FIGC: 2 punti di penalizzazione per Crotone e Bari per inadempienze amministrative

La Commissione disciplinare nazionale presieduta da Claudio Franchini ha sanzionato con 2 punti di penalizzazione da scontare nell’attuale campionato il Crotone e il Bari in Serie B e con 1 punto di penalizzazione Perugia, Lecco, Casale e Alma Juventus Fano in Lega Pro. Le sanzioni riguardano inadempienze amministrative relative al campionato 2011-2012.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CDN
(2012/2013)
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente,
dall’Avv. Giuseppe Febbo, dall’Avv. Marcello Frattali Clementi, Componenti; con
l’assistenza del Dott. Carlo Purificato e del Dott. Mauro Cicchelli, Componenti aggiunti;
dell’Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta, Segretario,
con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 settembre 2012 e
ha assunto le seguenti decisioni:
“”
(10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI
VRENNA (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società FC Crotone
Srl), Società FC CROTONE Srl ▪ (nota n. 110/1296 pf11-12 SP/blp del 5.7.2012).
Il deferimento
Con atto del 6 luglio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione
disciplinale: a) il Sig. Giovanni Vrenna, Presidente del Consiglio di Amministrazione e
Legale rappresentante della Società Crotone FC Srl, per rispondere della violazione
prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10,
comma 3, CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto
pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai
propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio
e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società Crotone FC Srl a
titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte al
proprio Legale rappresentante pro tempore.
Nei termini consentiti i deferiti hanno depositato le rispettive memorie difensive.
All’inizio della riunione odierna il Sig. Giovanni Vrenna, tramite il proprio difensore, ha
depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Giovanni Vrenna, tramite il proprio
difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS
[“pena base per il Sig. Giovanni Vrenna, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita
ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al
dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
Il procedimento è proseguito per la Società deferita.
Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha
insistito per la declaratoria di responsabilità della Società deferita con la conseguente
applicazione della sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi
nel campionato 2012/2013.
I motivi della decisione
Alla luce della documentazione in atti e delle prove raccolte dalla Procura federale la
Commissione deve rilevare la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto,
merita accoglimento.
La Società Crotone FC Srl, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 85, lettera B),
paragrafo VII, delle N.O.I.F., alla scadenza del termine del 15 maggio 2012 non ha
documentato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli
emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012, nonché relativi agli
emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011.
La circostanza di cui sopra è ampiamente provata dal “Memorandum riepilogativo”
(allegato n. 2 del fascicolo d’ufficio) redatto dalla Deloitte & Touche, Società di revisione
incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei relativi controlli, in forza del quale la
Co.Vi.So.C., nella riunione del 13 giugno 2012, ha riscontrato che la Società Crotone FC
Srl, nel termine del 15 maggio 2012, non aveva provveduto al versamento delle ritenute
Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e
marzo 2012; nel corso della medesima riunione la Co.Vi.So.C. ha inoltre riscontrato il
permanere del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli
emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011.
Le deduzioni contenute nelle memorie difensive dai soggetti deferiti non possono trovare
accoglimento.
Difatti la ritardata comunicazione alla Co.Vi.So.C. della documentazione attestante il
pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals non può in alcun modo
configurarsi come una “mera irregolarità formale e non certamente sostanziale”, come
sostenuto dai deferiti nelle rispettive difese.
Di contro la ritardata comunicazione di cui sopra integra a tutti gli effetti l’inosservanza di
un adempimento ritenuto inderogabile da parte della normativa federale.
Per quanto riguarda le sanzioni, tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale,
la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione
dell’inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Giovanni Vrenna.
Infligge a carico della Società Crotone FC Srl la sanzione della penalizzazione di 2 (due)
punti in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013.
(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO
VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari
Spa), PIETRO D’ORONZO (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della
Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa ▪ (nota n. 111/1295 pf11-12 SP/blp del
5.7.2012).
Il deferimento
Con atto del 5 luglio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione
disciplinare: a) il Sig. Francesco Vinella, Amministratore unico e Legale rappresentante
della Società AS Bari Spa, e il Sig. Pietro D’Oronzo, procuratore speciale e Legale
rappresentante della Società AS Bari Spa, per rispondere della violazione prevista e
punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3,
CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento
delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati
per le mensilità di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2011, nonché di
gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società
AS Bari Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per le
condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.
Nei termini consentiti i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva.
Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha
insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti in relazione a quanto loro
ascritto, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Francesco
Vinella, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa,
l’inibizione per mesi 4 (quattro); b) al Sig. Pietro D’Oronzo, procuratore speciale e Legale
rappresentante della Società AS Bari Spa, l’inibizione per mesi 4 (quattro); c) alla Società
AS Bari Spa la penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nel campionato 2012/2013.
I motivi della decisione
Alla luce della documentazione in atti, delle prove raccolte dalla Procura federale e di
quanto contenuto nella memoria difensiva fatta pervenire dai soggetti deferiti la
Commissione rileva quanto segue.
Preliminarmente, va segnalata la circostanza per cui nessuna responsabilità disciplinare
possa essere riconosciuta in capo al Sig. Pietro D’Oronzo. Quest’ultimo, infatti, non è mai
stato titolare del potere di rappresentanza generale della Società AS Bari Spa, atteso e
considerato che la procura speciale conferitagli in data 16 aprile 2011 dall’Amministratore
unico e Legale rappresentante del sodalizio pugliese, Dott. Francesco Vinella, era
espressamente limitata ai rapporti in ambito sportivo, con espressa esclusione degli atti di
natura amministrativa che competevano in via esclusiva all’Amministratore unico.
Nel merito, si rileva che la Società AS Bari Spa, contrariamente a quanto previsto dalla
normativa federale e in particolare dall’art. 85 delle NOIF, lettera B), paragrafo VII), non ha
documentato alla scadenza del termine del 15 maggio 2012 il pagamento delle ritenute
Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e
marzo 2012.

