolpazione sub 98: gara GROSSETO – REGGINA del 15/05/2011
per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS);
29. SANTONI Nicola: aumento fino a 5 anni più preclusione (in continuazione con il
precedente giudicato in relazione alla gara PADOVA – ATALANTA del 26/03/2011 per
35
la violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, del CGS. con le aggravanti di cui all’art. 7,
comma 6, CGS della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di
illeciti commessi);
30. SANTORUVO Vincenzo: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni
per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 55 gara FROSINONE – GROSSETO
del 13/05/2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS);
31. SARRI Maurizio: squalifica di 1 anno, così determinata: squalifica di 1 anno per
omessa denuncia (come da incolpazione sub 49: gara ANCONA – GROSSETO del
30/04/2010 per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS);
32. SARTOR Luigi: squalifica di 5 anni + preclusione, così determinata: squalifica di 5
anni + preclusione (come da incolpazione sub 1: violazione di cui all’art. 9 CGS in
riferimento all’art. 7 CGS ed effettuazione di scommesse illecite ex artt. 1 e 6 CGS);
33. SBAFFO Alessandro: squalifica di 3 anni e 3 mesi, così determinata: squalifica di 3
anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 93: gara LIVORNO – PIACENZA
del 14/05/2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS) e ulteriori 3 mesi di
squalifica per la mancata presentazione alla convocazione disposta dalla Procura
federale (come da incolpazione sub 94: gara LIVORNO – PIACENZA del 14/05/2011
per violazione dell’art. 1, comma 3, del CGS);
34. SERAFINI Mattia: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni
per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 26: gara
SALERNITANA – ALBINOLEFFE del 18/04/2009 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2
e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara);
35. SHALA Rjiat: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni per
l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 10: gara
CHIEVO – NOVARA del 30/11/2010 per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione);
36. STEFANI Mirko: squalifica di 4 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per
l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 106: gara
CREMONESE – MONZA del 27 ottobre 2010: per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e
5, del CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione) e ulteriori 6
mesi di squalifica per ogni illecito sportivo (come da incolpazione sub 110: gara PISA -
MONZA dell’8 dicembre 2010 per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS,
con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione del
risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi);
37. VANTAGGIATO Daniele: squalifica di 3 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo (come da incolpazione sub 17: gara RIMINI – ALBINOLEFFE del 20/12/2008 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS);
38. VENTOLA Nicola: squalifica di 3 anni e 6 mesi, così determinata: squalifica di 3 anni
per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 10: gara
CHIEVO – NOVARA del 30 novembre 2010: per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e
5, del CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione);
39. ZAMPERINI Alessandro: squalifica di 5 anni + preclusione in continuazione
(violazione di cui all’art. 9 CGS con riferimento all’art. 7 CGS ed effettuazione
scommesse illecite ex artt. 1 e 6 CGS; gara di Coppa Italia CESENA – GUBBIO del
30/11/2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS; gara ALBINOLEFFE –
PIACENZA del 20/12/2010 per la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6);
36
40. Società U.C. ALBINOLEFFE Srl: penalizzazione di 27 (ventisette) punti in
classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività, e ammenda di euro
90.000,00 (novantamila) in continuazione, così determinata: punti due, aumentati per
le aggravanti contestate, per un totale di tre punti per ogni responsabilità oggettiva
relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati
sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da incolpazioni sub 16, 18,
21, 25, 27, 29, 32, 72, 104; ammenda di euro 30.000 (trentamila) per ciascuna delle
incolpazioni sub 25 e 32; ammenda di euro 30.000 (trentamila) per l’incolpazione sub
2;
41. Società A.C. ANCONA Spa: penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica, da
scontare in applicazione del principio di afflittività, così determinata: punti due,
aumentati per le aggravanti contestate, per un totale di tre punti per ogni
responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine
alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da
incolpazioni sub 22, 33, 63; punti uno per ogni responsabilità presunta derivante da
atti posti in essere in suo vantaggio da soggetti ad essa estranei, come da
incolpazione sub 51;
42. Società U.S. AVESA H.S.M.: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da
scontare in applicazione del principio di afflittività, e ammenda di euro 200,00
(duecento) in continuazione, così determinata: punti uno per ogni responsabilità
oggettiva derivante dalla responsabilità dichiarata a carico di suoi tesserati in ordine a
gare non disputate dalla società medesima, come da incolpazione sub 79; ammenda
di euro 100,00 (cento) per l’incolpazione sub 74; ammenda di euro 100,00 (cento) per
l’incolpazione sub 74;
43. Società DELFINO PESCARA 1936: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da
scontare in applicazione del principio di afflittività, così determinata: punti due per ogni
responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine
alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da
incolpazione sub 90;
44. Società EMPOLI F.B.C. Spa: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da
scontare in applicazione del principio di afflittività, così determinata: punti uno per ogni
responsabilità presunta derivante da atti posti in essere in suo vantaggio da soggetti
ad essa estranei, come da incolpazione sub 66;
45. Società A.C. MONZA BRIANZA 1912: penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica,
da scontare in applicazione del principio di afflittività, ed esclusione dalla Coppa
Italia, così determinata: punti due, aumentati per le aggravanti contestate, per un
totale di tre punti per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla
società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili
di illecito sportivo, nonché esclusione dalla Coppa Italia, come da incolpazioni sub 109
e 113;
46. Società NOVARA CALCIO Spa: penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica, da
scontare in applicazione del principio di afflittività, ammenda di euro 50.000,00
(cinquantamila) in continuazione ed esclusione dalla Coppa Italia, così
determinata: punti due, aumentati per le aggravanti contestate, per un totale di tre
punti per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società
medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito
sportivo, nonché esclusione dalla Coppa Italia, come da incolpazioni sub 11 e 87;
ammenda di euro 50.000 (cinquantamila) per l’incolpazione sub 6;
47. Società PADOVA CALCIO Spa: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività, così determinata: punti due per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine
37
alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da
incolpazione sub 42;
48. Società PIACENZA F.C. Spa: penalizzazione di 19 (diciannove) punti in classifica,
da scontare nel campionato 2012/2013, in applicazione del principio di afflittività e
ammenda di euro 70.000,00 (settantamila) in continuazione, così determinata: punti
cinque, aumentati per le aggravanti contestate, per un totale di sei punti per ogni
responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine
alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da
incolpazioni sub 73; punti due, aumentati per le aggravanti contestate, per un totale di
tre punti per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società
medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito
sportivo, come da incolpazioni sub 78, 89, 95, 105; punti uno per ogni responsabilità
oggettiva derivante dalla responsabilità dichiarata a carico di suoi tesserati in ordine a
gare non disputate dalla società medesima, come da incolpazione sub 13; ammenda
di euro 30.000 (settantamila) per l’incolpazione sub 73; ammenda di euro 30.000
(trentamila) per l’incolpazione sub 8; ammenda di euro 10.000 (diecimila) per
l’incolpazione sub 73;
49. Società RAVENNA CALCIO Srl: penalizzazione di 1 (uno) punti in classifica, da
scontare in applicazione del principio di afflittività, così determinata: punti uno per ogni
responsabilità oggettiva derivante dalla responsabilità dichiarata a carico di suoi
tesserati in ordine a gare non disputate dalla società medesima, come da incolpazione
sub 83;
50. Società REGGINA CALCIO Spa: penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica, da
scontare in applicazione del principio di afflittività, così determinata: punti cinque per
ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in
ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo,
come da incolpazione sub 101; punti uno per ogni responsabilità presunta derivante
da atti posti in essere in suo vantaggio da soggetti ad essa estranei, come da
incolpazione sub 101;
51. Società U.C. SAMPDORIA Spa: ammenda di euro 50.000 (cinquantamila), così
determinata: ammenda di euro 50.000 (cinquantamila) per l’incolpazione sub 7;
52. Società A.C. SIENA Spa: ammenda di euro 50.000 (cinquantamila), così
determinata: ammenda di euro 50.000 (cinquantamila) per l’incolpazione sub 4;
53. Società SPEZIA CALCIO Srl: ammenda di euro 30.000 (trentamila), così
determinata: ammenda di euro 30.000 (cinquantamila) per l’incolpazione sub 5.
I difensori dei deferiti hanno illustrato e integrato le proprie difese, precisando le proprie
conclusioni, mentre i difensori delle Società ammesse quali terze interessate hanno
chiarito le ragioni del proprio intervento; i deferiti SARRI e SBAFFO, nonché
l’Amministratore delegato del NOVARA e il Presidente dell’ALBINOLEFFE, invece, hanno
reso spontanee dichiarazioni.
Nel corso della discussione, il deferito BELLODI ha presentato istanza di applicazione di
sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 del CGS, mentre il deferito SBAFFO ha
presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 23
e 24 del CGS. Su tali istanze la Commissione ha provveduto con le ordinanze n. 8 e n. 9,
di seguito integralmente riprodotte:
“Ordinanza n. 8
“La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Mirko Bellodi, tramite il proprio
difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS:
▪ per il Sig. Mirko Bellodi, applicazione ex art. 23, CGS della squalifica per anni 2 (due);
38
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al
dispositivo;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”
“Ordinanza n. 9
La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Sbaffo, tramite il proprio
difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24,
CGS:
▪ per il Sig. Alessandro Sbaffo, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per anni
1 (uno) e mesi 4 (quattro), oltre all’ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00);
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e
di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la
scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,
su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero
commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al
dispositivo;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”
Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e rinviato
per la Camera di consiglio al giorno 8 giugno 2012.
In data 6/6/2012, e cioè il giorno successivo alla chiusura del dibattimento, il deferito
IACONI ha inviato alla Segreteria della Commissione una serie di richieste che non
possono essere prese in considerazione, in quanto pervenute tardivamente e in modo
irrituale (prima, un fax con il quale si è rinnovata la richiesta di stralcio, rinvio o
sospensione, già respinta con ordinanza n. 2, per sopraggiunti nuovi fatti; poi, un
39
telegramma con il quale si è chiesto di essere ammessi a rendere dichiarazioni nuove
prima della chiusura del dibattimento; infine, una nota integrativa, con la quale si è chiesto
di acquisire il verbale della audizione dinanzi alla Procura federale fissata per il successivo
8/6/2012). Per gli stessi motivi non può essere preso in considerazione il fax inviato dalla
Procura federale in data 8/6/2012 con la quale ha manifestato la propria opposizione alle
richieste di IACONI.
5) I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue, in conformità con il principio di
sinteticità sancito dall’art. 34, comma 2, CGS.
5.1. Premessa
Preliminarmente, la Commissione non può che ribadire le considerazioni generali
espresse in occasione del procedimento definito con decisione pubblicata sul C.U. n.
13/CDN del 9.8.2011, rilevando ancora una volta come, nel caso in questione, emergano
comportamenti palesemente incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e probità, ai
quali l’ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di
credibilità e persino la sua stessa sopravvivenza.
Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato
l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla
intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente,
simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati:
comportamenti che sono espressione di quel clima “omertoso” che troppo spesso permea
i rapporti tra i tesserati, nonché tra i tesserati e il “sottobosco” di vari pseudo appassionati
e spesso – addirittura – di esponenti della malavita.
Di seguito verranno esaminate le posizioni dei deferiti con riferimento al tipo di
comportamento illecito prospettato nel provvedimento di deferimento.
In questa prospettiva, peraltro, la Commissione ritiene di dover ricordare che:
a) il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3,
della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale
pendente presso la Procura della Repubblica di Cremona (n. 3628/2010 R.G.N.R.),
riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità
di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe
professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche
mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime;
b) l’attività di indagine di cui alla predetta documentazione costituisce la prosecuzione di
quella già svolta dal medesimo Organo inquirente, nell’ambito del procedimento penale
sopra citato, sulla base della quale la Procura federale ha proceduto in data 25 luglio 2011
al deferimento di numerosi soggetti;
c) contestualmente al deferimento in data 25 luglio 2011 è stato adottato il provvedimento
di stralcio n. 607/1615pf10-11/SP/gm, con il quale è stata disposta la formazione di un
ulteriore fascicolo nel quale far confluire eventuali ulteriori fattispecie di rilievo disciplinare,
alla luce di elementi sopravvenuti, autonome ma collegate sotto il profilo probatorio e
teleologico rispetto a quelle già evidenziate nel precedente deferimento;
d) con C.U. 099/CGF del 1 dicembre 2011, la Corte di Giustizia Federale, Sezione
Consultiva, ha concesso la proroga dei termini di indagine del procedimento, ai sensi
dell’art. 32, comma 11, CGS;
e) successivamente la Procura Federale ha svolto una propria autonoma attività istruttoria,
consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della copiosa documentazione
ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e\o informati sui fatti. In particolare, l’attività
di indagine ha consentito di acquisire una serie di elementi probatori, desumibili
40
dall’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di
Cremona in data 9/12/2011, e consistenti, in particolare, nelle dichiarazioni rese dai
soggetti coinvolti in sede di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica di
Cremona e al Giudice per le indagini preliminari di Cremona, nonché in sede di audizione
innanzi alla Procura federale stessa. In proposito, la Commissione ritiene di dover
sottolineare come i fatti oggetto del presente procedimento rappresentano un quid novi
rispetto a quelli già definiti con la decisione pubblicata sul C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011.
Nel merito, la Commissione ritiene di dover rilevare in termini generali come nel presente
procedimento:
a) le dichiarazioni rese da alcuni tesserati all’A.G. di Cremona e alla Procura federale
abbiano natura autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti,
e, pertanto, debbano essere considerate caratterizzate – pur con le necessarie distinzioni
con riferimento alle singole gare – da profili di credibilità e di attendibilità;
b) ricorra spesso la partecipazione degli stessi soggetti ai tentativi di alterazione di gare
diverse;
c) spesso l’attività dei tesserati si sia svolta all’insaputa delle Società di appartenenza
anche grazie all’ausilio di soggetti non tesserati.
Gran parte delle difese dei deferiti sollevano eccezioni e propongono istanze sulla base di
un presupposto erroneo. Pretenderebbero infatti di applicare al procedimento sportivo
norme e principi propri dell’ordinamento penale. Nel processo penale, fondato sul sistema
accusatorio, la prova si forma nel dibattimento. Al contrario nel procedimento sportivo ha
valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora
dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede
privilegiata) o da indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati
dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento
delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale.
Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal CGS e non in
base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e
rilevanza.
Come più volte ribadito in recenti decisioni del TNAS più avanti citate, lo standard
probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell’incolpato
è diverso da quello richiesto dal diritto penale ed è sufficiente un grado di certezza
inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
Gli elementi essenziali della violazione prevista dall’art. 9 CGS sono diversi da quelli
richiesti per realizzare le fattispecie previste dagli articoli 415 e 415 bis c.p.
5.2. Violazione art. 9 CGS
Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona
e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del
dibattimento trova conferma l’esistenza di una vera e propria organizzazione costituita da
tesserati e da altri soggetti preordinata ad alterare lo svolgimento e il risultato di
competizioni sportive, al fine sia di effettuare scommesse dall’esito predeterminato e di
ottenere illeciti guadagni, sia di assicurare un vantaggio ad alcune società.
Si è così integrata l’ipotesi prevista dall’art. 9 CGS, in quanto più di tre soggetti tenuti
all’osservanza delle norme e degli atti federali si sono associati per commettere illeciti.
Ritiene la Commissione che la partecipazione organica e non occasionale a tale
associazione sia provata per tutti i tesserati deferiti al suddetto titolo.
Quanto alle singole posizioni dei soggetti deferiti, la Commissione – dopo aver ricordato
che la partecipazione di un soggetto a un’associazione finalizzata alla commissione di
illeciti sportivi deve ritenersi realizzata ogniqualvolta il suo comportamento, oggettivamente
41
considerato, è indice dell’adesione a essa (cfr. TNAS Paoloni/FIGC del 16 settembre
2011) – osserva quanto segue.
a) La responsabilità del deferito CASSANO deve ritenersi acclarata con indubbia certezza
laddove si consideri che il suo ruolo nell’ambito dell’associazione emerge dalla ordinanza
di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti in data 2/2/2012 dal Gip presso
il Tribunale di Cremona in relazione al reato di associazione per delinquere, dove si
afferma che il deferito “attorno all’aprile 2011 metteva in contatto, al fine di consentire la
manipolazione di partite di calcio della serie A, ZAMPERINI Alessandro e ILIEVSKI
Hristian, quest’ultimo quale rappresentante del gruppo degli zingari”.
Inoltre, ZAMPERINI, nelle sue dichiarazioni al P.M. in data 27/12/2011, ha chiarito (cfr.
verbale interrogatorio pag. 50) che, nell’aprile del 2011, CASSANO gli presentò
GERVASONI attraverso Skype, dicendogli che questi voleva metterlo in contatto con altre
persone e di aver compreso che la richiesta era dovuta al fatto che egli conosceva
numerosi calciatori appartenenti a tutte le serie.
Va altresì considerato che GERVASONI, in sede di interrogatorio al P.M. in data
22/12/2011, ha affermato di aver, insieme a CASSANO, raggiunto intese con G.A., noto
esponente del gruppo degli “zingari”, per la gara PIACENZA – ATALANTA e che
quest’ultimo aveva loro consegnato la somma di 80/90.000,00 euro in tutto, chiarendo poi
di essersi addirittura accordati con due “cordate” diverse.
Infine, la circostanza che il deferito abbia partecipato a ripetuti tentativi di alterazione
dimostra ulteriormente il suo inserimento stabile nell’illecita associazione preordinata ad
alterare lo svolgimento delle gare.
Deve pertanto ritenersi provato che CASSANO abbia posto in essere i fatti di cui al
presente capo di incolpazione.
b) In ordine al deferito SARTOR, va rilevato preliminarmente, quanto alla eccezione di
difetto di giurisdizione della Commissione per contrasto con il Regolamento FIFA, che,
come sancito dalla Corte di giustizia federale nel C.U. 229CGF 2010/11, i calciatori che
non siano tesserati per la FIGC sono comunque tenuti, per il principio della perpetuatio
sancito dall’art. 4 dello stesso Regolamento FIFA, al rispetto della normativa propria della
Federazione italiana e, in particolare, allo Statuto e al Codice di giustizia, per la durata di
trenta mesi dalla cessazione del tesseramento.
Nel merito, la responsabilità del deferito deve ritenersi acclarata laddove si consideri che,
nell’ordinanza di custodia cautelare in data 9/12/2011 del Gip presso il Tribunale di
Cremona, sono analiticamente indicati i contatti intrattenuti dal deferito con le utenze degli
altri soggetti interessati dalle indagini penali, in particolare SIGNORI e BELLAVISTA e ciò
anche in occasione del viaggio in Italia di PHO HOCK KHENG, da ritenere
ragionevolmente componente del gruppo degli asiatici (“singaporiani”), in contatto con
quello dei “bolognesi”, operanti in Italia per garantire il buon fine delle scommesse
clandestine.
Più specificamente, risulta che SARTOR ha mantenuto assidui contatti telefonici con
utenze di Singapore a dimostrazione del suo ruolo di intermediazione con i soggetti
asiatici, che scommettevano.
A riprova di ciò, come del resto si evince dalla citata ordinanza, la mattina del 26/2/2011, il
SARTOR ha prelevato POH HOCK KHENG appena giunto a Malpensa dall’Asia, per
condurlo presso l’abitazione di SIGNORI. Inoltre, sempre in base all’analisi dei contatti
delle utenze in suo uso, il deferito ha tenuto un fitto reticolato di relazioni durante tutte le
fasi del viaggio in Italia di PHO HOCK KHENG.
