FIGC: deferimenti della Procura Federale sui filoni di indagine della Procura di Cremona

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Cremona ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
GARA ANCONA – GROSSETO del 30.04.2010 – s.s. 2009–2010
1 – CAMILLI Piero, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Grosseto (socio di maggioranza e Presidente di fatto del sodalizio), per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara ANCONA – GROSSETO del 30/04/2010, in concorso con altri soggetti identificati già giudicati o già deferiti e con altri ancora allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto al fine di favorire la posizione in classifica dell’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L., onde guadagnare l’accesso ai play-off. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.
2 – DA COSTA JUNIOR Angelo Esmael, all’epoca dei fatti tesserato dell’ANCONA, per violazione dell’art. 7, commi 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara ANCONA – GROSSETO del 30/04/2010;
3 – la società U.S. GROSSETO F.C. S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Piero CAMILLI in occasione della gara ANCONA – GROSSETO del 30/04/2010. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da altri suoi tesserati da cui è conseguita la responsabilità oggettiva della società medesima.
4 – la società A.C. ANCONA S.P.A. responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per quanto contestato al proprio tesserato DA COSTA JUNIOR in occasione della gara ANCONA -
GROSSETO del 30/04/2010. GARA SIENA – PIACENZA del 19.2.2011 – s.s. 2010 – 2011
5 – GERVASONI Carlo, CASSANO Mario e CATINALI Edoardo, tutti e tre calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la società PIACENZA F.C. S.p.A. per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in occasione della gara SIENA – PIACENZA del 19.2.2011, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta realizzando un risultato con un numero di reti segnati che determinasse per gli scommettitori il cosiddetto “over”, al fine di favorire l’esito delle scommesse e ricevendo, nello specifico, una somma di denaro ciascuno dal gruppo degli “zingari”.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché e della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti tesserati nei procedimenti n. 1615pf10-11 e n. 33pf11-12;
6 – CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Siena S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare
senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Siena – Piacenza del 19.2.2011;
7 – la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO Filippo.

GARA NOVARA – SIENA dell’1.5.2011 – s.s. 2010 – 2011
8 – BERTANI Cristian, DRASCEK Davide e GHELLER Mavillo, all’epoca dei fatti tutti calciatori della società NOVARA calcio S.p.A., per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA-SIENA del 30 aprile 2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri
allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un pareggio tra le due squadre; Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e, per il Bertani, della pluralità di illeciti commessi
rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr. 33pf11-12.
9 – CAROBBIO Filippo, LARRONDO Marcelo e VITIELLO Roberto, all’epoca dei fatti tutti calciatori della società A.C. SIENA S.p.A., per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA-SIENA del 30 aprile 2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri
allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un pareggio tra le due squadre;
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr. 33pf11-12.

10 – la società NOVARA CALCIO S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società SIENA, in occasione della gara NOVARA-SIENA del 1° maggio 2011.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere come sopra contestate.
11 – la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio allenatore, ai propri tesserati ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società NOVARA, in occasione della gara NOVARA-SIENA del 1° maggio 2011.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere come sopra contestate.
12 – L’allenatore CONTE Antonio, il Vice allenatore ALESSIO Angelo, il collaboratore tecnico STELLINI Cristian, il preparatore dei portieri SAVORANI Marco ed il preparatore atletico D’URBANO Giorgio, all’epoca dei fatti tutti tesserati per l’A.C. SIENA S.p.A., per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, per come rispettivamente riferiti, il primo, ed appresi, gli altri, nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in questione.
13 – la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati CONTE Antonio, ALESSIO Angelo, STELLINI Cristian, SAVORANI Marco e D’URBANO Giorgio.

GARA SIENA – TORINO del 7.5.2011 – s.s. 2010 – 2011
14 – CAROBBIO Filippo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.C. Siena S.p.A. per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA – TORINO del 7.5.2011, in concorso con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara; Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere anche
rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr. 33pf11-12.
15 – PELLICORI Alessandro, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Torino F.C. S.p.A., e GERVASONI Carlo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Piacenza F.C. S.p.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA – TORINO del 7.5.2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, il primo provvedendo a contattare il secondo per verificare la possibilità di concordare con il gruppo di scommetitori degli “zingari” un pareggio con più reti che consentisse di scommettere sull’”over” e sul risultato finale, ed il secondo per aver contattato effettivamente gli esponenti del gruppo di scommettitori appena citato per proporre la combine, ricevendone però un rifiuto;
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti tesserati nei procedimenti n. 1615pf10-11 e n. 33pf11-12;
16 – la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO Filippo, in occasione della gara SIENA – TORINO del 7.5.2011;
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.
17 – la società TORINO F.C. S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PELLICORI Alessandro e di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo
commesso a proprio vantaggio dal calciatore della A.C. Siena S.p.A.
CAROBBIO Filippo in concorso con altri calciatori allo stato non identificati, in occasione della gara SIENA – TORINO del 7.5.2011;
GARA SIENA – VARESE del 21.05.2011 – s.s. 2010 – 2011

18 – PESOLI Emanuele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S. VARESE 1910, e GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA – VARESE del 21/05/2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, il PESOLI chiedendo a GERVASONI di verificare la disponibilità dei calciatori del Siena a pareggiare la gara; il GERVASONI contattando al fine suindicato CAROBBIO che opponeva un immediato rifiuto. Con l’aggravante, per il solo GERVASONI, di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dal predetto tesserato nei procedimenti n. 1615pf10-11 e n. 33pf11-12.
19 – CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. SIENA S.P.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara SIENA – VARESE del 21/05/2011.
20 – la società A.S. VARESE 1910, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PESOLI e di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da GERVASONI in occasione della gara SIENA – VARESE del 21/05/2011.

21 – la società A.C. SIENA S.P.A., di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO. GARA ALBINOLEFFE – SIENA del 29.05.2011 – s.s. 2010 – 2011
22 – GARLINI Ruben, BOMBARDINI Davide, PASSONI Dario, SALA Luigi e POLONI Mirko, all’epoca dei fatti calciatori della società U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011, in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011.
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Garlini, Passoni e Poloni, con l’aggravante della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento n. 33pf11-12.
23 – CAROBBIO Filippo, COPPOLA Fernando, TERZI Claudio, VITIELLO Roberto e STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti calciatori della società SIENA, e lo STELLINI collaboratore tecnico della medesima società, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011, in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed
altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011.
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr. 33pf11-12.
24 – la società U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a
proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società SIENA, in occasione della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;
25 – la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio collaboratore tecnico ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, come sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di
Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società ALBINOLEFFE, in occasione della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;
26 – CAROBBIO Filippo, GERVASONI Carlo e CASSANO Mario, all’epoca dei fatti rispettivamente calciatori dell’A.C. Siena S.p.A., il primo, e del Piacenza F.C. S.p.A. gli altri due, della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) delcodice di giustizia sportiva, il primo, per avere prima acquisito e, quindi, fornito al Gervasoni informazioni sulla gara Albinoleffe-Siena
del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare una scommessa sull’esito di tale gara, come alterato; il Gervasoni ed il Cassano, per avere effettuato, dopo avere ricevuto le suddette informazioni dal Carobbio, una rilevante scommessa su un under riguardo all’esito della gara in questione, realizzando una consistente vincita in denaro.
Fonte | FIGC