Cremona, i deferimenti di Palazzi: l’elenco delle partite finite nel mirino

Dopo l’ufficializzazione dei deferimenti firmati ieri dal procuratore federale Stefano Palazzi che si riferiscono alla prima parte dell’inchiesta giudiziaria della Procura della Repubblica di Cremona per il Calcioscommesse e l’elenco delle squadre e dei tesserati coinvolti a questo link, ecco l’elenco completo delle partite coinvolte:

1 – CHIEVO – NOVARA del 30/11/2010 – s.s. 2010/2011

2 – CESENA – GUBBIO del 30 novembre 2011 – s.s. 2011/2012

3 – FROSINONE – ALBINOLEFFE del 1° giugno 2008 – s.s. 2007/2008

4 – RIMINI – ALBINOLEFFE del 20 dicembre 2008 – s.s. 2008/2009

5 – ANCONA – ALBINOLEFFE del 17/01/2009 – s.s. 2008/2009

6 – PISA – ALBINOLEFFE del 07 Marzo 2009 – s.s. 2008/2009

7 – SALERNITANA – ALBINOLEFFE del 18/04/2009 – s.s. 2008/2009

8 – FROSINONE – ALBINOLEFFE del 09/05/2009 – s.s. 2008/2009

9 – ALBINOLEFFE – ANCONA del 30/05/2009 – s.s. 2008/2009

10 – TORINO – GROSSETO del 16/01/2010 – s.s. 2009/2010

11 – GROSSETO – MANTOVA del 15 Marzo 2010 – s.s. 2009/2010

12 – EMPOLI – MANTOVA del 23/03/2010 – s.s. 2009/2010

13 – PADOVA – GROSSETO del 23/03/2010 – s.s. 2009/2010

14 – BRESCIA – MANTOVA del 2/04/2010 – s.s. 2009/2010

15 – CITTADELLA – MANTOVA del 24/04/2010 – s.s. 2009/2010

16 – ANCONA – GROSSETO del 30/04/2010 – s.s. 2009/2010

17 – MANTOVA – MODENA dell’8/05/2010 – s.s. 2009/2010

18 – FROSINONE – GROSSETO del 15/05/2010 – s.s. 2009/2010

19 – GROSSETO – REGGINA del 23/05/2010 – s.s. 2009/2010

20 – ANCONA – MANTOVA del 30/05/2010 – s.s. 2009/2010

21 – EMPOLI – GROSSETO del 30/05/2010 – s.s. 2009/2010

22 – ALBINOLEFFE – PIACENZA del 20/12/2010 – s.s. 2010/2011

23 – ASCOLI – ATALANTA del 12/03/2011 – s.s. 2010/2011, campionato di serie B.

24 – ATALANTA-PIACENZA del 19 marzo 2011

25 – PADOVA – ATALANTA del 26/03/2011 – s.s. 2010/2011

26 – NOVARA – ASCOLI del 2/04/2011 – s.s. 2010/2011

27 – PIACENZA-PESCARA del 9 aprile 2011

28 – ASCOLI-SASSUOLO del 9 aprile 2011

29 – LIVORNO-PIACENZA del 14 maggio 2011

30 – GROSSETO – REGGINA del 15/05/2011 – s.s. 2010/2011

31 – PIACENZA – ALBINOLEFFE del 21/05/2011 – s.s. 2010/2011

32 – CREMONESE – MONZA del 27/10/2010 – s.s. 2010/2011

33 – PISA – MONZA dell’8/12/2010 – s.s. 2010/2011 Coppa Italia Lega Pro


Questo il punto relativo a Padova-Atalanta, citata nel provvedimento ed in cui non compaiono nomi di dirigenti o giocatori biancoscudati coinvolti anche se si parla chiaramente di “effettiva alterazione del risultato della gara”:

“PADOVA – ATALANTA del 26/03/2011 – s.s. 2010/2011

80 – DONI Cristiano, all’epoca dei fatti calciatore della società ATALANTA, attualmente sospeso dall’attività agonistica; SANTONI Nicola, iscritto all’albo dei tecnici e, all’epoca dei fatti, tesserato per la società RAVENNA, attualmente sospeso dall’attività agonistica; per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara PADOVA – ATALANTA del 26/03/2011, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o, allo stato, non identificati, posto in essere
atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in particolare prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi;

81 – DONI Cristiano, anche per violazione del divieto di cui all’art. 6, comma 1, del CGS, per avere effettuato una scommessa, in riferimento alla gara in questione tra Padova ed Atalanta del 26 marzo 2011 ed avente ad oggetto il risultato di parità della stessa, sia pure per interposta persona, per un importo pari a 10.000,00 euro.

82 – La società ATALANTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, ed all’art. 7, commi 4 e 6 del C.G.S., per gli addebiti mossi al proprio tesserato all’epoca dei fatti sopra indicato, calciatore Cristiano DONI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi;

83 – La società RAVENNA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, commi 4 e 6 del C.G.S., per gli addebiti mossi al proprio tesserato all’epoca dei fatti sopra indicato, calciatore Nicola SANTONI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi;

Questo il contenuto del provvedimento della Procura Federale per quanto riguarda la gara dei biancoscudati incriminata, vale a dire Padova-Grosseto:

“ PADOVA – GROSSETO del 23/03/2010 – s.s. 2009/2010

40 – ITALIANO Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il PADOVA CALCIO S.P.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara PADOVA – GROSSETO del 23/03/2010, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, al fine di favorire la vittoria della propria squadra;

41 – CAROBBIO Filippo e TURATI Marco, all’epoca dei fatti, tesserati per l’U.S. GROSSETO FC S.r.l. per violazione dell’art. 7, commi 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara PADOVA – GROSSETO del 23/03/2010;

42 – la società PADOVA CALCIO S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, C.G.S in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato ITALIANO VINCENZO;

43 – la società U.S. GROSSETO F.C. S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del
CGS per quanto contestato ai suoi tesserati CAROBBIO Filippo e TURATI Marco”


Il nome di Daniele Vantaggiato viene tirato in ballo per Rimini-AlbinoLeffe, per la quale l’attaccante viene indicato come tramite della proposta di Gervasoni presso i compagni di squadra. Francesco Ruopolo, invece, viene chiamato in causa non solo per la suddetta Rimini-AlbinoLeffe, ma anche per Pisa-AlbinoLeffe, Salernitana-AlbinoLeffe e Frosinone-AlbinoLeffe.
Queste sono le società a cui, al pari del Padova, viene contestata la responsabilità oggettiva: AlbinoLeffe, Grosseto, Siena, Spezia, Novara, Sampdoria, Piacenza, Atalanta, Rimini, Ancona, Modena, Frosinone, Ascoli, Pescara, Livorno, Reggina, Monza e Cremonese.