Significativo, infine, appare il contatto telefonico avuto da SARTOR con BELLAVISTA in
data 24/03/2011, alle ore 12:26:47, della durata di minuti 7,27 (riportato a pag. 116 ss.
della ordinanza del Gip di Cremona in data 2/02/2012), durante i quali i due interlocutori
parlano piuttosto espressamente di soldi e di “bufale” in relazione a gare di calcio, del
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gruppo di Bologna e di soggetti che devono venire dalla Cina e dovrebbero andare a
Benevento da chi ha dato la “sola” e, poi, da chi ha dato la “bufala” e, infine, si dimostrano
preoccupati delle eventuali reazioni di terzi soggetti alle mancate combine.
Ne deriva che il deferito è stato un vero e proprio punto di riferimento per l’associazione.
Quanto sopra è del resto testimoniato anche dalla dichiarazione di M.B. in data 7/6/2011, il
quale afferma che “Gigi [n.d.r. SARTOR] è un contatto di SIGNORI”, nonché nella
dichiarazione di ERODIANI, riportata nella ordinanza di custodia definitiva del Gip presso il
Tribunale di Cremona in data 9/12/2011 (pag. 80), secondo il quale il SARTOR era il
“contabile del gruppo e aveva il ruolo di gestire in prima persona i rapporti con i soggetti di
Singapore”.
A riprova della responsabilità del deferito vi è anche la circostanza che egli, divenute le
indagini di dominio pubblico, ha improvvisamente cambiato le utenze telefoniche fino ad
allora utilizzate.
Deve pertanto ritenersi provato che il deferito abbia posto in essere i fatti di cui al presente
capo di incolpazione.
c) La responsabilità del deferito ZAMPERINI si deve ritenere acclarata con indubbia
certezza laddove si consideri la deposizione di Simone FARINA, resa in data 29/09/2011
alla Procura federale, da ritenersi pienamente attendibile, ove questi afferma di essere
stato oggetto di un tentativo di “corruzione” finalizzato alla manipolazione di partite di
calcio posto in essere dal deferito, il quale, dopo un contatto preliminare avvenuto la sera
del 26/09/2011 tramite l’invio di un sms, lo incontrava il giorno 27/09/2011 in una
pasticceria nel centro di Gubbio, in compagnia di altra persona, prospettandogli
l’attuazione della illecita manipolazione dell’imminente incontro di Coppa Italia GUBBIO -
CESENA, previsto per il 30/11/2011. Nella deposizione, infatti, FARINA afferma che il
deferito gli riferiva che “nella cosa sarebbe comparso solo lui, che era un “gruppo” di
persone che scommetteva in ASIA e che il capo era un Indonesiano, che a sua volta si
avvaleva di un MACEDONE che portava i soldi in Italia. Mi avrebbe dato 200.000 euro da
dividere con altri compagni di squadra, difesa e portiere per realizzare il pronostico
“OVER” che era l ‘unico tipo di scommessa che praticavano”.
Lo stesso ZAMPERINI, nell’interrogatorio reso dinnanzi al P.M. di Cremona in data
27/12/2011, ammette di essere stato messo in contatto con GERVASONI su iniziativa di
CASSANO; di essere stato poi contattato anche da HILIEVSKY, da considerarsi
esponente dell’associazione, il quale gli disse che aveva necessità di conoscere il maggior
numero di calciatori intendendo con altre persone manipolare alcune partite; di aver avuto
ulteriori incontri con lo stesso HILIEVSKY e di aver preso contatto con un altro calciatore
al fine di alterare una gara. Risulta peraltro (pag. 260 dell’ordinanza del Gip di Cremona in
data 9/12/2011) la singolare circostanza che il deferito ha generato ben 117 contatti
telefonici (quasi tutti sms) con Gervasoni, concentrati proprio a ridosso delle gare del
PIACENZA.
Quanto sopra dimostra senza ombra di dubbio che ZAMPERINI è al corrente di particolari
che possono essere noti solo a chi conosce perfettamente come è strutturata
l’organizzazione; dimostra che egli è investito dell’autorità di contattare il calciatore per
finalità illecite; ha il potere di concordare con lui il da farsi; conosce perfettamente le
modalità di pagamento; si dimostra estremamente attento ai rischi connessi all’uso del
telefono e dell’opportunità di ricorrere a stratagemmi più sicuri; sa, infine, da dove proviene
il denaro (un macedone) e a chi fanno capo le persone che dispongono di una ingente
quantità di soldi (un indonesiano), dimostrando così di essere a conoscenza della struttura
dell’organizzazione e del suo funzionamento.
Deve pertanto ritenersi provato che il deferito abbia posto in essere i fatti di cui al presente
capo di incolpazione.
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d) In ordine ai deferiti società ALBINOLEFFE, SIENA e SPEZIA, la Commissione deve
procedere all’esame del comportamento del deferito CAROBBIO, la cui posizione è stata
definita con l’ordinanza n. 4 a seguito di applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24
CGS.
I fatti addebitati a CAROBBIO si devono ritenere acclarati laddove si consideri che dagli
atti di causa, con particolare riferimento all’ordinanza del Gip di Cremona e ai verbali di
interrogatorio in sede penale, risultano l’elevato numero dei contatti intrattenuti, tra gli altri,
con GERVASONI, uno degli elementi chiave di tutta la vicenda, e i frequenti rapporti del
deferito con alcuni degli indagati, tra i quali G.A. e R.A., per alterare le gare.
Lo stesso deferito, in data 29/02/12, ha sostanzialmente confermato alla Procura federale
di essere stato perfettamente consapevole delle attività illecite poste in essere, di avere
intrattenuto ripetuti rapporti con diversi soggetti, facenti parte dell’organizzazione e di
avere personalmente partecipato a numerosi accordi illeciti.
Inoltre, in sede di interrogatorio al P.M. in data 20/12/2011, CAROBBIO ha ammesso
apertamente di essere stato coinvolto nella vicenda del calcio scommesse e di aver avuto
contatti con G.A. e altri slavi e affermato altresì di aver preso dal G.A. somme di denaro,
poi divise con altri calciatori e, infine, di aver passato informazioni agli slavi.
Deve pertanto ritenersi provato che il deferito abbia posto in essere i fatti di cui al presente
capo di incolpazione.
e) In ordine ai deferiti società NOVARA e SAMPDORIA, la Commissione deve procedere
all’esame, seppur in via incidentale, del comportamento del deferito BERTANI, la cui
posizione è stata stralciata con l’ordinanza n. 2.
I fatti addebitati a BERTANI si devono ritenere acclarati con indubbia certezza laddove si
consideri che, nel corso dell’interrogatorio reso al P.M. da GERVASONI il 27/12/2011,
viene affermato che, per l’incontro CHIEVO – NOVARA del 30/11/2010, il deferito “fece da
tramite in quanto non partecipò attivamente alla trasferta”.
Il ruolo di intermediario svolto da BERTANI risulta ulteriormente provato dalla circostanza,
riferita da GERVASONI il 22/12/2011, che era stato incaricato, a seguito della mancata
realizzazione della manomissione del risultato della gara NOVARA – ASCOLI, di dire a
MICOLUCCI di restituire la somma di 20.000,00 euro che aveva ricevuto, versandoli al
BERTANI stesso, il quale, a sua volta, li avrebbe consegnati a un terzo soggetto.
E ancora: nel corso dell’interrogatorio reso al P.M. da GERVASONI in data 12/03/2012 si
afferma che BERTANI chiese espressamente di entrare in contatto con uno degli associati
del gruppo degli “zingari”, che poi effettivamente incontrò in un bar di Legnano.
Infine, le dichiarazioni rese da GERVASONI trovano pieno riscontro in quelle rese da
MICOLUCCI il 19 e 20/04/2012, ove si precisa che “G.A., dopo avermi esortato a
contattare altri miei compagni di squadra per agevolare la manipolazione della gara, mi
disse che, qualora non fosse andata a buon fine la combine, avrei dovuto restituire la
somma al calciatore del Novara, Sig. BERTANI, nelle modalità che quest’ultimo mi
avrebbe indicato”.
Devono pertanto ritenersi acclarati, in via di accertamento incidentale, i fatti addebitati al
BERTANI.
In conclusione:
– i deferiti CASSANO, SARTOR e ZAMPERINI hanno sicuramente partecipato
all’organizzazione con un ruolo significativo: va conseguentemente affermata la loro
responsabilità, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza del
Cassano PIACENZA;
– le società ALBINOLEFFE, SIENA e SPEZIA rispondono a titolo di responsabilità
oggettiva per il comportamento di CAROBBIO;
– le società NOVARA e SAMPDORIA rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per il
comportamento di BERTANI.
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In ordine alla responsabilità delle società SAMPDORIA, SIENA e SPEZIA per il
comportamento dei propri tesserati BERTANI e CAROBBIO, la Commissione precisa che
la partecipazione alla associazione prescinde dalla commissione di singoli illeciti ed è
strettamente collegata all’esistenza dell’associazione stessa e che non sono stati dedotti o
comunque acquisiti elementi idonei a dimostrare che essa non abbia continuato a operare
anche successivamente ai fatti oggetto del presente procedimento. D’altra parte, non
risulta alcun elemento che possa far ritener provata la definitiva fuoriuscita dei deferiti
dall’associazione, considerando in particolare che la dichiarazione autoassolutoria del
CAROBBIO sul punto appare strumentale e, comunque, non suffragata da altri riscontri tali
da far ritenere accertata la sussistenza di un momento di definitiva cesura con
l’associazione.
Per i deferiti CAROBBIO e DONI e per le società ATALANTA e GROSSETO è stata
disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
5.3. Violazione art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS; violazione art. 7, comma 7, CGS;
violazione art. 1, comma 1, CGS; violazione art. 6 CGS
Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona
e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del
dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo
svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6,
CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS.
In particolare, ciò risulta provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, anche
in considerazione del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è
sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo
necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell’ascrivibilità della condotta illecita, né il
superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell’ordinamento federale
di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la
regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e
lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori/FIGC del 15/9/2011; Amodio/FIGC del
6/12/2011; Spadavecchia/FIGC del 2/01/2012).
VI.1 gara CHIEVO – NOVARA del 30/11/2010
Secondo la Procura federale, la gara in questione è stata oggetto di una specifica attività
di alterazione del regolare svolgimento e del risultato finale ad opera del noto gruppo degli
“zingari”. Questi hanno messo a disposizione di VENTOLA, BERTANI e FONTANA,
all’epoca dei fatti calciatori del NOVARA, la somma di 150.000,00 euro, consegnandola
materialmente agli stessi presso l’albergo ove alloggiava la squadra in vista della gara, al
fine di garantire la realizzazione di un “over” con vittoria sul campo del Chievo, risultato
effettivamente realizzatosi. All’illecito ha contribuito anche il calciatore GERVASONI,
all’epoca dei fatti calciatore del PIACENZA, che si è rivolto a BERTANI, chiedendogli di
interessarsi con gli altri colleghi, e ha creato il contatto con gli “zingari”.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni rese in varie occasioni da
GERVASONI dinnanzi alla A.G. di Cremona, dichiarazioni che risultano credibili e
attendibili, anche perché auto accusatorie prima ancora che di chiamata in correità di altri
soggetti e perché caratterizzate per la dovizia di particolari descrittivi e per il riferimento
preciso a una serie, nominativamente individuata, di calciatori del Novara, nei confronti dei
quali non è emerso alcun motivo di risentimento da parte di GERVASONI o un qualsiasi
interesse dello stesso al loro coinvolgimento. Va rilevato, inoltre, che GERVASONI ha
riferito anche circostanze apprese da G.A., personaggio di rilievo del gruppo degli “zingari”
che non ha alcun interesse ad accusare un calciatore piuttosto che un altro. Peraltro, la
narrazione di GERVASONI trova riscontro in ulteriori elementi, quali l’effettivo
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raggiungimento del risultato concordato e la circostanza che i calciatori del NOVARA
deferiti sono risultati accomunati da rapporti di particolare confidenza, stando alle
dichiarazioni rese sul punto dal calciatore del Novara Davide DRASCEK, peraltro estraneo
alla vicenda.
In sede di interrogatorio al Gip in data 22/12/2011, infatti, GERVASONI ha dichiarato: “Io
amico di Bertani del Novara gli dissi che potevo accettare le proposte di G.A. e infatti così
andò e qualcuno degli stranieri, per l’occasione, andò ad alloggiare nell’albergo dove c’era
il Novara. Di questa squadra fu coinvolto anche Ventola e qualcun altro, in quanto, se non
sbaglio, Bertani quel giorno non giocò e ci voleva l’intervento di qualcun altro.”
Tale dichiarazione è stata successivamente confermata, nell’interrogatorio reso al P.M. di
Cremona in data 27/12/2011: “Ho appreso da G.A. che gli slavi offrirono 150.000 € ai
giocatori del Novara perché perdessero con il Chievo con un OVER, risultato che venne
effettivamente conseguito. Ricordo di avere appreso che gli slavi si incontrarono con
VENTOLA nell’albergo e consegnarono ad un albanese che giocava nel Novara (ora che
me ne fate il nome confermo dovrebbe trattarsi dell’albanese SHALA) la somma di circa
150.000 € che gli stessi divisero anche con altri giocatori, tra i quali il portiere FONTANA.
Quanto a BERTANI fece da tramite in quanto non partecipò attivamente alla trasferta”.
Ed ancora, nell’interrogatorio reso al P.M. di Cremona in data 12/3/2012, GERVASONI
afferma: “confermo quanto già dichiarato precisando che nell’occasione andò I.H. in
albergo per incontrarsi con i giocatori del Novara per combinare la partita. L’albergo era
quello dove solitamente era in ritiro il Novara nella trasferta di Verona. Io in quell’occasione
rientrai dalla perdita che avevo subito a seguito della soffiata sbagliata di PAOLONI per la
partita Atalanta-Livorno.”
Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23
e 24 CGS.
Le prove di cui sopra sono sufficienti a far ritenere che i deferiti VENTOLA e FONTANA
abbiano posto in essere le condotte loro ascritte, che integrano la violazione dell’art. 7,
comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6.
Né può essere condivisa la considerazione della difesa di VENTOLA secondo cui
GERVASONI avrebbe reso le sue dichiarazioni al fine di ottenere gli arresti domiciliari
ovvero l’altra, non certo risolutiva, secondo cui GERVASONI si sarebbe contraddetto,
avendo dichiarato, da una parte, che per l’alterazione del risultato normalmente
prendevano 20.000,00 euro e, dall’altra, che per l’illecito sarebbero stati consegnati ben
150.000,00 euro. Peraltro, su tale ultimo punto è doveroso evidenziare che la somma in
questione, come chiarito da GERVASONI, risulta essere stata divisa tra i calciatori del
NOVARA che si erano accordati per l’illecito. I fatti attribuiti a BERTANI devono ritenersi
acclarati in via di accertamento incidentale.
Per quanto riguarda la posizione di SHALA non sussistono elementi sufficienti per ritenerlo
coinvolto nei fatti a lui addebitati, attese le incerte modalità di identificazione dello stesso
da parte di GERVASONI, con riferimento al cognome dell’incolpato, suggerito in pratica
dagli inquirenti, e alla sua nazionalità.
All’affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva della Società di
appartenenza NOVARA.
Della condotta del deferito GERVASONI, che integra la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e
5, con l’aggravante di cui al comma 6, risponde a titolo di responsabilità oggettiva la
Società di appartenenza PIACENZA.
VI.2 gara CESENA – GUBBIO del 30/11/2011
Risulta con certezza dagli atti del procedimento che la gara in questione è stata oggetto di
un esplicito tentativo di alterazione posto in essere da ZAMPERINI, all’epoca dei fatti
calciatore svincolato. Quest’ultimo si è reso protagonista di uno specifico tentativo di
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“corruzione” nei confronti del calciatore del Gubbio, Simone FARINA, il quale ha informato
il Procuratore federale, dando così vita all’indagine successivamente riunita al presente
procedimento. In particolare, ZAMPERINI, in compagnia di un altro uomo – poi identificato
in P.P.R. – è giunto a bordo di una Porsche di colore bianco, e, dopo un colloquio
amichevole, ha prospettato a FARINA l’attuazione della illecita manipolazione della gara,
offrendogli – a nome di un “gruppo” di scommettitori asiatici agli ordini di un indonesiano
che a sua volta si avvaleva di un macedone per portare i soldi in Italia – 200.000,00 euro
da dividere con altri compagni di squadra, difesa e portiere al fine di realizzare il
pronostico “over”.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni rese sia al P.M. di Cremona, sia alla
Procura federale da FARINA, che risultano attendibili e credibili, in quanto rese a seguito
di richiesta spontanea, nonché ricche di circostanze e dettagli. Esse, inoltre, trovano pieno
riscontro in riferimento ai particolari riferiti dallo stesso, verificati peraltro dalla A.G. di
Cremona (cfr. ordinanza Gip del 9/12/2011), mediante accertamenti di carattere tecnico e
obiettivo, quali l’indicazione del numero di utenza telefonica dalla quale ha ricevuto i
messaggi e le chiamate di ZAMPERINI (come accertato dalla P.G.) e la comparazione tra i
tabulati delle utenze riferibili a ZAMPERINI e P.P.R. (persona che accompagnò
ZAMPERINI all’appuntamento con FARINA), il che dimostra che i due si sono recati
insieme a Gubbio. D’altronde lo stesso ZAMPERINI conferma di aver visto FARINA nelle
circostanze indicate da quest’ultimo e di avergli parlato di un interesse di alcuni
scommettitori.
Le prove di cui sopra sono sufficienti a far ritenere che il deferito ZAMPERINI abbia posto
in essere le condotte a lui ascritte, che integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5.
VI.3 gara FROSINONE – ALBINOLEFFE del 1/6/2008
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
GERVASONI e CAROBBIO, all’epoca dei fatti calciatori dell’ALBINOLEFFE. Il secondo ha
promesso al primo 5.000,00 euro in quanto vi erano persone, collegate al gruppo degli
“zingari”, interessate a scommettere sulla sconfitta dell’ALBINOLEFFE. Il risultato
auspicato, però, non è stato raggiunto.
Tali circostanze trovano riscontro nelle concordi dichiarazioni confessorie rese da
GERVASONI all’A.G. di Cremona e da CAROBBIO alla Procura federale, sebbene
ciascuno tenti di attribuire all’altro la provenienza delle notizie in merito al coinvolgimento
di persone estranee.
In particolare, il CAROBBIO, in sede di audizione innanzi alla Procura federale in data
29/2/2012 afferma: “Ricordo che GERVASONI mi riferì che, tramite GRITTI, si era cercato
di combinare FROSINONE – ALBINOLEFFE di maggio 2008, dove l’ALBINOLEFFE non
aveva più interesse, avendo già guadagnato l’accesso ai play off, ma da quel che ricordo,
essendo il solo GERVASONI coinvolto, non se ne fece nulla, anche se non ricordo i
dettagli con precisione perché non ero presente alla gara e non partii neanche per
Frosinone perché mi stavo preparando per i play off; non mi dette chiarimenti in ordine ai
mandanti della combine o di quale cordata si trattasse, ma solo che erano stranieri; la
cosa non mi incuriosì, in quanto era fine campionato e quindi la gara non aveva alcun
valore”; mentre da parte sua GERVASONI, interrogato dalla A.G. di Cremona in data
12/3/2012, afferma: “Rappresento che noi non avevamo nulla da perdere in quanto
avevamo già raggiunto i play off, Nell’occasione venni contattato da CAROBBIO che mi
disse che perdendo a Frosinone avremmo potuto guadagnare qualche soldo. Noi, mi
riferisco all’ALBINOLEFFE, eravamo in formazione rimaneggiata e peraltro io giocai
solamente il secondo tempo. Per la precisione CAROBBIO mi promise 5.000 € dicendomi
che c’era un suo amico che conosceva delle persone che erano interessate a
scommettere su quella partita. In seguito ho appreso che si trattava di GRITTI Matteo. Per
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quanto in seguito il GRITTI sia proprio la persona che ha favorito il contatto con gli zingari,
non so se le persone che erano alle spalle del GRITTI fossero già proprio costoro. La
partita finì 2 a 2 e quindi non ho ricevuto nessun compenso”.
