Decisioni Giudice Sportivo: respinto reclamo cori Zè Eduardo, Bari -2 punti, 1 giornata a Milanetto, Ruopolo e Sterchele

La Corte di Giustizia federale ha respinto il ricorso del Padova contro i 10.000 euro di multa comminati dal giudice sportivo per i cori contro Ze Eduardo durante Padova-Empoli
Il Bari è stato sanzionato con due punti di penalità in classifica dalla Disciplinare “per non aver documentato alla scadenza prevista dalle normative federali l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2011 e quello delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011″. Ora i punti di penalità per i pugliesi passano da 2 a 4 e il Bari scende a 38 punti.


DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Gianfranco Valente, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 7 marzo 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 7 marzo 2012


1) SERIE BWIN
Gara del 6 marzo 2012 – Ottava giornata ritorno
Gara del 6 marzo 2012 – Recupero Quarta giornata ritorno
Gare del 6 marzo 2012 – Recuperi Sesta giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:


a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Quarta e Sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Pescara e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 – n. 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente, delibera non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tali Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ARDEMAGNI Matteo (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
COPPOLA Manuel (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
MILANETTO Omar (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MORO Davide (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
RUOPOLO Francesco (Padova): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).


PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
BENTIVOGLIO Simone (Padova)
MOLINARI Morris (Juve Stabia)


PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
MAURY Donovan Eric (Juve Stabia)


QUINTA SANZIONE
DE JESUS Jonatas Cristian (Brescia)


AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BRIGANTI Marco (Gubbio)
DE VITIS Alessandro (Modena)
NWANKWO Obiora (Gubbio)


SECONDA SANZIONE
DE ARAUJO Eduardo (Empoli)
RAIMONDI Andrea (Juve Stabia)


PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
CUFFA Claudio Matias (Padova)


SECONDA SANZIONE
CAGLIONI Nicholas (Modena)


PRIMA SANZIONE
CAPUANO Marco (Pescara)
DOSSENA Renato (Empoli)


c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
BERGODI Cristiano (Modena): per avere, al 47° del secondo tempo, abbandonato indebitamente la propria area tecnica e rivolto clamorose censure all’indirizzo del Quarto Ufficiale, che rilevava l’infrazione.
STERCHELE Giorgio (Padova): per avere, al termine della gara, assunto atteggiamento insolente nei confronti dell’Arbitro.


d) DIRIGENTI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
PARI Fausto (Modena): perché, non compreso nelle distinte delle persone designate ad accedervi, al termine del primo tempo si introduceva arbitrariamente nei locali degli spogliatoi e rivolgeva all’Arbitro clamorose, reiterate espressioni di protesta ed addebiti di parzialità.


AMMONIZIONE CON DIFFIDA
BELLINI Alfredino (Padova): per essersi, al 36° del secondo tempo, portato indebitamente al di fuori dell’area tecnica ed avere rivolto plateali censure all’Arbitro; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.