Per i deferiti GERVASONI e CAROBBIO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai
sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
La soc. ALBINOLEFFE, in seguito alla applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24
CGS a carico dei deferiti GERVASONI e CAROBBIO, deve rispondere a titolo di
responsabilità oggettiva per la condotta dei propri tesserati.
VI.4 gara RIMINI – ALBINOLEFFE del 20/12/2008
La Commissione ritiene che sia stata raggiunta la prova che la gara in questione è stata
oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI, CAROBBIO,
FERRARI, POLONI, GARLINI, RUOPOLO, all’epoca dei fatti calciatori
dell’ALBINOLEFFE, e da VANTAGGIATO, all’epoca dei fatti calciatore del RIMINI. Dopo
che GERVASONI ha parlato negli spogliatoi con diversi compagni di squadra di un
soggetto non tesserato in grado di pagare eventuali risultati combinati, i deferiti hanno
deciso di portare avanti il tentativo di alterare il risultato della gara in modo da conseguire
un pareggio. Conseguentemente, GERVASONI si è recato a Rimini nella settimana
antecedente la gara e ha contattato VANTAGGIATO per raggiungere l’accordo illecito. Nel
corso dell’incontro, quest’ultimo non si è dichiarato disponibile al pareggio e, tramite un
amico che lo accompagnava, ha proposto un accordo sulla sconfitta dell’ALBINOLEFFE.
In definitiva, GERVASONI si è fatto promotore dell’illecito dapprima presso i compagni di
squadra ai quali ha assicurato un compenso da parte di soggetto non tesserato e, poi, una
volta acquisito il loro consenso, presso i calciatori della squadra avversaria per il tramite di
VANTAGGIATO; mentre CAROBBIO, FERRARI, POLONI, GARLINI e RUOPOLO hanno
accettato la proposta di GERVASONI e hanno consentito che lo stesso, in loro nome e nel
loro interesse, proponesse l’illecito ai calciatori avversari; VANTAGGIATO, infine, si è fatto
latore presso i compagni di squadra della proposta di GERVASONI, non rifiutando
immediatamente l’offerta, ma dando una risposta negativa attraverso un amico, peraltro
non identificato, solo dopo aver accertato la mancanza di disponibilità degli stessi
compagni di squadra.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di GERVASONI dinnanzi all’A.G. di
Cremona e alla Procura federale e, in parte, in quelle di RUOPOLO e FERRARI dinnanzi
alla Procura Federale.
In particolare, il GERVASONI, in sede di interrogatorio innanzi dalla A.G. di Cremona in
data 12/3/2012, mediante dichiarazioni da ritenersi attendibili sia perché auto accusatorie
prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti, sia perché caratterizzate dalla
dovizia di particolari descrittivi e dal preciso riferimento a una serie, nominativamente
individuata, di calciatori della sua squadra, nei confronti dei quali non è emerso alcun
motivo di risentimento da parte di GERVASONI o un qualsiasi suo interesse al loro
coinvolgimento, afferma: “Già c’era stato un precedente tentativo da parte mia di
combinare la partita RIMINI-ALBINOLEFFE del 20 dicembre 2008, terminata 1 a 1.
Ricordo che, parlando negli spogliatoi con diversi miei compagni di squadra della persona
svizzera (alludevo a G.A. che era in grado di pagare eventuali risultati combinati), si decise
che io avrei portato avanti questo tentativo. Ricordo che ne parlai con CAROBBIO,
FERRARI, POLONI, GARLINI e la maggior parte dei componenti della squadra, che erano
d’accordo in ordine alla combine su un possibile pareggio. Pertanto andai a Rimini nella
settimana antecedente alla partita e contattai VANTAGGIATO Daniele che tuttavia non si
dichiarò disponibile. Un suo amico che lo accompagnava nell’occasione del contatto,
rilanciò il possibile accordo nel senso che noi avremmo dovuto perdere oltre che pagare
dei soldi. Pertanto non si concluse assolutamente nulla”.
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Per parte sua RUOPOLO, ascoltato dalla Procura Federale in data 7/3/2012, conferma
che GERVASONI lo avvicinò per riferirgli che, grazie ai suoi contatti, sarebbe andato a
Rimini per contattare i giocatori avversari al fine di concordare un pareggio.
E ancora GERVASONI, ascoltato dalla Procura Federale in data 13/4/2012, precisa:
“Confermo che non solo i giocatori che ho citato erano d’accordo per la proposta di
combine ai giocatori del Rimini, ma anche lo stesso RUOPOLO, che era presente nello
spogliatoio. Preciso che, per quanto riguarda il giocatore VANTAGGIATO, che conoscevo
per aver militato con lui nel Bari, questi, una volta appreso quanto gli avevo proposto, mi
disse che ne avrebbe parlato ai compagni per farmi poi sapere. In realtà il contatto
successivo io lo ebbi con un amico di VANTAGGIATO che era presente quando feci la mia
proposta. Questo mi disse che i compagni di squadra di VANTAGGIATO non erano
d’accordo sul pareggio, ma che potevano accordarsi per la vittoria del Rimini, specificando
che avremmo diviso i soldi derivanti dal questa ipotesi di combine solo io, il portiere
dell’Albinoleffe e VANTAGGIATO. Io rifiutai nettamente quanto proposto dall’amico del
VANTAGGIATO. Tornato a Bergamo l’indomani riferii la cosa ai miei compagni. Quindi la
partita poi venne svolta regolarmente”.
FERRARI, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale in data 24/4/2012, afferma:
“Rammento solo che, dopo la partita, sentii parlare GERVASONI di VANTAGGIATO […]
GERVASONI si lamentava di VANTAGGIATO dicendo che gli aveva fatto perdere dei
soldi. Al che venne chiesto a GERVASONI la ragione di questo suo livore nei confronti di
VANTAGGIATO e GERVASONI disse qualcosa di questo genere: “Sono stato da lui la
settimana scorsa, a sapere che avremmo pareggiato potevo comunque guadagnare dei
soldi”. Voglio precisare che queste affermazioni GERVASONI le ha fatte anche in
presenza di altri giocatori […]. Non ricordo chi era presente e non ricordo chi gli chiese
spiegazioni”.
Infine, va considerato che le dichiarazioni di GERVASONI acquisiscono maggiore
credibilità laddove si consideri che POLONI, RUOPOLO e GARLINI vengono citati anche
da altri soggetti in relazione ad altre gare (POLONI viene chiamato in causa da
GERVASONI per la gara Albinoleffe – Padova del 23/05/2010, e da GERVASONI e
CAROBBIO con riferimento alla gara Albinoleffe – Siena del 29/05/2011; GARLINI da
CAROBBIO per la gara Albinoleffe – Siena del 29/05/2011; RUOPOLO da GERVASONI,
CAROBBIO, NARCISO, CELLINI e CONTEH per la gara Pisa – Albinoleffe del 7/03/2009,
da GERVASONI e CAROBBIO per la gara Salernitana – Albinoleffe del 18/04/2009, da
GERVASONI e CAROBBIO per la gara Frosinone – Albinoleffe del 9/05/2009).
Gli elementi probatori di cui sopra, alcuni dei quali aventi palesemente natura confessoria,
sono più che sufficienti a far ritenere che i deferiti abbiano posto in essere le condotte loro
ascritte.
Né le deduzioni difensive di VANTAGGIATO, che evidenzia l’astio di GERVASONI nei
suoi confronti, possono essere ritenute convincenti, considerato come emerga dagli atti
che il motivo del risentimento di GERVASONI risiedeva proprio nel fatto che
VANTAGGIATO non era d’accordo per il pareggio, con conseguente perdita economica
per GERVASONI.
Tantomeno può ritenersi fondata l’eccezione del difensore di GARLINI, il quale sostiene
che al deferito non sarebbe stato chiesto nulla in ordine alla gara oggetto di esame, con
conseguente impossibilità del deferito di difendersi sul punto. In realtà, indipendentemente
dalle domande della Procura federale ben avrebbe potuto GARLINI chiarire la propria
posizione in ordine alla gara in esame e se ciò non ha fatto imputet sibi. Né ancora la
circostanza che FERRARI fosse in contrasto con la propria società e giocasse poco
esclude a priori che egli abbia partecipato ai fatti oggetto del deferimento.
Per i deferiti GERVASONI, CAROBBIO, POLONI e RUOPOLO è stata disposta
l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
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Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con
l’aggravante di cui al comma 6, per FERRARI, GARLINI e VANTAGGIATO.
All’affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva delle Società di
appartenenza ALBINOLEFFE.
VI.5 gara ANCONA – ALBINOLEFFE del 17/01/2009
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore dell’ALBINOLEFFE, e da COMAZZI, all’epoca
dei fatti calciatore dell’ANCONA. Su richiesta del gruppo degli “zingari”, che avevano
offerto 60/70.000,00 euro, GERVASONI ha proposto a COMAZZI di alterare l’incontro per
conseguire un pareggio con “over”. Tuttavia, l’accordo, che inizialmente sembrava
destinato a buon fine grazie all’adesione dei calciatori dell’ANCONA, non si è perfezionato.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni palesemente confessorie di
GERVASONI dinnanzi all’A.G. di Cremona, il quale, con una ricostruzione estremamente
circostanziata, ha reso affermazioni autoaccusatorie (peraltro su una gara non oggetto di
indagine e, quindi, allo stesso non addebitata), ammettendo di aver proposto a COMAZZI
di combinare la gara in questione.
In particolare, in sede di interrogatorio innanzi alla A.G. di Cremona in data 12/3/2012,
GERVASONI afferma: “Quanto alla partita di andata Ancona – Albinoleffe (17 gennaio
2009), io che avevo da poco conosciuto GEGlC, ho avuto alcuni contatti telefonici con
COMAZZI, con il quale avevo giocato nel Como e nel Verona e che all’epoca era
nell’Ancona. Allora era l’ultima partita del girone di andata e proposi a COMAZZI un
pareggio con OVER. In un primo momento sembrava che i compagni di squadra di
COMAZZI fossero d’accordo, ma poi MASTRONUNZIO e NASSI cambiarono idea e non
se ne fece più niente. Rimanemmo d’accordo che la discussione sarebbe stata ripresa
nella partita di ritorno in termini che sarebbero variati a seconda della posizione delle due
squadre. Gli zingari offrirono sui 60-70.000 euro, ma non ci furono contatti diretti tra loro e
COMAZZI”.
Le prove di cui sopra sono più che sufficienti a far ritenere che i deferiti COMAZZI e
GERVASONI abbiano posto in essere le condotte loro ascritte, che integrano la violazione
dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, per COMAZZI.
Per GERVASONI, peraltro, è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23
e 24 CGS.
Per quanto riguarda, invece, la posizione di MASTRONUNZIO e NASSI non sussistono
elementi sufficienti per rendere certa la commissione dei fatti loro addebitati, atteso che
non risulta provato che costoro i siano attivati con i compagni di squadra per l’alterazione
della gara. Generico e non riscontrato, per gli stessi, appare il riferimento alla “combine” di
cui è stata oggetto la gara di ritorno tra le medesime squadre.
All’affermazione della responsabilità di COMAZZI segue quella oggettiva della Società di
appartenenza ANCONA.
Della condotta del deferito GERVASONI, che integra la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e
5, con l’aggravante di cui al comma 6, risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, la
Società di appartenenza ALBINOLEFFE.
VI.6 gara PISA – ALBINOLEFFE del 7/3/2009
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
GERVASONI, CAROBBIO, RUOPOLO, CAREMI e CONTEH, all’epoca dei fatti calciatori
dell’ALBINOLEFFE. Nella settimana precedente la gara, GERVASONI ha convocato nella
propria abitazione CONTEH, RUOPOLO, NARCISO e CELLINI, all’epoca dei fatti
calciatori dell’ALBINOLEFFE, chiedendogli, per conto di soggetti non tesserati, di
impegnarsi a perdere la gara in cambio di una somma di denaro. NARCISO e CELLINI si
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sono immediatamente rifiutati. Successivamente, in un parcheggio presso l’albergo San
Marco, GERVASONI e CONTEH si sono incontrati con tre persone non meglio identificate,
le quali hanno tirato fuori da una borsa alcune mazzette di banconote da 500,00 euro,
offrendole per perdere la gara. In seguito GERVASONI ha consegnato 15.000,00 euro a
CAROBBIO, RUOPOLO e CONTEH e 10.000,00 euro a CAREMI, che nel frattempo era
stato coinvolto.
In definitiva, GERVASONI si è fatto promotore dell’illecito nei confronti di CAROBBIO,
RUOPOLO, CAREMI e CONTEH, i quali hanno accettato. NARCISO e CELLINI, invece, si
sono rifiutati di partecipare all’alterazione della gara, ma hanno omesso di denunciare i
fatti alla Procura federale.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di CAROBBIO, GERVASONI e
RUOPOLO dinnanzi all’A.G. di Cremona, nonché in quelle di CONTEH dinnanzi alla
Procura federale, che, da una parte, hanno natura auto ed etero accusatoria e, dall’altra, si
rivelano precise e circostanziate.
In particolare, in sede di interrogatorio innanzi all’A.G. di Cremona in data 22/12/2011,
GERVASONI afferma di aver organizzato, insieme a CAROBBIO, tentativi di alterazione
per tre partite, tra cui quella in questione. Tale circostanza, peraltro, è confermata dal
CAROBBIO, il quale, in sede di interrogatorio reso all’A.G. di Cremona in data 20/12/2011,
afferma: “Alla vigilia della partita Pisa – Albinoleffe s.s. 2008/09 […] GERVASONI chiamò
6-7 di noi dicendoci che potevamo scegliere di perdere, però non se ne fece nulla. Parlava
per conto di qualcun altro, ma non sono in grado in questo momento di specificare chi
fossero”.
Si aggiunga che GERVASONI, interrogato dalla A.G. di Cremona in data 27/12/2011,
afferma di aver tentato, unitamente a CAROBBIO, di coinvolgere nel tentativo di
alterazione anche altri giocatori dell’ALBINOLEFFE tra cui NARCISO, RUOPOLO,
CONTEH, CELLINI e CAREMI.
Tale circostanza risulta confermata dallo stesso CAROBBIO, che, interrogato dalla A.G. di
Cremona in data 19/01/2012, indica in CONTEH, CELLINI, NARCISO e RUOPOLO i
soggetti che oltre a lui e GERVASONI erano d’accordo per alterare la gara, affermando,
peraltro, che, a seguito della mancata adesione di CELLINI e NARCISO, fu coinvolto
anche CAREMI.
Ulteriore conferma si evince dalle dichiarazioni di CAROBBIO in sede di audizione innanzi
alla Procura federale in data 29/02/2012, quando afferma: “Fino alla settimana precedente
la gara Pisa – Albinoleffe del 7.3.09, ove GERVASONI mi convocò a casa sua dove erano
presenti CONTEH, NARCISO, RUOPOLO, CELLINI; in ordine alle modalità degli accordi,
confermo integralmente le dichiarazioni rese davanti al P.M. in data 19.1.12; quando
dichiaro al P.M. che erano coinvolti 6-7 calciatori intendevo ricomprendere anche me e
GERVASONI; non avevamo mai parlato con GERVASONI su quali potessero essere i
calciatori da coinvolgere nella combine, la scelta di quei giocatori è stata fatta solo da
GERVASONI e non so su quale base. Prima della partita GERVASONI mi disse che, per
perdere la gara avrei avuto € 15.000,00, che in effetti mi consegnò; io non ho mai visto gli
zingari nel ritiro dell’Albinoleffe e confermo che i soldi me li dette GERVASONI dopo la
gara, non ricordo con quali modalità; preciso che CELLINI e NARCISO non vollero aderire
e quindi coinvolgemmo CAREMI”.
Lo stesso NARCISO, ascoltato dalla Procura Federale in data 7/03/2012, pur negando
espressamente il proprio coinvolgimento nell’illecito, asserisce: “Voglio precisare che notai
subito all’interno dello spogliatoio il formarsi di gruppi, come è del resto usuale, ed in
particolare la coppia formata da GERVASONI e CAROBBIO. Io ero appena arrivato e
quindi non avevo alcun riferimento specifico. Anche per questo motivo rimasi sorpreso
della telefonata o dell’sms che la settimana prima della partita menzionata mi giunse da
parte di GERVASONI che mi invitava a casa sua per un incontro. Pur non sapendo il
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motivo dell’incontro ricordo di essere andato presso la sua abitazione che era sita in un
paese, di cui non ricordo il nome, situato nei pressi di Bergamo. Arrivato nei pressi della
sua abitazione mi sembra di ricordare di aver incontrato RUOPOLO che è poi salito come
me. L’incontro è stato sicuramente nel pomeriggio, ma non ricordo se prima o dopo
l’allenamento giornaliero. Salito nella sua abitazione ho trovato oltre il padrone di casa,
anche CAROBBIO, CONTEH e CELLINI. Ricordo che GERVASONI ci chiese di lasciare i
telefonini spenti insieme ai soprabiti in una stanza collocata nella parte superiore
dell’abitazione. Noi invece siamo scesi nella taverna dove ci siamo seduti intorno ad un
tavolo. A quel punto GERVASONI incominciò a parlare facendo riferimento alla fase dei
play off che potevamo ottimisticamente raggiungere nel prosieguo del campionato. A tal
proposito ricordo che disse che non ci sarebbe convenuto impegnarci troppo per
raggiungerli in quella stagione perché l’anno precedente, pur avendo conquistato quella
posizione, il Presidente non aveva onorato il risultato con premi adeguati. Fatta questa
premessa ci disse che c’era un gruppo di suoi amici che era disposto a pagare per la
sconfitta della partita che dovevamo disputare con il Pisa. La cosa mi colpì molto perché
non mi era mai capitato nel corso della mia carriera di sentire una cosa del genere, tanto
che rimasi all’inizio interdetto e percepii da uno scambio di sguardi con CELLINI, analoga
perplessità da parte del mio compagno. A questo punto, mi feci coraggio e presi la parola
dicendo che non ero affatto d’accordo perché non avevo mai fatto nulla del genere. Quasi
contestualmente CELLINI, che era alla mia destra, mi diede di gomito in segno di
approvazione, prendendo anche lui la parola e dicendo che non era d’accordo. Subito
dopo anche gli altri calciatori presenti si sono dissociati dall’iniziativa di GERVASONI che
a quel punto disse che allora non se ne sarebbe fatto niente. Prima di andare via ci
consigliò di tenere la cosa riservata. A tal proposito voglio dire che l’inesperienza e le
conseguenze di una possibile denuncia nei confronti di compagni di squadra più esperti,
mi consigliò di non riferire dell’accaduto ad alcuno. Oggi, con maggiore consapevolezza
sicuramente non lo rifarei. Nel corso della settimana io non ho avuto più alcuna notizia di
questa storia né mi sono accorto di particolari situazioni sia negli spogliatoi che in campo.
A tal proposito ricordo solo che nel corso della partita fui bersagliato fin da inizio gara da
molti tiri in porta degli avversari. Questo mi consentì di fare una bellissima figura, anche se
la partita fu persa per 2-0, tanto da essere considerato il migliore in campo”.
Ascoltato dalla Procura Federale in data 7/3/2012, RUOPOLO afferma: “Premetto che
all’epoca dei fatti io mi trovavo a Bergamo da quasi un anno e mezzo. Conoscevo quindi
bene l’ambiente dell’Albinoleffe e i giocatori come GERVASONI e CAROBBIO. Proprio
quest’ultimo, nella settimana precedente la partita, mi chiamò al telefono dicendomi che
dovevamo incontrarci a casa di GERVASONI per parlare di qualcosa, senza anticiparmi
l’argomento. Mi sono recato a casa del GERVASONI come convenuto e lì ho trovato, oltre
il padrone di casa e CAROBBIO, anche CONTEH, CELLINI e NARCISO. Ci siamo riuniti
nella taverna intorno ad un tavolo dove GERVASONI sedeva a capotavola. Questo esordì
dicendo che c’era la possibilità di avere circa 90.000 euro da dividere tra noi, da persone
da lui conosciute in cambio della nostra sconfitta con il Pisa. La reazione alle parole di
GERVASONI da parte dei presenti fu varia. Dopo un attimo di esitazione ricordo che
CELLINI e poi NARCISO dissero che non erano d’accordo. A quel punto anche il resto dei
presenti disse che se non eravamo tutti d’accordo allora non si poteva continuare. Preciso
che nel mio caso non rimasi sorpreso della richiesta di GERVASONI perché, come meglio
dirò in seguito, ci fu un altro episodio analogo che aveva visto protagonista il predetto
calciatore. Terminata la riunione con un nulla di fatto siamo andati via. Qualche giorno
dopo ho incontrato a Bergamo, in un bar di solito frequentato dai calciatori bergamaschi,
GERVASONI e CAROBBIO che erano giunti lì con l’intenzione di parlarmi. Con i due sono
salito in macchina. A quel punto tornarono sull’argomento dicendo che eravamo ancora in
tempo a combinare la partita con il Pisa. In caso di positiva mia decisione, mi dissero che
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mi avrebbero presentato le due persone interessate che volevano vedere fisicamente chi
partecipava. Pur titubante e devo dire senza alcun motivo economico, considerato anche
che la perdita della partita non avrebbe comportato nulla di particolare, mi sono lasciato
convincere. Ancor oggi non so spiegarmi i motivi di quella mia adesione. A quel punto,
sempre sull’auto di GERVASONI ci siamo spostati dirigendoci nelle vicinanze dove
abbiamo incontrato due individui, che non saprei riconoscere, uno dei quali non proferì
parola, mentre l’altro parlava con un buon italiano ma si intuiva che era straniero.
GERVASONI mi presentò ai due. Quello che parlava italiano mi chiese se ero d’accordo
per combinare la partita. Al mio assenso dopo pochi convenevoli l’incontro è terminato. I
termini dell’accordo erano che il Pisa avrebbe dovuto vincere con due reti di scarto,
mentre la mia squadra non doveva né prendere né realizzare reti nei primi 15 minuti.
GERVASONI mi disse che oltre CAROBBIO aveva aderito alla combine anche CONTEH.
Non ricordo se mi parlarono anche di CAREMI. Circa lo svolgimento della partita ricordo
che il nostro portiere NARCISO si comportò molto bene facendo delle parate importanti,
mentre il GERVASONI palesemente non si era impegnato allo spasimo. CONTEH aveva
addirittura provocato un rigore. Ricordo che la mia parte di soldi, pari a 15.000 euro, mi fu
consegnata da GERVASONI dopo la partita. Anzi più esattamente al nostro ritorno a
Bergamo quando ci accingevamo a prendere le nostre macchine. Ricordo che si avvicino
e mi consegnò una busta con la somma rappresentata da banconote da 500 euro”.
Ascoltato dalla Procura Federale in data 7/03/2012, CELLINI afferma: “Ricordo che circa
una settimana prima della gara, GERVASONI, fermandomi nello spogliatoio, mi chiese di
seguirlo a casa sua senza fornirmi indicazioni specifiche; accettai l’invito pensando
volesse parlare di eventuali proposte di premi da avanzare alla società, anche perché mi
ero accorto che lo stesso invito era stato rivolto ad altri miei compagni; una volta arrivato a
casa di GERVASONI erano presenti anche CONTEH, NARCISO, CAROBBIO e
RUOPOLO. GERVASONI a quel punto ci disse che c’erano delle persone, mi sembra riferì
fossero straniere, che erano disposte ad offrirci del denaro se acconsentivamo a perdere
la gara con il Pisa; non ricordo se ci disse già la somma pattuita e credo non si parlò delle
eventuali modalità della dazione. In quella circostanza sia io che NARCISO
rappresentammo che non eravamo d’accordo con tale proposta e non volevamo saperne
nulla. Ricordo che GERVASONI ci disse che, qualora qualcuno non fosse stato d’accordo,
non se ne sarebbe fatto nulla. Gli altri compagni diedero la loro disponibilità. A quel punto
tornammo tutti a casa ed, alla luce di quanto riferito da GERVASONI che in assenza del
consenso di tutti avrebbe avvisato quelle persone che non vi erano margini per combinare
la gara, ritenevo che, in effetti, non se ne sarebbe fatto nulla. Ancora sorpreso per quanto
accaduto, dopo aver telefonato anche a NARCISO, richiamai GERVASONI per
assicurarmi che avesse compreso che non volevo avere nulla a che fare con queste cose
e lui mi confermò che non avrebbe fatto nulla […] Non ricordo di aver parlato nuovamente
con i compagni prima della gara, mentre il giorno dopo l’allenamento post gara, dopo la
sconfitta con il Pisa, chiesi se, contrariamente alle rassicurazioni fornite, avesse combinato
l’incontro, visto l’andamento dello stesso. GERVASONI negò e mi disse in tono ironico
”ma tu lo chiedi a me”? Lasciandomi intendere che avessi giocato male […] GERVASONI
ci riferì che aveva scelto proprio noi 5 in quanto, immaginando la formazione titolare, ci
riteneva fondamentali per portare a compimento il suo disegno”.
Lo stesso CONTEH, ascoltato dalla Procura Federale in data 15/03/2012, ha confermato
quanto sopra.
Tali dichiarazioni, alcune delle quali addirittura confessorie, sono più che sufficienti a far
ritenere che i deferiti abbiano posto in essere le condotte loro ascritte.
Per i deferiti CAROBBIO, CELLINI, CONTEH, GERVASONI, NARCISO e RUOPOLO è
stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, mentre la
53
condotta di CAREMI integra la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di
cui al comma 6.
All’affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva della Società di
appartenenza ALBINOLEFFE.
VI.7 gara SALERNITANA – ALBINOLEFFE del 18/04/2009
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
GERVASONI, CAROBBIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI, all’epoca dei fatti
calciatori dell’ALBINOLEFFE. Alcuni giorni prima della gara, durante un allenamento,
GERVASONI ha detto a CAROBBIO che c’era la possibilità di combinare la partita per
conto di soggetti non tesserati e che i dettagli sarebbero stati definiti in seguito.
CAROBBIO ha accettato. Successivamente, è stato coinvolto anche NARCISO, il quale,
dopo un primo rifiuto, ha aderito alla richiesta, tanto da incontrare, nei pressi del centro di
Bergamo, soggetti non tesserati, che gli hanno consegnato la somma di 15/20.000,00
euro. Anche RUOPOLO e SERAFINI hanno aderito alla proposta e, insieme a
GERVASONI, si sono recati in una piazzetta del paese di Stezzano dove hanno ricevuto
da soggetti non tesserati la somma di 15/20.000,00 euro ognuno.
In definitiva, GERVASONI ha proposto, per conto di soggetti non tesserati, l’alterazione
della gara a CAROBBIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI, offrendo loro la somma di
euro 15.000 per perdere la gara; CAROBBIO, RUOPOLO, NARCISO e SERAFINI hanno
accettato.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di GERVASONI e CAROBBIO
dinnanzi all’A.G. di Cremona e di RUOPOLO dinnanzi alla Procura federale, che, da una
parte, hanno natura auto ed etero accusatoria e, dall’altra, si rivelano precise e
circostanziate sull’indicazione dei partecipanti, sulla sequenza degli eventi, sull’entità delle
dazioni di denaro, sulla tempistica e sulle modalità di consegna delle somme. Nelle
dichiarazioni rese dinnanzi alla Procura federale da NARCISO e SERAFINI, che pure
negano il proprio coinvolgimento, si trovano riscontri parziali alle dichiarazioni di
GERVASONI.
In particolare, in sede di interrogatorio reso innanzi al Gip di Cremona in data 22/12/2011,
GERVASONI afferma di aver alterato, insieme a CAROBBIO, ben tre partite, tra cui quella
oggetto del presente esame. Quanto sopra risulta poi confermato dall’interrogatorio reso
alla A.G. di Cremona in data del 27/12/2011, allorquando GERVASONI afferma: “La
seconda partita che venne combinata più o meno con il medesimo schema è Salernitana -
Albinoleffe, terminata con la vittoria dei padroni di casa per 4 a 2. […] Nell’occasione
aderirono all’accordo oltre a me e a CAROBBIO, NARCISO, SERAFINI e RUOPOLO.
Anche in questa occasione la somma complessivamente percepita si aggirava sui 90.000
euro ed anche in questo caso non ci fu alcun coinvolgimento della Salernitana”.
E ancora, in sede di audizione innanzi alla Procura federale in data 13/04/2012,
GERVASONI conferma: “Con modalità simili a quelle già descritte ho avvicinato i miei
compagni per proporre loro la combine della partita. In particolare, NARCISO dopo un
primo rifiuto aderì alla richiesta e con lui abbiamo incontrato G.A. e l’amico, se non ricordo
male, nei pressi del centro di Bergamo. Nell’occasione i due hanno dato a NARCISO la
somma di 15 o 20.000,00 euro. Non ricordo se lo stesso NARCISO mi chiese di trattenerli
per suo conto ovvero se li abbia trattenuti direttamente lui. RUOPOLO e SERAFINI
aderirono entrambi alla proposta e con gli stessi ci siamo recati in una piazzetta del
comune di Stezzano dove abbiamo incontrato A.S. e, ma non sono sicuro, anche G.A. Qui
c’è stata la consegna della somma di 15/20.000,00 euro cadauno che non ricordo anche in
questo caso se gli stessi hanno ritirato direttamente o li abbia io consegnati loro
successivamente. Per CAROBBIO, che aveva aderito, non ricordo le modalità di cessione
del denaro”.
54
Interrogato dalla A.G. di Cremona in data 19/01/2012, CAROBBIO conferma quanto
asserito da GERVASONI: “Lo schema fu il consueto. Io non ebbi rapporti con gli
investitori. Oltre a me e GERVASONI aderirono NARCISO, SERAFINI e RUOPOLO. Era
in programma una nostra sconfitta e forse pure un “over”. Anche in questo caso, a fine
partita, GERVASONI ci consegnò 15.000 euro a testa”.
Tale dichiarazione risulta poi confermata in sede di audizione di CAROBBIO innanzi alla
Procura federale in data 29/02/2012.
Peraltro. lo stesso RUOPOLO, ascoltato dalla Procura federale in data 7/03/2012, afferma:
“Alcuni giorni prima della partita, durante un allenamento, GERVASONI mi disse che
anche in questo caso c’era la possibilità di combinare la partita e se volevo partecipare. Io
aderii alla sua richiesta e lo stesso mi rispose che mi avrebbe fatto sapere i dettagli in
seguito. Preciso che in questo caso non ci sono state riunioni di calciatori come avvenne
nella precedente occasione. […] Anche per questo non so dire quali altri giocatori della
mia squadra potessero essere stati interessati alla combine, a parte lo stesso
GERVASONI e CAROBBIO. […] Poco prima della partita GERVASONI mi disse che la
combine consisteva nel perdere con due goal di scarto. Non ricordo se fossero previste
altre combinazioni. […] Durante la gara non ho fatto caso al comportamento degli altri
calciatori, anzi a me era capitato di segnare un goal e questo aveva poi determinato la
reazione stizzita del duo GERVASONI – CAROBBIO che dopo la partita mi dissero che
con il mio comportamento avevamo rischiato di non raggiungere il risultato previsto. […]
Ricordo che si è trattato della stessa cifra pattuita la volta precedente, ma non ricordo le
modalità con la quale mi sono stati consegnati i soldi”.
Le dichiarazioni confessorie di cui sopra costituiscono prove più che sufficienti a far
ritenere che i deferiti abbiano posto in essere le condotte loro ascritte, che per il deferito
SERAFINI integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al
comma 6.
Né la circostanza che il SERAFINI, segnando una rete al 90 minuto, avrebbe fatto saltare
una combine a GERVASONI, esclude che il primo abbia partecipato all’alterazione del
risultato della gara oggetto del presente esame.
Per i deferiti CAROBBIO, GERVASONI, NARCISO e RUOPOLO, peraltro, è stata disposta
l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
All’affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva della Società di
appartenenza ALBINOLEFFE.
VI.8 gara FROSINONE – ALBINOLEFFE del 9/05/2009
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
GERVASONI, CAROBBIO e RUOPOLO, all’epoca dei fatti calciatori dell’ALBINOLEFFE.
Anche in questo caso, qualche giorno prima della gara, durante un allenamento,
GERVASONI ha avvicinato CAROBBIO dicendogli che c’era la possibilità di combinare la
partita con il Frosinone al fine di realizzare un “over”. Successivamente, una volta ricevuto
il denaro a Lainate da parte del gruppo degli “slavi”, GERVASONI ha consegnato a
CAROBBIO e RUOPOLO la somma di 15.000,00 euro ciascuno. La mancata
realizzazione del risultato convenuto ha comportato la successiva restituzione delle
somme ricevute da parte degli interessati.
In definitiva, GERVASONI ha proposto, per conto di soggetti non tesserati, l’alterazione
della gara a CAROBBIO e RUOPOLO, offrendo e consegnando loro, prima della gara
stessa, la somma di 15.000,00 euro. CAROBBIO e RUOPOLO hanno accettato.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di GERVASONI e CAROBBIO
dinnanzi all’A.G. di Cremona e di RUOPOLO dinnanzi alla Procura federale, che, da una
parte, hanno natura auto ed etero accusatoria e, dall’altra, si rivelano precise e
circostanziate sulle modalità dell’illecito.
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In particolare, in sede di interrogatorio reso al Gip di Cremona in data 22/12/2011,
GERVASONI afferma di aver alterato con CAROBBIO ben tre partite, tra cui Frosinone –
Albinoleffe, e ancora, sempre interrogato dalla A.G. di Cremona in data 27/12/2011,
dichiara: “Nell’occasione avevamo concordato un OVER 2,5, ma il risultato non venne
conseguito. Aderirono all’accordo, oltre a me e CAROBBIO, COSER, e RUOPOLO. Gli
slavi ci avevano anticipato una somma di poco inferiore rispetto a quella di cui alle due
precedenti partite, ma successivamente abbiamo dovuto restituirla dato l’esito della gara”.
Per parte sua CAROBBIO, interrogato dalla A.G. di Cremona in data 19/01/2012,
asserisce: “Il risultato concordato era un “Over”, cosa che apprendemmo con sollievo in
quanto sarebbe stato possibile anche vincere. Oltre a me e GERVASONI era coinvolto
anche RUOPOLO. Non ricordo che fosse coinvolto anche COSER, come afferma
GERVASONI. Ricordo anzi che fece delle parate importanti. Non avendo conseguito il
risultato non ricevemmo, né dovemmo restituire alcunché”.
Successivamente CAROBBIO, ascoltato dalla Procura federale in data 29/02/2012, ha
confermato la combine con GERVASONI e RUOPOLO, affermando però: “Non mi risulta il
coinvolgimento di COSER anche perché ricordo che fece ottime parate”.
Per parte sua RUOPOLO, ascoltato dalla Procura federale in data 07/03/2012, afferma:
“Anche in questa circostanza GERVASONI mi avvicinò qualche giorno prima della partita
durante un allenamento dicendomi che c’era la possibilità di combinare la partita con il
Frosinone. In particolare mi disse che si sarebbe dovuto trattare di un “over”. Quindi la
partita doveva finire con la marcatura di tre goal da parte delle due squadre. Io decisi di
aderire ed anche in questo caso non ho saputo chi fossero gli altri calciatori interessati alla
combine oltre ai soliti due”. […] In questa occasione GERVASONI mi consegnò la somma
di 15.000 euro prima della gara, spiegandomi che in caso di mancato raggiungimento del
risultato avrei dovuto riconsegnare la somma il lunedì successivo. Cosa che infatti si
verificò in quanto la partita si concluse per 2-0 a favore del Frosinone”. Sull’eventuale
coinvolgimento nella combine di questa partita del portiere COSER, RUOPOLO ha detto di
ricordare che giocò in porta, ma di non avere notizie in merito.
Le dichiarazioni di cui sopra costituiscono prove più che sufficienti a far ritenere che i
deferiti abbiano posto in essere le condotte loro ascritte, con l’eccezione di COSER per il
quale non sussistono elementi idonei ad affermarne la responsabilità in ordine
realizzazione della violazione contestata, apparendo incerti e non concordanti gli indizi
raccolti a suo carico.
Per i deferiti CAROBBIO, GERVASONI e RUOPOLO, peraltro, è stata disposta
l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
Della condotta dei deferiti CAROBBIO, GERVASONI e RUOPOLO, che integrano la
violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, risponde a titolo
di responsabilità oggettiva la Società di appartenenza ALBINOLEFFE.
VI.9 gara ALBINOLEFFE – ANCONA del 30/05/2009
Secondo la Procura federale, la gara in questione è stata oggetto di un tentativo di
alterazione posto in essere da GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore
dell’ALBINOLEFFE, e da MASTRONUNZIO, COMAZZI, TURATI e COLACONE, all’epoca
dei fatti calciatori dell’ANCONA. Premesso che la posizione di TURATI, per effetto dello
stralcio, viene esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, la
Commissione osserva come risulti dagli atti del deferimento che, in due distinte occasioni,
COMAZZI e TURATI hanno telefonato a GERVASONI per chiedere di vincere la gara.
GERVASONI ha manifestato la propria disponibilità e ne ha parlato con i compagni, i quali,
però, non si sono trovati d’accordo. In seguito, prima COLACONE, TURATI e
MASTRONUNZIO hanno consegnato a GERVASONI circa 15.000,00 euro nella zona di
Legnano e, poi, COLACONE e TURATI ne hanno consegnati altri 5.000,00 all’uscita del
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casello di Lainate. Anche CAROBBIO è stato richiesto di partecipare all’illecito, ma si è
rifiutato.
In definitiva, COMAZZI, COLACONE, TURATI e MASTRONUNZIO hanno preso contatti
con GERVASONI al fine di verificare la possibilità di alterare la gara con vittoria
dell’ANCONA, offrendo la somma di 15.000,00 euro per garantire l’impegno a perdere, poi
dagli stessi consegnata a GERVASONI a risultato ottenuto, unitamente a ulteriori 5.000,00
euro. GERVASONI ha garantito il proprio apporto, accettando la complessiva somma di
20.000,00 euro. CAROBBIO, invece, non ha partecipato all’illecito, ma ha omesso di
denunciare i fatti alla Procura federale.
Tali circostanze trovano riscontro nelle circostanziate dichiarazioni di GERVASONI
dinnanzi alla A.G. di Cremona di natura autoaccusatoria (peraltro su una gara non oggetto
di indagine e quindi allo stesso non addebitata), nonché in quelle di CAROBBIO dinnanzi
alla Procura federale.
In particolare, interrogato dalla A.G. di Cremona in data 27/12/2011, GERVASONI
afferma: “L’ultima giornata di campionato si disputò la partita Albinoleffe – Ancona che
perdemmo per 4 a 3. Qualche giorno prima della partita vennero a parlarmi tre giocatori
dell’ANCONA che mi rappresentarono che per loro vincere quella partita sarebbe stato di
vitale importanza. lo manifestai la mia disponibilità e parlai con i miei compagni, ma non
tutti erano d’accordo. Pertanto, quando si ripresentarono io dissi loro che per me poteva
stare anche bene, ma pur garantendo il mio apporto, non avrei potuto certo garantire il
risultato. lo non feci niente di particolare e comunque, dato il risultato, un paio di giorni
dopo, quei giocatori dell’ANCONA mi portarono la somma aggiratasi sui 15.000 €. I
giocatori dell’Ancona in questione erano COLACONE, TURATI Marco e
MASTRONUNZIO”.
Interrogato nuovamente dalla A.G. di Cremona in data 12/3/2012, GERVASONI asserisce:
“Nel confermare quanto ho già dichiarato voglio precisare che la stessa non fu combinata
dagli zingari, ma si trattò di un rapporto tra i giocatori delle due squadre”. […] Tornando
alla partita di ritorno gli zingari mi dissero che non erano interessati. Oltre ai 15.000 € di
cui ho già riferito, me ne vennero portati altri 5.000 € da COLACONE e TURATI all’uscita
del casello di Lainate. Nell’occasione mi dissero che un imprecisato dirigente non era
disposto a dare più di quei 5.000 € ulteriori. In sostanza mi fecero capire che erano
riconoscenti del risultato che in qualche modo avevo favorito, perché li ritraeva
d’impaccio”.
In sede di audizione innanzi alla Procura federale in data 13/04/2012, GERVASONI dice:
“Confermo quanto ho riferito e vorrei aggiungere che i primi contatti telefonici li ho avuti
con COMAZZI. Lui voleva sapere se eravamo disposti a perdere. Io gli feci capire che la
cosa non dipendeva solo da me. Dopo COMAZZI si fece sentire TURATI il quale in una
telefonata mi chiese dove mi trovavo. Avuta risposta poco dopo mi raggiunsero nella zona
di Legnano COLACONE, MASTRONUNZIO e lo stesso TURATI. Nell’occasione mi
chiesero se ero disposto a perdere con l’incentivo di una somma di denaro. Prima della
partita mi avvicinai a loro dicendo che per la combine ero da solo. La partita andò a buon
fine. Per il resto confermo quanto dichiarato all’A.G. Vorrei precisare che nel secondo
incontro c’erano sicuramente TURATI e COLACONE. Nel primo incontro non ricordo se
erano presenti tutti e tre o solo alcuni di essi”.
CAROBBIO, per parte sua, interrogato dalla A.G. di Cremona in data 19/01/2012, afferma:
“Non sono coinvolto nella manipolazione della partita. Stavo per andarmene, anche se non
sapevo ancora dove, e non ero interessato. […] GERVASONI mi disse che aveva degli
amici da favorire nella squadra avversaria e ritengo che in effetti abbia agito in tal senso in
quanto, dopo che eravamo stati in vantaggio per 3-1, l’Albinoleffe perse per 3-4. […] non
so se siano stati coinvolti giocatori della nostra squadra”. Ed ancora, ascoltato dalla
Procura federale in data 29/02/2012, afferma: “Qualche giorno prima della gara,
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GERVASONI mi disse di essere stato contattato dai calciatori dell’Ancona COLACONE
Roberto, TURATI Marco e MASTRONUNZIO Salvatore per dargli la vittoria in cambio di
denaro; gli riferì che non ero d’accordo in quanto era la mia ultima partita con l’Albinoleffe
e non volevo lasciare un cattivo ricordo; non so se GERVASONI lo chiese ad altri miei
compagni, comunque non ne seppi più nulla, anche se mi accorsi che la gara era
combinata, specialmente per il ribaltamento del risultato e per il comportamento di gara di
GERVASONI”.
Le dichiarazioni confessorie di cui sopra superano l’eccezione di “vuoto probatorio”
sollevata dalla difesa di MASTRONUNZIO, costituendo invece prove più che sufficienti a
far ritenere che nel caso in esame si sia verificata la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5,
con l’aggravante di cui al comma 6.
Per i deferiti CAROBBIO e GERVASONI è stata peraltro disposta l’applicazione di
sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
All’affermazione della responsabilità dei deferiti MASTRONUNZIO, COMAZZI e
COLACONE segue quella oggettiva della Società di appartenenza ANCONA e della
condotta dei deferiti CAROBBIO e GERVASONI risponde a titolo di responsabilità
oggettiva la Società di appartenenza ALBINOLEFFE.
VI.10 gara TORINO – GROSSETO del 16/01/2010
Secondo la Procura federale, la gara in questione è stata oggetto di un tentativo di
alterazione posto in essere da CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, JOB IYOCK, CONTEH
e TURATI, all’epoca dei fatti calciatori del GROSSETO. Premesso che la posizione di
ACERBIS, JOELSON e TURATI, per effetto dell’intervenuto stralcio, viene esaminata in
questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, la Commissione rileva come risulti
dagli atti del procedimento che, nella settimana prima della gara, CAROBBIO ha riferito a
CONTEH che ci sarebbe stata una cospicua somma di denaro a favore di entrambi in
caso di sconfitta. La proposta è stata perfezionata nel corso di un incontro in un ristorante
nel centro di Grosseto tra CAROBBIO, ACERBIS, TURATI, JOELSON e CONTEH. Il
giorno seguente CAROBBIO ha coinvolto anche JOB IYOCK. Una volta giunti a Torino, in
Hotel, una persona appartenente al gruppo degli “zingari” (la stessa coinvolta
nell’alterazione della gara PISA – ALBINOLEFFE del 7/03/2009) ha consegnato i soldi per
l’illecito in banconote da 500,00 euro.
In definitiva, CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, JOB IYOCK, CONTEH e TURATI hanno
posto in essere, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati, atti diretti e idonei ad
alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara, in cambio di somme di denaro,
raggiungendo lo scopo.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di GERVASONI dinnanzi alla A.G. di
Cremona e in quelle di CONTEH, di natura autoaccusatoria, dinnanzi alla Procura
federale.
In particolare, in sede di interrogatorio reso alla A.G. di Cremona in data 27/12/2011,
GERVASONI afferma: “Ho appreso da G.A. che nel corso della stagione 2009/2010 gli
zingari sono intervenuti nell’ambito delle seguenti partite del Grosseto, previo
coinvolgimento di CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, TURATI e JOB. Si tratta di Grosseto
– Mantova, terminata 1 a 1 e disputatasi il 13 marzo 2010; Torino – Grosseto 4 a 1 e
disputatasi il 16 gennaio 2010; Gallipoli – Grosseto 2 a 2 del 6 febbraio 2010; Ancona -
Grosseto 1 a 1 del 1 maggio 2010; Reggina – Grosseto 2 a 2 del 23 maggio 2010 ed
Empoli – Grosseto 2 a 2 del 30 maggio 2010 anche se per quest’ultima non sono in grado
di riferire se gli zingari per questa partita siano riusciti o meno a scommettere. Sono al
corrente soltanto per alcune di queste partite dei risultati che gli zingari miravano a
conseguire. Trattasi di Torino – Grosseto che doveva finire con la sconfitta del Grosseto;
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Ancona – Grosseto che doveva terminare pari e Reggina – Grosseto che doveva terminare
con la sconfitta del Grosseto, ma che fu pareggiata”.
Lo stesso CONTEH, in sede di audizione resa il 13/04/2012 alla Procura federale, afferma:
“Desidero spontaneamente riferire circostante inerenti detta gara (terminata con il risultato
di 4 a 1), di cui ritengo che l’ufficio di Procura non sia a conoscenza. Durante la settimana
prima della citata partita mancando alcuni giocatori, tra cui Pinilla, CAROBBIO mi
comunicava che sicuramente avremmo perso e che si poteva effettuare una combine della
partita. E più precisamente mi riferì che ci sarebbe stata una cospicua somma di denaro a
favore di entrambi. Ci fu un pranzo in un ristorante nel centro di Grosseto che
abitualmente frequentavamo, tra il sottoscritto, CAROBBIO, ACERBIS, TURATI,
JOELSON, durante il quale CAROBBIO ci confermò la possibilità di ottenere una somma
di denaro in cambio della nostra sconfitta e tutti ci dichiarammo disponibili; il giorno
seguente CAROBBIO ci informò di aver coinvolto anche JOB, dicendoci peraltro che, una
volta giunti a Torino, ci avrebbe fornito i dettagli; arrivati in Hotel a Torino, dopo aver
lasciato i bagagli nelle nostre stanze, CAROBBIO, nella hall, mi disse che in serata
avremmo visto la persona che avrebbe consegnato i soldi per la combine; dopo cena,
CAROBBIO venne nella mia stanza dove dormivo da solo, preciso che i calciatori hanno
un elenco ove sono riportati i numeri delle camere di tutta la squadra, e mi disse di recarmi
in una stanza di cui mi diede il numero, ove avrei incontrato la persona che ci avrebbe
dovuto consegnare i soldi; giunto in quella stanza, trovai la stessa persona che, in
occasione di Pisa – Albinoleffe mi aveva mostrato i soldi all’interno del SUV nero; mi
consegnò circa € 15/16.000,00 sempre in banconote da € 500,00, confermandomi che, in
cambio, avremmo dovuto perdere la gara; preciso che anche gli altri miei compagni, per
quanto riferitomi da CAROBBIO, si erano recati nella stanza a prendere la loro parte; finita
la gara, come da previsione, tornai con la mia autovettura a Bergamo insieme a
CAROBBIO, ACERBIS e la fidanzata di quest’ultimo, che aveva portato la mia macchina
da Grosseto a Torino; durante il viaggio ACERBIS e CAROBBIO mi riferirono di aver
ricevuto anche loro la somma di denaro, con le medesime modalità”.
Le dichiarazioni confessorie di cui sopra costituiscono prove più che sufficienti a far
ritenere che tutti i deferiti abbiano posto in essere le condotte loro ascritte.
Peraltro è da ritenersi assolutamente apodittica l’eccezione della difesa di JOB, secondo la
quale il deferito, non essendo un giocatore prestigioso ed essendo arrivato da poco nel
gruppo, non sarebbe stato in grado di alterare il risultato della gara.
Per i deferiti CAROBBIO, CONTEH e società GROSSETO è stata disposta l’applicazione
di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, mentre il deferito JOB deve essere ritenuto
responsabile della violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma
6.
VI.11 gara GROSSETO – MANTOVA del 15/03/2010
Secondo la Procura federale, la gara in questione è stata oggetto di un tentativo di
alterazione posto in essere da GERVASONI,all’epoca dei fatti calciatore del MANTOVA,
nei confronti di CAROBBIO, con il coinvolgimento di PELLICORI e FISSORE, tutti
all’epoca dei fatti calciatori del GROSSETO. Premesso che la posizione di PELLICORI,
per effetto dell’intervenuto stralcio, viene esaminata in questa sede soltanto in via
accertamento incidentale, la Commissione rileva come dagli atti del procedimento risulti
che nei giorni precedenti la gara alcuni personaggi facenti parte del cosiddetto gruppo
degli “zingari” hanno soggiornato in un albergo di Grosseto insieme a GERVASONI.
Quest’ultimo ha proposto l’accordo fraudolento a CAROBBIO, PELLICORI e FISSORE,
anche se i primi due poi non vi hanno preso parte. Il tentativo non è andato a buon fine.
In definitiva, GERVASONI ha posto in essere, in concorso con altri soggetti tesserati, atti
diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara, offrendo somme
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di denaro. Tali atti non hanno raggiunto lo scopo solo in virtù del rifiuto degli interlocutori
che devono comunque essere chiamati a rispondere dell’omessa denuncia.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di GERVASONI, CAROBBIO e
PELLICORI dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale.
In particolare, CAROBBIO, nell’interrogatorio reso dinanzi alla A.G. di Cremona, in data
20/12/2011, ammette di essere stato contattato per combinare la partita Grosseto –
Mantova, ma nega aver partecipato all’illecito dichiarando: “Per Grosseto – Mantova la
combinazione non avvenne in quanto mia moglie, che era incinta, si senti male e G.A. mi
chiamò inutilmente. L’Accordo iniziale era che il Grosseto vincesse, magari con un over”.
GERVASONI, interrogato il 27/12/2011dalla A.G. di Cremona, dichiara: “Devo dire che
effettivamente ci fu un progetto di manipolazione. Io mi recai a Grosseto unitamente a
G.A. e ci siamo incontrati con R.A. e S.V. Personalmente mi sono limitato ad attendere
notizie sul da farsi qualora gli slavi avessero raggiunto un accordo che coinvolgesse tutte
e due le squadre. L’iniziativa non andò in porto. Io mi limitai a parlare al telefono con
CAROBBIO che all’epoca militava nel Grosseto”.
In sede di audizione in data 29/02/2012, quest’ultimo ricorda: “Ribadisco il mio rifiuto a
partecipare alla combine, ma ricordo che GERVASONI mi disse di aver contattato
FISSORE e PELLICORI del Mantova, in quanto GERVASONI non avrebbe giocato quella
gara”.
Le dichiarazioni di cui sopra sono più che sufficienti a ritenere provata la responsabilità
disciplinare dei deferiti.
Peraltro l’eccezione della difesa di FISSORE, che sostiene che tra questi e GERVASONI
sussistesse acredine, non esclude minimamente la responsabilità disciplinare di
FISSORE, non essendo verosimile che la mera rivalità tra due calciatori aspiranti al
medesimo posto in squadra possa aver indotto GERVASONI al calunnioso coinvolgimento
del compagno in un caso di illecito “aggiustamento” del risultato di una gara.
Per CAROBBIO, GERVASONI e la società GROSSETO è stata disposta l’applicazione di
sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
La condotta di cui sopra integra la violazione dell’art. 7, comma 7, per FISSORE.
VI.12 gara EMPOLI – MANTOVA del 23/03/2010
Dagli atti di causa emerge la prova che la gara in questione sia stata oggetto di un
tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI con il coinvolgimento di
PELLICORI e FISSORE, tutti all’epoca dei fatti calciatori del MANTOVA. Premesso che la
posizione di PELLICORI, per effetto dell’intervenuto stralcio, viene esaminata in questa
sede soltanto in via di accertamento incidentale, la Commissione rileva come negli atti del
procedimento la prima fonte di prova sul punto sia costituita dalle dichiarazioni di
GERVASONI dinnanzi all’A.G. di Cremona confermate anche dinnanzi la Procura
federale. Esse hanno natura etero e autoaccusatoria e sono supportate da riscontri
intrinseci ed estrinseci. Infatti, oltre a essere credibili, coerenti dettagliate e reiterate,
trovano riscontro obbiettivo in vari elementi e, in particolare, nelle dichiarazioni di
PELLICORI e CAROBBIO alla Procura federale. Più specificamente, il primo ha
confermato sia gli stretti rapporti dell’incolpato con GERVASONI sia la sua partecipazione
a una cena con gli slavi in un ristorante nei pressi di Verona.
Le dichiarazioni depositate in atti dalla difesa di FISSORE non hanno incidenza probatoria
non solo perché raccolte fuori dal procedimento in modo irrituale, provenienti in parte da
non tesserati e prive di garanzia di genuinità, ma anche perché le circostanze in esse
descritte, anche qualora fossero vere, non sarebbero idonee a escludere la responsabilità
dell’incolpato per la commissione dei fatti a lui addebitati.
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Risulta quindi provato che GERVASONI e FISSORE hanno posto in essere, in concorso
con altri soggetti non tesserati, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il
risultato della gara, percependo somme di denaro e raggiungendo lo scopo.
Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23
e 24 CGS.
La condotta di cui sopra integra la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante
di cui al comma 6, per FISSORE.
VI.13 gara PADOVA – GROSSETO del 23/03/2010
Dagli atti del procedimento emerge la prova del tentativo di alterazione posto in essere da ITALIANO, all’epoca dei fatti calciatore del PADOVA. In particolare, appare provato che prima della gara, ITALIANO abbia contattato TURATI, all’epoca dei fatti calciatore del GROSSETO, mentre questi si trovava in ritiro, offrendogli denaro in cambio della sconfitta.
TURATI ne parlò con CAROBBIO, all’epoca dei fatti calciatore del GROSSETO, ma entrambi non diedero seguito alla proposta. Premesso che la posizione di TURATI, per effetto dell’intervenuto stralcio, viene esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, rileva la Commissione che le dichiarazioni accusatorie credibili e coerenti di CAROBBIO trovano adeguato riscontro in quelle rilasciate alla Procura federale in data 12/3/2012 da TURATI il quale ha confermato di essere stato contattato telefonicamente da ITALIANO durante il ritiro prima della gara in questione anche se ha cercato in qualche modo di attenuare la gravità delle richieste a lui rivolte dall’incolpato.
Esistono inoltre numerosi riscontri logici evidenziati nel deferimento, tra i quali assume rilievo l’effettivo e confermato contatto telefonico tra due calciatori avversari in prossimità del giorno di svolgimento della gara tra le rispettive squadre, mentre non corrisponde a verità quanto sostenuto da ITALIANO in ordine alla posizione di classifica del PADOVA che, al momento dei fatti, era tutt’altro che tranquilla.
In definitiva, ITALIANO ha posto in essere atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara senza raggiungere lo scopo a causa del rifiuto di TURATI e CAROBBIO.
Per i deferiti CAROBBIO e società GROSSETO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, per ITALIANO.
Alla affermazione della responsabilità del deferito ITALIANO segue quella oggettiva della Società di appartenenza PADOVA.
VI.14 gara BRESCIA – MANTOVA del 2/04/2010
Dagli atti del procedimento risulta provato che la gara in questione sia stata oggetto di un
tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI con il coinvolgimento di
PELLICORI, entrambi all’epoca dei fatti calciatori del MANTOVA.
Premesso che la posizione di PELLICORI, per effetto dell’intervenuto stralcio, viene
esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, osserva la
Commissione come GERVASONI, grazie ai contatti con il gruppo degli “zingari e, in
particolare, con G.A., abbia tentato di alterare il risultato della gara, proponendo l’accordo
fraudolento a PELLICORI e, probabilmente, a FISSORE. Su quest’ultimo, però, la Procura
federale riconosce la mancanza di prova sul pieno coinvolgimento nell’illecito, anche se è
certo che, essendo quanto meno a conoscenza dei fatti, ha omesso di denunciarli alla
stessa Procura federale. La sera prima della gara, in prossimità dell’albergo dove
alloggiava la squadra del MANTOVA, terzi non tesserati (A.S., S.V. e RUBJC) hanno
consegnato una somma di denaro a GERVASONI. Il tentativo non ha avuto buon fine solo
per la fortuita circostanza che lo stesso GERVASONI ha respinto sulla linea di porta un tiro
della squadra avversaria convinto che il pallone avesse già varcato detta linea. La sera
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della gara GERVASONI e PELLICORI hanno dovuto restituire la somma ricevuta al
gruppo degli “zingari”.
Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal GERVASONI dinnanzi all’A.G. di
Cremona e alla Procura federale sono munite di adeguati riscontri intrinseci ed estrinseci.
Esse, infatti, oltre ad essere credibili, coerenti e reiterate, trovano riscontro oggettivo in
una serie di intercettazioni telefoniche riportate nell’ordinanza del Gip di Cremona del
9/12/2011, nonché negli atti di indagine delle Autorità croate e perfino nelle dichiarazioni
rese da PELLICORI dinnanzi alla Procura federale.
In definitiva, GERVASONI ha posto in essere, in concorso con altri soggetti tesserati e
non, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara,
percependo somme di denaro. Tali atti non hanno raggiunto lo scopo solo in virtù di
circostanze fortuite.
Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23
e 24 CGS.
La condotta di cui sopra integra per FISSORE la violazione dell’art. 7, comma 7.
VI.15 CITTADELLA – MANTOVA del 24/04/2010
Premesso che la posizione di PELLICORI, per effetto dell’intervenuto stralcio, viene
esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, rileva la
Commissione che per la gara in questione risulta raggiunta la prova di un tentativo di
alterazione posto in essere da GERVASONI e PELLICORI, all’epoca dei fatti calciatori del
MANTOVA. Grazie ai contatti con il gruppo degli “zingari”, GERVASONI ha tentato di
alterare il risultato della gara, proponendo l’accordo fraudolento a PELLICORI e a
FISSORE, all’epoca dei fatti calciatore del MANTOVA. Il secondo, tuttavia, non risulta
essere attivamente coinvolto nell’illecito per il quale non ha percepito alcun compenso
anche perché non ha partecipato alla gara. Deve pertanto rispondere solo di omessa
denuncia.
Lo stesso giorno della gara, nell’albergo dove alloggiava la squadra del MANTOVA,
GERVASONI e PELLICORI hanno ricevuto 30.000,00 euro.
Tali fatti sono provati dalle dichiarazioni di GERVASONI rese dinnanzi all’A.G. di Cremona
e alla Procura federale, le quali, oltre a essere estremamente dettagliate sono
caratterizzate da profili di assoluta credibilità, coerenza interna e reiterazione. D’altro
canto, esse hanno natura autoaccusatoria prima ancora che di chiamata in correità di altri
soggetti e trovano riscontro nelle indagini svolte dalle Autorità croate. Anche le
dichiarazioni rese alla Procura federale da PELLICORI disegnano un contesto di rapporti
perfettamente coerente con il quadro accusatorio.
Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23
e 24 CGS.
La condotta di cui sopra integra per FISSORE la violazione dell’art. 7, comma 7.
VI.16 gara ANCONA – GROSSETO del 30/04/2010
Premesso che, per effetto dell’intervenuto stralcio, la posizione di JOELSON, ACERBIS e
TURATI viene esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, rileva
la Commissione come dagli atti del procedimento emerga la prova che la gara in
questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da CAROBBIO,
JOELSON, ACERBIS, CONTEH e TURATI, all’epoca dei fatti calciatori del GROSSETO,
tentativo del quale tentarono di profittare gli “zingari” scommettendo su una gara già
combinata.
Dalla complessa ricostruzione compiuta dalla Procura federale risulta un coinvolgimento
anche del direttore sportivo del GROSSETO IACONI che, secondo l’ipotesi accusatoria
rivelatasi fondata, incaricò TURATI (ex calciatore dell’ANCONA) e JOELSON (amico e
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connazionale del portiere dell’ANCONA Da Costa) di trattare con i calciatori dell’ANCONA
per comprare la gara, facendoli allontanare dal ritiro e fornendo loro perfino l’autovettura
della Società. I due calciatori con l’autovettura messa a disposizione dalla Società,
raggiunsero i calciatori dell’ANCONA, ma poterono concordare solo un risultato di
pareggio. A questo punto CAROBBIO “vendette” la notizia agli “zingari” che si recarono
nell’albergo dove si trovava in ritiro il GROSSETO, essendo al corrente dell’accordo per
indirizzare il risultato verso un pareggio e della disponibilità di CAROBBIO, ACERBIS,
JOELSON, TURATI e CONTEH. In tale occasione, due esponenti del gruppo degli
“zingari” corrisposero la somma di 20/22.000,00 euro, divisa tra i calciatori coinvolti
nell’illecito.
In definitiva, risulta provato il raggiungimento di un accordo fra i tesserati delle due
Società, che hanno pattuito un pareggio. Le trattative sono state condotte da IACONI, per
il tramite di TURATI e JOELSON, con tesserati dell’ANCONA non individuati. Di tale
illecita attività ha approfittato, al fine di effettuare scommesse, il gruppo degli “zingari” il
quale, avuta la “soffiata” da CAROBBIO, ha ricompensato con somme di denaro
quest’ultimo e i suoi compagni di squadra ACERBIS, JOELSON, CONTEH e TURATI.
A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda i deferiti CONSONNI e SARRI,
incolpati di omessa denuncia. La loro consapevolezza dei fatti non risulta sufficientemente
provata e anche la frase pronunciata da SARRI durante la gara, pur prestandosi a
interpretazioni malevole, può essere frutto, nella concitazione della gara, di ragioni del
tutto lecite e non ha comunque significato univoco, sul quale possa fondarsi l’affermazione
di responsabilità.
I fatti sono stati ricostruiti grazie alle dichiarazione auto ed etero accusatorie rese dinnanzi
all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, da CAROBBIO e CONTEH. Esse, oltre ad
essere credibili, coerenti, concordanti e reiterate, sono riscontrate dalle dichiarazioni de
relato di GERVASONI e, in parte, perfino da quelle di TURATI. Deve essere valutata come
elemento a carico degli incolpati anche la smentita proveniente da SARRI, IACONI,
CONSONNI e MORA alla tesi difensiva di JOELSON, secondo la quale egli si sarebbe
allontanato dal ritiro a causa di un infortunio che nessuno ricorda. La logica, infine, fa
ritenere assolutamente incredibile che un Direttore sportivo consenta a due calciatori in
ritiro di allontanarsi nottetempo con l’autovettura della Società per motivi leciti.
Per i deferiti CAROBBIO e CONTEH è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi
degli artt. 23 e 24 CGS.
Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, per IACONI.
La società ANCONA, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, deve rispondere di responsabilità
presunta, per l’illecito sportivo commesso a suo vantaggio da persone a essa estranee,
atteso che nel corso del presente procedimento non è emersa circostanza alcuna che
consenta di escludere, sia pure sotto il profilo di un ragionevole dubbio, che l’ANCONA
non sia stata a conoscenza o non abbia partecipato alla alterazione della gara.
Per quanto riguarda la posizione di CONSONNI e SARRI non sussistono elementi
sufficienti per integrare l’ipotesi della violazione ascritta.
VI.17 gara MANTOVA – MODENA dell’8/05/2010
Per i deferiti GERVASONI, NARCISO e società MODENA è stata disposta l’applicazione
di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
VI.18 gara FROSINONE – GROSSETO del 15/05/2010
Per la gara in questione non si ritiene raggiunta la prova dell’esistenza di un tentativo di
alterazione posto in essere da SANTORUVO, all’epoca dei fatti calciatore del
FROSINONE, nei confronti di MORA, all’epoca dei fatti calciatore del GROSSETO, al fine
di conseguire la vittoria del FROSINONE.
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Effettivamente risulta che, durante il primo tempo e poi ancora durante il secondo,
SANTORUVO si sia rivolto a Mora facendo generico riferimento a un accordo non
rispettato sul risultato della gara. Tali circostanze sono esposte da CONTEH; anche
MORA ha riferito alla Procura federale di rimostranze di SANTORUVO per l’impegno
profuso in campo dagli avversari. La natura precisa e le finalità delle frasi rivolte a MORA
da SANTORUVO nella concitazione della competizione non appaiono univocamente
accertate e, in particolare, non può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza della
violazione prevista e punita dall’art. 7, comma 1, del CGS, anche in relazione all’idoneità
dei mezzi usati a raggiungere il presunto fine illecito. La condotta di SANTORUVO sembra
integrare piuttosto un maldestro tentativo di ottenere dall’avversario, per ragioni pietistiche,
un minor impegno, condotta che appare sussumibile nella generica violazione degli
obblighi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1, comma 1, del CGS, e come tale
deve essere sanzionata.
Per i deferiti CONTEH e MORA e società GROSSETO è stata disposta l’applicazione di
sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS; per la società FROSINONE è stata disposta
l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23.
La condotta di cui sopra integra la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per SANTORUVO.
VI.19 gara GROSSETO – REGGINA del 23/05/2010
Premesso che la posizione di JOELSON, ACERBIS e TURATI, per effetto dell’intervenuto
stralcio, viene esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, la
Commissione osserva come dagli atti del procedimento risulti provato che la gara in
questione sia stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da CAROBBIO,
JOELSON, ACERBIS, CONTEH e TURATI, all’epoca dei fatti calciatori del GROSSETO. Il
gruppo degli “zingari” concordò con CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH e
TURATI un compenso di 100.000,00 euro per la sconfitta con 2 gol di differenza e con la
realizzazione di almeno 3 goal, senza subirne nessuno nei primi 15 minuti di gioco. La
consegna del denaro risulta essere avvenuta dopo un incontro in un bar con tre esponenti
del gruppo degli “zingari”: la somma venne distribuita tra i partecipanti all’illecito a casa di
ACERBIS. La gara, però, non è terminata con il risultato concordato e, di conseguenza, i
deferiti furono obbligati a restituire il denaro ricevuto e ad assumere l’impegno di alterare il
risultato della successiva gara partita con l’EMPOLI.
La prova dei fatti suddetti emerge dalle dichiarazioni rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e
alla Procura federale da CAROBBIO, CONTEH, GERVASONI. Esse sono credibili,
concordanti tra loro, estremamente dettagliate, intrinsecamente coerenti e più volte
reiterate. Inoltre, trovano riscontro oggettivo nelle indagini della Autorità croate e, in
particolare, nelle intercettazioni telefoniche.
A diverse conclusioni deve giungersi per la posizione del calciatore JOB IYOCK la cui
partecipazione ai fatti viene citata solo da GERVASONI, per di più de relato. A suo carico,
pertanto, non sussistono elementi sufficienti per affermarne la responsabilità in ordine alla
violazione ascritta.
In definitiva, CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH e TURATI hanno posto in
essere, in concorso con altri soggetti non tesserati, atti diretti e idonei ad alterare il
regolare svolgimento e il risultato della gara, percependo somme di denaro. Tali atti non
hanno raggiunto lo scopo solo in virtù dell’imprevedibile andamento della gara.
Per i deferiti CAROBBIO, CONTEH e società GROSSETO è stata disposta l’applicazione
di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
Per quanto riguarda la posizione di JOB IYOCK deve invece essere pronunciato il
proscioglimento.
VI.20 gara ANCONA – MANTOVA del 30/05/2010
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Ad avviso della Commissione, per la gara in questione è stata raggiunta la prova di un
tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI, LOCATELLI, BELLODI, NASSI,
all’epoca dei fatti calciatori del MANTOVA, e MAGALINI, all’epoca dei fatti direttore
sportivo del MANTOVA, nei confronti di MASTRONUNZIO, CRISTANTE, DE FALCO
Andrea e COLACONE, all’epoca dei fatti calciatori dell’ANCONA. I calciatori del
MANTOVA con l’accordo del loro Direttore sportivo cercarono di comprare la sconfitta
dell’ANCONA o quanto meno di concludere un accordo che consentisse di favorire il
MANTOVA, impegnato nella lotta per non retrocedere. A tal fine MAGALINI consentì
l’utilizzo della autovettura della Società a GERVASONI, LOCATELLI, BELLODI e NASSI i
quali raggiunsero in un luogo appartato MASTRONUNZIO. Al termine di questo primo
incontro quest’ultimo si riservò una risposta dopo averne parlato con i suoi compagni
dell’ANCONA. La sera prima della gara, dopo cena, venne organizzato un secondo
incontro al quale parteciparono anche CRISTANTE, DE FALCO Andrea e COLACONE. I
calciatori del MANTOVA chiesero a quelli dell’ANCONA la possibilità di vincere o, come
ipotesi subordinata, la possibilità di rinviare agli ultimi 10 minuti la decisione sull’esito della
gara, in attesa di sapere i risultati dagli altri campi. L’accordo però non si concluse in
quanto i calciatori dell’ANCONA non si fidarono della parola dei loro colleghi del
MANTOVA. Al termine di ambedue gli incontri, MAGALINI venne informato di quanto
accaduto.
La prova dei fatti suesposti si trae dalle dichiarazioni rese da GERVASONI alla A.G. di
Cremona in data 12/3/2012 e reiterate alla Procura federale in data 13/4/2012. Tali
dichiarazioni sono munite di riscontri intrinseci ed estrinseci. Esse infatti sono dettagliate,
coerenti e reiterate. Inoltre, sono confermate dalle parziali ammissioni di LOCATELLI, DE
FALCO e CRISTANTE che hanno confermato gli incontri con i calciatori avversari anche
se hanno cercato di attenuare le rispettive responsabilità. La circostanza che gli incontri
furono due conferma, inoltre, che in un primo momento MASTRONUNZIO non escluse la
possibilità di raggiungere l’accordo. Tra l’altro, in occasione del secondo incontro, furono i
giocatori dell’ANCONA a recarsi presso l’albergo di quelli del MANTOVA che li seguirono
con la macchina messa a disposizione da MAGALINI fino a “un parcheggio un po’
nascosto”. Le modalità clandestine degli incontri sono l’ennesima conferma del loro
contenuto illecito. Viene così smentita la tesi difensiva di MASTRONUNZIO, secondo la
quale egli fin dal primo incontro avrebbe sdegnosamente rifiutato la proposta di illecito. Se
così fosse stato, non ci sarebbe stato motivo di accettare un secondo incontro allargato ad
altri compagni di squadra, spostandosi perfino presso l’albergo dei corruttori. La
ricostruzione “minimalista” della sua partecipazione ai fatti offerta da NASSI nella memoria
difensiva viene smentita non solo dalle dichiarazioni di GERVASONI e LOCATELLI, ma
anche da quelle di CRISTANTE, DE FALCO e MASTRONUNZIO. Le difese degli altri
incolpati si incentrano sulla mera contestazione della credibilità di GERVASONI, senza
considerare minimamente la granitica mole dei riscontri intrinseci ed estrinseci forniti dalla
Procura federale e sopra descritti. La difesa di MAGALINI, oltretutto, non tiene conto della
assoluta inverosimiglianza della tesi secondo la quale quattro giocatori si sarebbero
allontanati dal ritiro per ben due notti con la autovettura della Società senza che il Direttore
Sportivo si accorgesse di nulla.
In definitiva, GERVASONI, LOCATELLI, NASSI, BELLODI, MAGALINI, MASTRONUNZIO,
COLACONE, DE FALCO Andrea e CRISTANTE, in concorso tra loro, hanno posto in
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara, alcuni prendendo
contatti diretti con i tesserati della squadra avversaria, alcuni portando avanti le
contrattazioni. Anche se l’accordo non venne raggiunto, tale condotta realizza ugualmente
la fattispecie contestata agli incolpati.
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Per i deferiti DE FALCO, GERVASONI e LOCATELLI è stata disposta l’applicazione di
sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS; per il deferito BELLODI è stata disposta
l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS.
Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, per NASSI,
MAGALINI, MASTRONUNZIO, COLACONE e CRISTANTE, con l’aggravante di cui al
comma 6 per NASSI, MASTRONUNZIO e COLACONE.
Alla affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva della Società di
appartenenza ANCONA.
VI.21 gara EMPOLI – GROSSETO del 30/05/2010
Premesso che la posizione di JOELSON, ACERBIS e TURATI, per effetto dell’intervenuto
stralcio, viene esaminata in questa sede soltanto in via di accertamento incidentale, la
Commissione rileva come dagli atti del procedimento emerga la prova che la gara in
questione sia stata oggetto di un illecito posto in essere da tesserati delle due squadre. Di
tale combine tentarono di avvalersi i c.d. “zingari” offrendo 60.000,00 euro a CAROBBIO
affinché, con l’aiuto di JOELSON, ACERBIS e TURATI, combinasse il risultato della gara,
anche a titolo di risarcimento per l’infausto esito della “combine” tentata la domenica
precedente nella gara Grosseto – Reggina.
Tali fatti sono provati dalle dichiarazioni, credibili, coerenti e concordanti rese dinnanzi
all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, da CAROBBIO e GERVASONI. Esse inoltre
sono riscontrate dalle indagini della Autorità Croate, dai numerosi contatti registrati il
giorno della gara e quello precedente fra le utenze telefoniche di CAROBBIO e di G.A.,
referente del gruppo degli “zingari”, e dal flusso anomalo di scommesse registrato da
A.A.M.S. sul pareggio in occasione della gara.
Per il suddetto illecito è stato deferito anche il calciatore JOB IYOCK, ma gli elementi a
suo carico appaiono estremamente labili e, comunque, insufficienti a pervenire a una
dichiarazione di responsabilità.
In relazione all’accordo per pilotare l’esito della gara con un risultato di vantaggio per
entrambe le Società, espressamente riferito da CAROBBIO, si configura a carico della
società EMPOLI la fattispecie della responsabilità presunta prevista dall’art. 4, comma 5,
CGS, per l’illecito sportivo commesso a suo vantaggio da persone a essa estranee. Infatti
non sussiste alcun elemento che consenta di escludere, sia pure sotto il profilo del
ragionevole dubbio, che l’EMPOLI sia stata a conoscenza o abbia partecipato alla
alterazione della gara.
In definitiva, CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS e TURATI hanno posto in essere, in
concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati, atti diretti e idonei ad alterare il regolare
svolgimento e il risultato della gara, percependo somme di denaro. Tali atti hanno
raggiunto lo scopo.
Per i deferiti CAROBBIO e società GROSSETO è stata disposta l’applicazione di sanzioni
ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
La società EMPOLI deve rispondere di responsabilità presunta ex art. 4 comma 5 CGS.
dell’illecito commesso a suo favore da persone ad essa estranee
Il calciatore JOB IYOCK, invece, deve essere prosciolto.
VI.22 gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010
È stata raggiunta la prova che la gara in questione sia stata oggetto di un tentativo di
alterazione posto in essere da CASSANO, RICKLER e DE FALCO Franco, all’epoca dei
fatti tesserati del PIACENZA, e da PASSONI, all’epoca dei fatti calciatore
dell’ALBINOLEFFE. Emerge dagli atti del procedimento che pochi giorni prima della gara,
CASSANO, PASSONI e RICKLER, calciatori del PIACENZA, si rivolsero al Direttore
Sportivo DE FALCO per chiedergli l’approvazione in ordine alla decisione di pareggiare. Il
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calciatore CATINALI, appresa l’esistenza dell’accordo, scommise sul risultato concordato
una somma per mezzo di ZAMPERINI, calciatore tesserato della Società Fidene sino al
16/09/2009, così come CASSANO. Dell’accordo vennero a conoscenza anche COSSATO,
all’epoca dei fatti calciatore dell’AVESA, che ne approfittò per effettuare scommesse, e
GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore della CREMONESE, che omise di informarne la
Procura federale.
I fatti suddetti trovano adeguato supporto probatorio nelle dichiarazioni, rese dinnanzi
all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, da GERVASONI, che riferisce le confidenze
ricevute, dopo essere stato trasferito al PIACENZA, da CASSANO. Non pregiudica in
alcun modo la rilevanza probatoria di tali dichiarazioni il fatto che CASSANO non le
confermi. È evidente, infatti, che la fonte primaria della rivelazione avrebbe dovuto rendere
dichiarazioni che avrebbero pregiudicato la propria posizione. Perfino nel processo penale
in casi analoghi non trova applicazione l’art. 195 c.p.p. Le dichiarazione di GERVASONI,
credibili, coerenti e reiterate, trovano riscontro nella ammissioni di COSSATO e perfino in
quelle di RICKLER, allorchè ammette l’incontro avvenuto in un bar di Piacenza. Infine,
costituiscono riscontro alle accuse di GERVASONI i contatti registrati fra le utenze
telefoniche di CASSANO e PASSONI e il riscontrato andamento anomalo delle
scommesse sul gestore inglese Betfair (oltre 6 milioni e mezzo di euro sul pareggio a
fronte di abituali giocate di 100/150.000,00 euro su gare analoghe).
Le difese dei deferiti si limitano a contestare la credibilità di GERVASONI dimenticando i
riscontri esistenti e la complessiva credibilità del quadro accusatorio da questi disegnato.
Le pretese difformità delle versioni rese da GERVASONI denunciate dalla difesa di
CASSANO non sussistono. Le successive dichiarazioni sono sostanzialmente conformi e
contengono solo diversi gradi di approfondimento dei dettagli.
L’unica posizione per la quale non è stata raggiunta piena prova è quella di CATINALI. In
effetti non appare chiarissimo un suo ruolo attivo nell’illecito, mentre è certamente provata
la violazione del divieto di scommesse e dell’obbligo di denuncia.
In definitiva, CASSANO, PASSONI, RICKLER e DE FALCO Franco, in concorso con altri
tesserati rimasti non identificati, hanno posto in essere atti diretti ad alterare il regolare
svolgimento della gara anche al fine effettuare e consentire ad altri di effettuare
scommesse dall’esito sicuro.
Per i deferiti GERVASONI e PASSONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi
degli artt. 23 e 24 CGS.
Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con
l’aggravante di cui al comma 6, per CASSANO, RICKLER e DE FALCO Franco, la
violazione dell’art. 6 CGS per CASSANO, CATINALI, COSSATO e ZAMPERINI, la
violazione dell’art. 7, comma 7, per CATINALI e COSSATO.
Alla affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva delle Società di
appartenenza ALBINOLEFFE, PIACENZA e AVESA.
VI.23 gara ASCOLI – ATALANTA del 12/03/2011
Per i deferiti DONI e società ATALANTA è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi
degli artt. 23 e 24 CGS.
VI.24 gara ATALANTA – PIACENZA del 19/03/2011
La gara in questione è stata oggetto di decisione pubblicata sul C.U. n. 13/CDN del
9.8.2011. In tale occasione la Commissione ha ritenuto la sussistenza di un tentativo di
alterazione da parte di tesserati in concorso con non tesserati.
Sulla base delle risultanze delle ulteriori indagini svolte dalla A.G. di Cremona e delle
audizioni conseguentemente effettuate dalla Procura federale, è emerso che i calciatori
del PIACENZA disposti a manipolare la gara erano GERVASONI, CASSANO, CONTEH e
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RICKLER. COSSATO, all’epoca dei fatti calciatore dell’AVESA, nei giorni precedenti la
gara, nel corso di un incontro avvenuto presso un bar poco distante dallo stadio di
Piacenza, promise la somma di 90.000,00 euro a GERVASONI, RICKLER e CASSANO in
caso di sconfitta. Nel contempo per la stessa gara GERVASONI e CASSANO presero
accordi con G.A., esponente del gruppo degli “zingari”, il quale versò la somma di
80/90.000,00 euro.
Tali circostanze sono provate, oltre che dalla citata precedente decisione di questa
Commissione, dalle indagini svolte dall’A.G. di Cremona e, in particolare, dalle
dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, rese dinnanzi alla stessa Autorità e confermate
davanti alla Procura Federale da DONI, GERVASONI e SANTONI. Tali dichiarazioni
plurime, reiterate, coerenti e concordanti trovano ulteriore riscontro nelle parziali
ammissioni di CONTEH, RICKLER e COSSATO.
In definitiva, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri allo
stato non identificati, CASSANO, RICKLER, CONTEH e COSSATO hanno posto in essere
atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara, accettando l’offerta di ingenti
somme di denaro.
Per il deferito CONTEH è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e
24 CGS.
Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con
l’aggravante di cui al comma 6, per CASSANO, RICKLER e COSSATO.
Alla affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva della Società di
appartenenza PIACENZA e AVESA.
VI.25 gara PADOVA – ATALANTA del 26/03/2011
La gara in questione è stata oggetto di decisione pubblicata sul C.U. n. 13/CDN del
9.8.2011. In tale occasione la Commissione ha ritenuto che vi è stato un tentativo di
alterazione da parte di vari tesserati in concorso con non tesserati.
Successivamente, sulla base delle risultanze dell’attività ulteriore svolta dalla A.G. di
Cremona e delle audizioni conseguentemente effettuate dalla Procura federale, è emerso
che SANTONI, all’epoca dei fatti tesserato per il RAVENNA, ha comunicato a DONI che vi
era un accordo per il pareggio. In seguito, vi sono state una serie di telefonate dalle quali
si evince che SANTONI ha partecipato al tentativo di alterazione della gara, attivandosi
con PARLATO, al quale – come risulta dal precedente procedimento disciplinare – ha
consegnato una somma di denaro.
Tali circostanze trovano riscontro nella ordinanza di custodia cautelare in data 9/12/2011
del Gip presso il Tribunale di Cremona, nonché dalle intercettazioni telefoniche, i cui
contenuti non appaiono sminuiti dalla difesa di SANTONI, che ha infondatamente definito il
deferimento come il frutto di mere congetture e fantasiose ricostruzioni.
Per i deferiti DONI e società ATALANTA è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi
degli artt. 23 e 24 CGS.
Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con
l’aggravante di cui al comma 6, per SANTONI.
Alla affermazione della responsabilità del deferito SANTONI segue quella oggettiva della
Società di appartenenza RAVENNA.
VI.26 gara NOVARA – ASCOLI del 2/04/2011
La gara in questione è stata oggetto di decisione pubblicata sul C.U. n. 13/CDN del
9.8.2011. In tale occasione la Commissione ha ritenuto che vi è stato un tentativo di
alterazione da parte di vari tesserati in concorso con non tesserati.
Successivamente, sulla base delle risultanze dell’attività ulteriore svolta dalla A.G. di
Cremona e delle audizioni conseguentemente effettuate dalla Procura federale, è emerso
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che il gruppo degli “zingari” ha proposto a MICOLUCCI, all’epoca dei fatti calciatore
dell’ASCOLI, di alterare il risultato della gara, promettendogli 40.000,00 euro nel caso di
un ”over 2.5”, 80.000,00 euro nel caso di un “over 3.5” e, addirittura, oltre 100.000,00 euro
nel caso di realizzazione del risultato esatto oggetto della scommessa. Nel corso di un
incontro notturno in Ascoli con GERVASONI e con due esponenti del gruppo degli
“zingari”, MICOLUCCI ha ricevuto la somma di 20.000,00 euro. La gara, però, non ha
avuto l’esito auspicato. Per tale ragione MICOLUCCI è stato invitato dall’esponente del
gruppo degli “zingari” G.A. a restituire la somma per il tramite di BERTANI, all’epoca dei
fatti calciatore del NOVARA, il quale l’ha ricevuta avvolta in un asciugamano lasciato
nell’Albergo dove era in ritiro MICOLUCCI. A sua volta BERTANI ha consegnato
all’esponente del gruppo degli “zingari” G.A. non solo i 20.000 euro in questione, ma
anche la somma che avevano ricevuto i calciatori del NOVARA per alterare la gara.
In definitiva, MICOLUCCI e BERTANI, in concorso con altri soggetti tesserati non
identificati e non tesserati, hanno posto in essere atti diretti ad alterare il regolare
svolgimento della gara, accettando l’offerta di ingenti somme di denaro.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e
alla Procura federale, soprattutto da MICOLUCCI e GERVASONI, nonché nel traffico
telefonico intercorso tra questi.
Della condotta del deferito BERTANI, che la Commissione ha esaminato in via incidentale
in quanto la sua posizione è stata stralciata con l’ordinanza n. 2, risponde a titolo di
responsabilità oggettiva la Società di appartenenza NOVARA.
Per il deferito MICOLUCCI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23
e 24 CGS; per la società ASCOLI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi
dell’art. 23 CGS.
VI.27 gara PIACENZA – PESCARA del 9/04/2011
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore del PIACENZA, e da NICCO, all’epoca dei fatti
calciatore del PESCARA. Dopo aver parlato con l’esponente del gruppo degli “zingari”
G.A., GERVASONI si è attivato contattando NICCO al fine di assicurare la vittoria del
PIACENZA. Il giorno precedente la gara GERVASONI e NICCO si sono incontrati
nell’albergo dove era in ritiro quest’ultimo. In seguito, NICCO ha fatto sapere a
GERVASONI con un messaggio che non era riuscito a convincere i compagni di squadra.
In definitiva, GERVASONI e NICCO, anche in concorso con altri soggetti non tesserati e
altri allo stato non identificati, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e
il risultato della gara, prendendo contatti diretti e incontrandosi di persona.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e
alla Procura federale, di GERVASONI, nonché nel traffico telefonico intercorso tra
quest’ultimo e NICCO e nella presenza sul luogo di esponenti del gruppo degli “zingari”.
Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23
e 24 CGS.
Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, per NICCO.
Alla affermazione della responsabilità del deferito NICCO segue quella oggettiva della
Società di appartenenza PESCARA.
Non convincono del contrario le separate difese di NICCO e della soc. PESCARA, stante
la rilevanza degli incontri tra NICCO e GERVASONI nella immediatezza della gara, con
particolare riferimento al secondo incontro, del tutto inutile dal momento che l’accordo per
il viaggio in auto, secondo la versione di NICCO, era già stato raggiunto, delle espressioni
indirizzate da GERVASONI a NICCO e da questi non contestate e peraltro ammesse, dei
messaggi telefonici di NICCO a GERVASONI, della singolare circostanza del ritorno a
casa di GERVASONI e di NICCO insieme a bordo dell’autovettura di GERVASONI.
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E non è credibile NICCO quando sminuisce l’importanza dell’incontro con un calciatore
avversario, anche se amico, nell’imminenza della gara e definisce scherzoso il tono usato
da GERVASONI nel pronunciare la frase “ma domani ci fate vincere?”.
Come rilevato nell’atto di deferimento, infatti, non è plausibile che un calciatore
professionista (per quanto giovane) possa attribuire carattere scherzoso a una proposta
formulata all’esito di un incontro richiesto da GERVASONI che, nell’occasione, si era
recato appositamente presso il ritiro della squadra avversaria proprio il giorno prima della
gara, benché i due avessero già concordato di vedersi dopo la stessa.
Sono invece irrilevanti e prive di attendibilità nel presente procedimento le dichiarazioni dei
compagni di squadra di NICCO depositate agli atti. Va considerato a tal fine che, in caso di
risposta affermativa al quesito posto, i tesserati avrebbero ammesso la propria
responsabilità disciplinare nella vicenda, quanto meno sotto il profilo dell’omessa
denuncia.
La soc. PIACENZA, in seguito alla applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24
CGS a carico del deferito GERVASONI, deve rispondere a titolo di responsabilità
oggettiva per la condotta del proprio tesserato.
VI.28 gara ASCOLI – SASSUOLO del 9/04/2011
Per i deferiti MICOLUCCI, GERVASONI e PEDERZOLI è stata disposta l’applicazione di
sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS; per la soc. ASCOLI è stata disposta
l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS.
VI.29 gara LIVORNO – PIACENZA del 14/05/2011
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
GERVASONI e SBAFFO, all’epoca dei fatti calciatori del PIACENZA. GERVASONI ha
chiesto al compagno di squadra SBAFFO di avvicinare alcuni calciatori del LIVORNO, da
quest’ultimo incontrati in precedenza in una discoteca di Porto Recanati, per proporgli di
combinare il risultato della gara. Nel fine settimana precedente, SBAFFO ha incontrato DE
LUCIA (che era insieme ad altri compagni di squadra) in un ristorante di Porto Recanati,
ma quest’ultimo non ha aderito alla proposta. Il giorno della gara, nel tunnel che porta al
campo, GERVASONI ha appreso da DE LUCIA la conferma al diniego.
In definitiva, GERVASONI e SBAFFO hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento e il risultato della gara, prendendo contatti con DE LUCIA il quale ha omesso
di denunciare il tentativo di illecito alla Procura federale.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e
alla Procura federale, di GERVASONI e DE LUCIA, nonché dalle dichiarazioni rese dal
SBAFFO durante il dibattimento.
Per i deferiti DE LUCIA, GERVASONI, SBAFFO e società LIVORNO è stata disposta
l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
La soc. PIACENZA, in seguito alla applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24
CGS a carico dei deferiti GERVASONI e SBAFFO, deve rispondere a titolo di
responsabilità oggettiva per la condotta dei propri tesserati.
VI.30 gara GROSSETO – REGGINA del 15/05/2011
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
TAMBURINI, calciatore del MODENA, e da ROSATI, collaboratore della REGGINA.
ROSATI ha chiesto a TAMBURINI, che conosceva da tempo, di contattare qualche
calciatore del GROSSETO per verificare la disponibilità di quest’ultima Società a perdere
la gara. Nella settimana precedente la gara, TAMBURINI ha telefonato a NARCISO,
all’epoca calciatore del GROSSETO, offrendo allo stesso la somma di 30/35.000,00 euro
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per ottenere un impegno alla sconfitta. NARCISO, però, si è rifiutato di aderire alla
proposta.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni particolarmente circostanziate, rese
dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, di TAMBURINI e NARCISO, che
hanno natura auto e etero accusatoria.
In definitiva, ROSATI e TAMBURINI hanno posto in essere atti diretti ad alterare il regolare
svolgimento della gara, mentre NARCISO ha omesso di denunciare i fatti alla Procura
federale.
Per i deferiti TAMBURINI, NARCISO e società GROSSETO è stata disposta l’applicazione
di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, per ROSATI.
Alla affermazione della responsabilità di ROSATI segue quella oggettiva della Società di
appartenenza REGGINA, considerato che una società risponde del comportamento dei
soggetti di cui all’art. 1, comma 5, del CGS, cioè di “coloro che svolgono qualsiasi attività
all’interno o nell’interesse di una società”, come nel caso in questione.
Infatti, per stessa ammissione di ROSATI, tra quest’ultimo quale rappresentante della
Team Service snc e la società REGGINA sussiste il contratto prodotto in atti avente ad
oggetto lo svolgimento di consulenze calcistiche da parte di ROSATI nell’interesse della
società REGGINA.
La società REGGINA deve inoltre rispondere anche per responsabilità presunta,
considerato come, nel corso del presente procedimento, sia emerso che TAMBURINI si è
attivato al fine di agevolare la vittoria della REGGINA stessa nella gara in esame su
richiesta del ROSATI, che il risultato è stato favorevole e che, d’altra parte, non vi sono
elementi che consentano di escludere, sia pure sotto il profilo di un ragionevole dubbio,
che la REGGINA non sia stata a conoscenza o non abbia partecipato alla alterazione della
gara.
Ne consegue che la società REGGINA deve rispondere a titolo di responsabilità presunta,
ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da
persone ad essa estranee.
VI.31 PIACENZA – ALBINOLEFFE del 21/05/2011
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore del PIACENZA, e da PASSONI, all’epoca dei
fatti calciatore dell’ALBINOLEFFE. Nel corso di un incontro tra GERVASONI e gli
esponenti del gruppo degli “zingari” ILIEVSKY e G.A., quest’ultimo ha telefonato a
PASSONI. Durante la telefonata G.A. ha passato il telefono a GERVASONI, il quale ha
proposto a PASSONI di combinare un pareggio. L’accordo, tuttavia, non si è perfezionato
in quanto PASSONI ha immediatamente risposto che, mentre alcuni calciatori
dell’ALBINOLEFFE erano d’accordo, altri pensavano di giocarsela.
In definitiva, GERVASONI e PASSONI hanno posto in essere atti diretti ad alterare il
regolare svolgimento della gara.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e
alla Procura federale, di GERVASONI, che risultano, da una parte, di natura
autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti, e, dall’altra,
circostanziate e precise.
Per i deferiti GERVASONI e PASSONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi
degli artt. 23 e 24 CGS.
Le società PIACENZA e ALBINOLEFFE, in seguito alla applicazione di sanzione ai sensi
degli artt. 23 e 24 CGS a carico dei deferiti GERVASONI e PASSONI, devono rispondere
a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri tesserati, che non è sminuita
dall’assunto della Società ALBINOLEFFE di essere vittima del comportamento dei propri
71
tesserati, dal quale ha tratto solo danno e discredito, atteso che l’applicazione dell’art. 4,
comma 2, CGS prescinde da tale valutazione, che può essere tuttavia considerata
nell’ambito della quantificazione della sanzione.
VI.32 gara CREMONESE – MONZA del 27/10/2010
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
GERVASONI, PAOLONI e STEFANI, all’epoca dei fatti calciatori della CREMONESE, e da
FIUZZI, ALBERTI e IACOPINO, all’epoca dei fatti i calciatori del MONZA. Su richiesta del
gruppo degli “zingari”, che ha messo a disposizione la somma di 40.000,00 euro,
PAOLONI ha proposto a GERVASONI la realizzazione di un “over” con sconfitta della
propria squadra. Per la realizzazione dell’illecito è stato coinvolto anche STEFANI perché
conosceva alcuni calciatori della squadra avversaria. Dopo la gara, STEFANI ha
consegnato parte della somma ricevuta dall’esponente del gruppo degli “zingari” G.A. a
FIUZZI, ALBERTI e IACOPINO.
In definitiva, GERVASONI, PAOLONI, STEFANI, FIUZZI, ALBERTI e IACOPINO, in
concorso con altri soggetti tesserati e non allo stato non identificati, hanno posto in essere
atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara, in funzione della realizzazione
di un “over”.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni particolarmente circostanziate, rese
dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, di GERVASONI, le quali risultano
credibili e attendibili, oltre che autoaccusatorie prima ancora che di chiamata in correità di
altri soggetti. Inoltre, i rapporti tra i calciatori vengono confermati dagli stessi interessati e
dai contati telefonici intercorsi tra loro.
Per il deferito GERVASONI è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23
e 24 CGS.
Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con
l’aggravante di cui al comma 6, per PAOLONI, STEFANI, FIUZZI, ALBERTI e IACOPINO.
Costoro, ad eccezione di PAOLONI, hanno prodotto separate memorie difensive di
contestazione delle dichiarazioni rese da GERVASONI, il cui assunto di inattendibilità
appare tuttavia infondato.
Alla affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva delle Società di
appartenenza CREMONESE e MONZA.
VI.33 gara PISA – MONZA dell’8/12/2010
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
GERVASONI e STEFANI, all’epoca dei fatti calciatori della CREMONESE, e da FIUZZI,
all’epoca dei fatti calciatore del MONZA. Per il tramite di STEFANI, alcuni giocatori del
MONZA, tra cui FIUZZI, si sono incontrati all’uscita di Agrate con l’esponente del gruppo
degli “zingari” G.A., il quale ha consegnato loro una somma di denaro in cambio
dell’impegno a garantire la realizzazione di un “over” con sconfitta della loro squadra. In
seguito, le quote sul mercato asiatico sono crollate e, pertanto, il gruppo degli “zingari” ha
deciso di non effettuare puntate sulla gara, per cui, la sera stessa della gara, malgrado sia
stato conseguito ugualmente il risultato concordato, i calciatori coinvolti hanno restituito la
somma ricevuta.
In definitiva, GERVASONI, STEFANI e FIUZZI, in concorso con altri soggetti tesserati e
non allo stato non identificati, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e
il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un “over”.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni particolarmente dettagliate, rese
dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, di GERVASONI, le quali risultano
credibili e attendibili, oltre che autoaccusatorie prima ancora che di chiamata in correità di
altri soggetti.
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Anche nel presente caso, STEFANI e FIUZZI hanno prodotto separate memorie difensive
di contestazione delle dichiarazioni rese da GERVASONI, il cui assunto di inattendibilità
appare tuttavia infondato in relazione alle prove portate dal deferimento.
Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con
l’aggravante di cui al comma 6, per STEFANI e FIUZZI.
Alla affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva della Società di
appartenenza CREMONESE e MONZA.
6) La tipologia delle sanzioni applicabili
Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei tesserati:
a) in caso di violazione dell’art. 9 CGS (associazione finalizzata alla commissione di illeciti)
si applicano le sanzioni di cui alle lettere f) (squalifica a tempo determinato, nel rispetto del
principio di afflittività della sanzione) e h) (divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si
svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con
eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA) dell’art. 19, comma 1;
b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo) si applicano la
sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni, con
aggravamento in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara
è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito;
c) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia) CGS si applicano, in
mancanza di previsione specifica, le sanzioni previste dall’art. 19, comma 1, CGS.
d) in caso di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 CGS si
applicano le sanzioni di cui alle lettere c) (ammenda), d) (ammenda con diffida), e)
(squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di
particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara), f) (squalifica a
tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione), g) (divieto di
accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche
amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA
e FIFA), h) (inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con
eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a
rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di
lavoro) dell’art. 19, comma 1, CGS.
L’art. 19, comma 3, peraltro, precisa che la sanzione dell’inibizione temporanea non può
superare la durata di cinque anni, fermo rimanendo il potere degli Organi della giustizia
sportiva, in caso di applicazione di tale sanzione nel massimo edittale e di valutazione di
particolare gravità dei fatti, di disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi
rango o categoria della FIGC.
Ritiene pertanto la Commissione di non dover applicare sanzioni ulteriori in tutti i casi in
cui venga applicata la sanzione massima di cinque anni di squalifica o inibizione (con
eventuale preclusione), apparendo invalicabile il limite imposto dal richiamato art. 19,
comma 3, CGS.
Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle società:
a) in generale, in caso di responsabilità diretta o oggettiva per i comportamenti di chi le
rappresenta, dei dirigenti, dei tesserati, dei soci e non soci cui è riconducibile, direttamente
o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché di coloro che svolgono qualsiasi
attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento
federale, si applicano le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, CGS;
b) in particolare, in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo):
b1) se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, si applicano
le sanzioni di cui alle lettere h) (retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato
di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio
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della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il
passaggio alla categoria inferiore), i) (esclusione dal campionato di competenza o da
qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del
Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore) e l) (non assegnazione o
revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del
girone di competenza o di competizione ufficiale) dell’art. 18, comma 1, CGS, salva
l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività;
b2) se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art.
4, comma 5, si applicano le sanzioni di cui alle lettere g) (penalizzazione di uno o più punti
in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione
sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva
seguente) h) (retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o
di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività
della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla
categoria inferiore), i) (esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra
competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad
uno dei campionati di categoria inferiore), l) (non assegnazione o revoca
dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di
competenza o di competizione ufficiale) e m) (non ammissione o esclusione dalla
partecipazione a determinate manifestazioni) dell’art. 18, comma 1, CGS.
c) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia) CGS si applicano, in
mancanza di previsione specifica, le sanzioni previste dall’art. dell’art. 18, comma 1, CGS,
in quanto l’introduzione del comma 8 (contenente la previsione della squalifica non
inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore a euro 30.000,00) è avvenuta in un
momento successivo a quello dei fatti contestati.
d) in caso di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 CGS si
applicano le sanzioni di cui alle lettere a) (ammonizione), b) (ammenda), c) (ammenda con
diffida) e g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul
punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta
scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente) dell’art. 18, comma 1, CGS.
Con riferimento al principio della responsabilità delle Società, peraltro, la Commissione
ritiene opportuno ricordare che le società possono essere chiamate a rispondere a titolo
diretto presunto e oggettivo. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le
rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova
contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone a esse
estranee; sono infine oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci e
tesserati agli effetti disciplinari.
Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella
presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di
organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova
liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto
può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate
diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa
compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento
comune.
Su quest’ultimo punto, si è osservato come la responsabilità oggettiva trova, nell’ottica
della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida
giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento
dell’attività sportiva.
Tuttavia, ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione
della pena, dovendo trasporre in via automatica nei confronti della società oggettivamente
74
responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le
società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri
tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella
materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla
stessa società il fatto imputato, in quanto posto in essere al di fuori del rapporto sportivo
intercorrente tra società e tesserato, e in cui, anzi, la società stessa, oltre a non
conseguire alcun vantaggio, risulta in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla
condotta perpetrata dal proprio tesserato.
Giova ricordare, peraltro, che quest’ultimo orientamento, affermato espressamente nella
decisione della Commissione pubblicata sul C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011, è stato
confermato nelle decisioni della Corte di giustizia pubblicate sui C.U. n. 32/CGF del
2.9.2011, n. 43/CGF del 19.9.2011, n. 47/CGF del 33.9.2011, n. 48/CGF del 27.9.2011, n.
50/CGF del 29.9.2011, n. 56/CGF del 4.10.2011, n. 61/CGF del 12.10.2011, n. 64/CGF
del 13.10.2011 e n. 81/CGF dell’11.11.2011, nonché del TNAS Cremonese/FIGC del 18
ottobre 2011, Benevento/FIGC del 18 ottobre 2011, Atalanta/FIGC del 26 ottobre 2011.
7) La determinazione delle sanzioni
In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma
1, CGS, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni
disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le
circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.
Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione
deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti
suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il
campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico.
In particolare, in relazione alle singole posizioni, la Commissione ritiene che, tra l’altro,
assumano specifico rilievo:
– quanto a ALBERTI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara CREMONESE -
MONZA del 27/10/2010 con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara;
– quanto a CAREMI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara PISA -
ALBINOLEFFE del 7/3/2009 con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara;
– quanto a CASSANO: la partecipazione all’associazione di cui all’art. 9 CGS, la violazione
plurima dell’art. 7 CGS e la violazione dell’art. 6 CGS;
– quanto a CATINALI: la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS e dell’art. 6 CGS, così
qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del
20/12/2010;
– quanto a COLACONE: la partecipazione a illecito sportivo aggravato in relazione alle
gare ALBINOLEFFE – ANCONA del 30/5/2009 e ANCONA – MANTOVA del 30/5/2010;
– quanto a COMAZZI: la partecipazione agli illeciti sportivi aggravati relativi alle gare
ANCONA – ALBINOLEFFE del 17/1/2009 e ALBINOLEFFE – ANCONA del 30/5/2009;
– quanto a COSSATO: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara
ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010, la violazione del divieto di scommesse di cui
all’art. 6 CGS e l’omessa denuncia relativa alla gara ATALANTA – PIACENZA del
19/3/2011;
– quanto a CRISTANTE: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara ANCONA -
MANTOVA del 30/5/2010;
– quanto a DE FALCO Franco: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla
gara ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010, anche in considerazione della qualifica
dirigenziale;
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– quanto a FERRARI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara RIMINI -
ALBINOLEFFE del 20/12/2008;
– quanto a FISSORE: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara EMPOLI -
MANTOVA del 23/3/2010 e l’omessa denuncia relativa alle gare GROSSETO – MANTOVA
del 15/3/2010, BRESCIA – MANTOVA del 2/4/2010 e CITTADELLA – MANTOVA del
24/4/2010;
– quanto a FIUZZI: la partecipazione agli illeciti sportivi aggravati relativi alle gare
CREMONESE – MONZA del 27/10/2010 e PISA – MONZA dell’8/12/2010;
– quanto a FONTANA: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara
CHIEVO – NOVARA del 30/11/2010;
– quanto a GARLINI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara RIMINI -
ALBINOLEFFE del 20/12/2008;
– quanto a IACONI: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara
ANCONA – GROSSETO del 30/4/2010, anche in considerazione della qualifica
dirigenziale;
– quanto a IACOPINO: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara
CREMONESE – MONZA del 27/10/2010;
- quanto a ITALIANO: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara PADOVA -
GROSSETO del 23/3/2010;
– quanto a JOB IYOCK: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara
TORINO – GROSSETO del 16/1/2010;
– quanto a MAGALINI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara ANCONA -
MANTOVA del 30/5/2010, anche in considerazione della qualifica dirigenziale;
– quanto a MASTRONUNZIO: la partecipazione agli illeciti sportivi aggravati relativi alle
gare ALBINOLEFFE – ANCONA del 30/5/2009 e ANCONA – MANTOVA del 30/5/2010;
– quanto a NASSI: la partecipazione all’illecito sportivo alla gara ANCONA – MANTOVA del
30/5/2010;
– quanto a NICCO: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara PIACENZA -
PESCARA del 9/4/2011;
– quanto a PAOLONI: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara
CREMONESE – MONZA del 27/10/2010;
– quanto a RICKLER: la partecipazione agli illeciti sportivi aggravati relativi alle gare
ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/10/2010 e ATALANTA – PIACENZA del 19/3/2011;
– quanto a ROSATI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara GROSSETO -
REGGINA del 15/5/2011 anche in considerazione della qualifica rivestita;
– quanto a SANTONI: la gravità della condotta, tenuto conto del precedente giudicato in
relazione alla gara PADOVA – ATALANTA del 26/3/2011, nonché delle aggravanti della
effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi;
– quanto a SANTORUVO: la violazione dei principi di lealtà correttezza e probità di cui
all’art. 1, comma 1, CGS, così derubricata la originaria incolpazione;
– quanto a SARTOR: il ruolo rilevante assunto nell’associazione di cui all’art. 9 CGS e la
sua funzione di collegamento con la componente asiatica;
– quanto a SERAFINI: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara
SALERNITANA – ALBINOLEFFE del 18/4/2009;
– quanto a STEFANI: la partecipazione agli illeciti sportivi aggravati relativi alle gare
CREMONESE – MONZA del 27/10/2010 e PISA – MONZA dell’8/12/2010;
- quanto a VANTAGGIATO: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara RIMINI - ALBINOLEFFE del 20/12/2008;
– quanto a VENTOLA: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara
CHIEVO – NOVARA del 30/11/2010;
76
– quanto a ZAMPERINI : il ruolo di rilievo assunto nell’associazione di cui all’art. 9 CGS, la
effettuazione di scommesse illecite e la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara
CESENA – GUBBIO del 30/11/2011;
– quanto alla Società ALBINOLEFFE: la responsabilità oggettiva per nove illeciti sportivi
commessi da suoi tesserati in gare disputate dalla Società medesima, con valutazione in
via equitativa, tenuto anche conto che la responsabilità oggettiva va graduata e attenuata
allorquando, come nel caso in esame, la Società sia stata danneggiata dagli illeciti
commessi dai tesserati;
– quanto alla Società ANCONA: la responsabilità oggettiva relativamente a tre illeciti
sportivi commessi da suoi tesserati, che si ritiene vada sanzionata con due punti di
penalizzazione per ciascun illecito e con un ulteriore punto per l’aggravante contestata; la
responsabilità presunta derivante da atti posti in essere da soggetti a essa estranei
relativamente ad altra gara, che comporta un ulteriore punto di penalizzazione;
– quanto alla Società AVESA: la responsabilità oggettiva per l’illecito commesso dal suo
tesserato in ordine a una gara non disputata dalla Società medesima, sanzionabile con un
punto di penalizzazione; la responsabilità oggettiva per la effettuazione di scommesse da
parte del suo tesserato, sanzionabile con l’ammenda nella misura indicata nel dispositivo;
– quanto alla Società DELFINO PESCARA: la responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo
commesso dal suo tesserato in relazione alla gara PIACENZA – PESCARA 9/04/2011;
– quanto alla Società EMPOLI: la responsabilità presunta derivante da atti posti in essere a
suo vantaggio da soggetti a essa estranei, in relazione alla gara EMPOLI – GROSSETO
del 30/5/2010;
– quanto alla Società MONZA: la responsabilità oggettiva per due illeciti sportivi commessi
da suoi tesserati in gare disputate dalla Società medesima, che va sanzionata con due
punti di penalizzazione per ciascun illecito e con un ulteriore punto per l’aggravante
contestata. Si ritiene, invece, di non dover applicare la richiesta sanzione di esclusione
dalla Coppa Italia, la cui afflittività appare eccessiva per l’ipotesi di responsabilità oggettiva
di soli calciatori;
– quanto alla soc. NOVARA: da una parte, la gravità delle condotte dei tesserati, del cui
operato la Società risponde a titolo di responsabilità oggettiva; dall’altra, l’attenuante che
va riconosciuta per l’ampia e idonea attività di prevenzione attuata dalla Società,
puntualmente documentata; il fatto di aver provato a combattere il fenomeno delle
scommesse arrivando a denunciare un propria gara sospetta per flussi anomali; i danni
diretti ricevuti dai propri tesserati. Una valutazione equitativa induce a ritenere congrua la
penalizzazione di punti in classifica nella misura indicata nel dispositivo e a non infliggere
la sanzione della esclusione dalla Coppa Italia;
- quanto alla Società PADOVA: la responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo commesso da un proprio tesserato in relazione alla gara PADOVA – GROSSETO del 23.3.2010;
– quanto alla Società PIACENZA: la responsabilità oggettiva per cinque illeciti sportivi
commessi da suoi calciatori in ordine a gare disputate dalla Società medesima, nonché
per una gara non disputata dalla stessa, con le aggravanti contestate, ma con valutazione
complessiva in via equitativa così da attenuare gli effetti del cumulo materiale della
sanzioni in ipotesi di responsabilità senza colpa, come precisato anche per la Società
ALBINOLEFFE;
– quanto alla Società RAVENNA: la responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo
commesso da suoi tesserati in ordine a gara non disputata dalla Società medesima;
– quanto alla Società REGGINA: la responsabilità oggettiva in ordine all’illecito sportivo
commesso da un suo collaboratore relativamente a una gara disputata dalla Società
medesima, sanzionabile con tre punti di penalizzazione; la responsabilità presunta
derivante da atti posti in essere in suo vantaggio da soggetti a essa estranei relativamente
alla stessa gara, sanzionabile con un punto di penalizzazione;
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– quanto alla Società SAMPDORIA: la responsabilità oggettiva per la partecipazione di un
proprio tesserato, acclarata in via di accertamento incidentale, all’associazione di cui
all’art. 9 CGS;
– quanto alla Società SIENA: la responsabilità oggettiva per la partecipazione di un proprio
tesserato all’associazione di cui all’art. 9 CGS;
– quanto alla Società SPEZIA: la responsabilità oggettiva per la partecipazione di un
proprio tesserato all’associazione di cui all’art. 9 CGS.
Tenuto conto di tali elementi appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.
Per quanto attiene alla stagione sportiva nella quale vanno inflitte le sanzioni la
Commissione deve far riferimento al principio di afflittività. Quest’ultima deve essere
valutata caso per caso in relazione alla posizione di classifica di ciascuna Società e agli
eventuali vantaggi che da questa derivano. Poiché, nel caso in questione, l’applicazione
della sanzione della penalizzazione di punti in classifica per le Società con riferimento al
campionato 2011/12, non incidendo sulla loro posizione nella classifica finale, non
risulterebbe afflittiva, occorre disporre che le rispettive penalizzazioni vengano scontate
nel campionato 2012/13.
In relazione alla quantificazione della sanzioni da irrogare, la Commissione ritiene
opportuno precisare che le decisioni assunte in sede di valutazione delle istanze di
applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS non possono essere prese come
punto di riferimento, trattandosi di fattispecie diverse, che trovano applicazione nei casi
espressamente previsti dalla normativa.
8) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione:
A) proscioglie dagli addebiti contestati:
▪ CONSONNI Luigi;
▪ COSER Achille;
▪ JOB IYOCK Thomas Herve, limitatamente ai fatti di cui alle gare Grosseto – Reggina del
23/5/2010 e Empoli – Grosseto del 30/5/2010;
▪ MASTRONUNZIO Salvatore, limitatamente ai fatti di cui alla gara Ancona – Albinoleffe
del 17/1/2009;
▪ NASSI Maurizio, limitatamente ai fatti di cui alla gara Ancona – Albinoleffe del 17/1/2009;
▪ SARRI Maurizio;
▪ SHALA Rjiat;
B) dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ BELLODI Mirko: applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per anni 2 (due);
▪ CAROBBIO Filippo: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20
(venti);
▪ CELLINI Marco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4 (quattro);
▪ DE FALCO Andrea: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 6 (sei);
▪ DE LUCIA Alfonso: applicazione ex artt. 23 CGS della squalifica per mesi 5 (cinque);
▪ DONI Cristiano: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 2 (due);
▪ GERVASONI Carlo: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20
(venti);
▪ CONTEH Kewullay: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20
(venti);
▪ LOCATELLI Tomas: applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per anni 2 (due);
▪ MICOLUCCI Vittorio: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4
(quattro);
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▪ MORA Nicola: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4 (quattro);
▪ NARCISO Antonio: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 15
(quindici);
▪ PARLATO Gianfranco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 2
(due);
▪ PASSONI Dario: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e
mesi 2 (due);
▪ PEDERZOLI Alex: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 16 (sedici)
con ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
▪ POLONI Mirco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 12 (dodici);
▪ RUOPOLO Francesco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro);
▪ SBAFFO Alessandro: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno)
e mesi 4 (quattro) e ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00);
▪ TAMBURINI Juri: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 10 (dieci);
▪ Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della
penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con
ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);
▪ Società AS LIVORNO CALCIO Spa: applicazione ex art. 23 CGS della ammenda di €
15.000,00 (€ quindicimila/00);
▪ Società ATALANTA BERGAMASCA Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della
penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con
ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00);
▪ Società FROSINONE CALCIO Srl: applicazione ex art. 23 CGS della penalizzazione di
punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013;
▪ Società MODENA FC Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di
punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013;
▪ Società US CREMONESE Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione
di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di €
30.000,00 (trentamila/00);
▪ Società US GROSSETO FC Srl: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione
di punti 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di €
40.000,00 (€ quarantamila/00);
C) infligge le seguenti sanzioni:
▪ ALBERTI Andrea: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ CAREMI Davide: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ CASSANO Mario: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ CATINALI Edoardo: squalifica per 9 (nove) mesi, per violazione dell’art. 7, comma 7,
CGS e art. 6 CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Albinoleffe-
Piacenza del 20/12/2010;
▪ COLACONE Roberto: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ COMAZZI Alberto: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ COSSATO Federico: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ CRISTANTE Filippo: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ DE FALCO Franco: inibizione per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi;
▪ FERRARI Nicola: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ FISSORE Riccardo: squalifica per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi;
▪ FIUZZI Luca: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ FONTANA Alberto Maria: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
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▪ GARLINI Ruben: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ IACONI Andrea: inibizione per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi;
▪ IACOPINO Vincenzo: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ ITALIANO Vincenzo: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ JOB IYOCK Thomas Herve: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ MAGALINI Giuseppe: inibizione per 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi
▪ MASTRONUNZIO Salvatore: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ NASSI Maurizio: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ NICCO Gianluca: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ PAOLONI Marco: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ RICKLER Cesare: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ ROSATI Gianni: inibizione per 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi;
▪ SANTONI Nicola: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ SANTORUVO Vincenzo: squalifica per 6 (sei) giornate effettive di gara da scontarsi nella
stagione agonistica 2012/13 per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, così qualificati i fatti
a lui addebitati in relazione alla gara Frosinone – Grosseto del 15/5/2010;
▪ SARTOR Luigi: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ SERAFINI Mattia: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ STEFANI Mirko : squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ VANTAGGIATO Daniele: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ VENTOLA Nicola: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ ZAMPERINI Alessandro: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza
in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ Società U.C. ALBINOLEFFE Srl: penalizzazione in classifica di punti 15 (quindici) da
scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 90.000,00 (novantamila/00)
euro;
▪ Società A.C. ANCONA Spa: penalizzazione in classifica di punti 8 (otto) da scontarsi
nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società U.S. AVESA H.S.M.: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi
nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di € 200,00 (duecento/00) euro;
▪ Società DELFINO PESCARA 1936: penalizzazione in classifica di punti 2 (due) da
scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società EMPOLI F.B.C. Spa: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi
nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società A.C. MONZA BRIANZA 1912: penalizzazione in classifica di punti 5 (cinque) da
scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società NOVARA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da
scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 35.000,00 (trentacinquemila/00)
euro;
▪ Società PADOVA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società PIACENZA F.C. Spa: penalizzazione in classifica di punti 11 (undici) da scontarsi
nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 70.000,00 (settantamila/00) euro;
▪ Società RAVENNA CALCIO Srl: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi
nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società REGGINA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da
scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società U.C. SAMPDORIA Spa: ammenda di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
▪ Società A.C. SIENA Spa: ammenda di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
80
▪ Società SPEZIA CALCIO Srl: ammenda di 30.000,00 (trentamila/00) euro.
Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico
“”
Pubblicato in Roma il giorno 18 giugno 2012
Il Segretario Federale Il Presidente Federale
Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete

 

Fonte | Figc.it