Sul punto assume valore probatorio assoluto il “Memorandum riepilogativo” (allegato n. 2
del fascicolo d’ufficio) redatto dalla Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla
FIGC per l’effettuazione dei relativi controlli, in forza del quale la CoViSoc nella riunione
del 13 giugno 2012 ha appurato la circostanza per cui la Società AS Bari Spa non ha
provveduto entro il termine del 15 maggio 2012 al versamento delle ritenute Irpef e dei
contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo
2012.
La stessa difesa fatta pervenire dai soggetti deferiti contiene una espressa ammissione
atteso che, nella memoria sopra richiamata, i deferiti “intendono riconoscere la
responsabilità ad essi contestata sulla base del disposto dell’art. 85, lett. B), par. VII, delle
N.O.I.F., in relazione all’art. 4, co. 1, e 10, co. 3, del CGS, quanto al mancato pagamento
delle ritenute I.r.p.e.f. e relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le sole
mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012 e dei contributi Enpals relativi alle sole
mensilità di febbraio e marzo 2012”.
La Procura federale ha anche contestato il mancato pagamento dei contributi Enpals
relativi alla mensilità di gennaio 2012.
In argomento, la Società AS Bari Spa ha sostenuto che la propria posizione contributiva
nei confronti dell’Enpals risulterebbe conforme alle previsioni di legge fino a tutto il mese di
gennaio 2012: tale affermazione, però, non risponde al vero.
Difatti la dichiarazione dell’Enpals – Ufficio di Bari, depositata come allegato n. 4 alla
memoria difensiva, chiarisce sul punto che la Società AS Bari Spa “è in regola con la
contribuzione previdenziale dovuta a questo Ente per il periodo da maggio 2011 a
dicembre 2011”.
Per quanto riguarda il mancato pagamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di
aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2011 i deferiti sostengono che le
stesse “sono state oggetto di concessione di dilazione da parte dell’Ente impositore,
Agenzia delle Entrate di Bari, nel pieno rispetto della previsione di cui all’art. 85, lett. B,
par. VII delle NOIF che recita: in caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori
le Società devono documentare altresì l’avvenuta regolarizzazione degli stessi”.
Risulta dagli atti che effettivamente la Società AS Bari s.p.a. ha ottenuto in data 4 maggio
2012 dall’Agenzia delle entrate di Bari un provvedimento che ammetteva la Società stessa
alla dilazione dei pagamenti relativi ai due trimestri del’anno 2011 in questione (doc. n. 3
produzione difensiva della Società deferita). Ne deriva che, limitatamente a detta parte del
deferimento, alla Società non può essere riconosciuta alcuna responsabilità disciplinare.
Per quanto riguarda le sanzioni, anche alla luce del costante orientamento
giurisprudenziale, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:
• al Sig. Francesco Vinella l’inibizione di mesi 3 (tre);
• alla Società AS Bari Spa la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel
campionato 2012/2013.
Proscioglie il Sig. Pietro D’Oronzo da ogni addebito.
(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO
GABELLINI (Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano

1906 Srl), GIOVANNI COVINO (Presidente del Collegio sindacale della Società Alma
Juventus Fano 1906 Srl), Società ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl ▪ (nota n.
137/1289 pf11-12 SP/blp del 6.7.2012).
Con atto del 9 luglio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione
disciplinare: a) il Sig. Claudio Gabellini, Presidente e Legale rappresentante della Società
Alma Juventus Fano 1906 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85,
lettera C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver
documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef
relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di marzo 2012, nei
termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall’art.
8, comma 1, CGS per avere sottoscritto alla CoViSoC in data 15 maggio 2012 una
dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef
relative agli emolumenti della mensilità di marzo 2012, dovuti ai propri tesserati nei termini
stabiliti dalla normativa federale; b) il Sig. Giovanni Covino, Presidente del Collegio
Sindacale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, per rispondere della violazione
prevista e punita dall’art. 8, comma 1, CGS per avere sottoscritto alla CoViSoC in data 15
maggio 2012 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento
delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di marzo 2012, dovuti ai propri
tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale; c) la Società Alma Juventus Fano
1906 Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS,
per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale nonché del proprio Presidente del
Collegio Sindacale.
Nei termini consentiti nessuna memoria difensiva è stata depositata dai soggetti deferiti.
All’inizio della riunione odierna i Signori Claudio Gabellini, Giovanni Covino e la Società
Alma Juventus Fano 1906 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di
patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Claudio Gabellini, Giovanni Covino
e la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato
istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Claudio
Gabellini, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi
2 (due); pena base per il Sig. Giovanni Covino, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due),
diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Alma
Juventus Fano 1906 Srl, sanzioni della penalizzazione di punti 1 (uno) e ammenda di €
5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (uno) punto di
penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013 e l’ammenda di €
3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
• al Sig. Claudio Gabellini, l’inibizione per mesi 2 (due);
• al Sig. Giovanni Covino, l’inibizione per giorni 40 (quaranta);
• alla Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica
da scontarsi nel campionato 2012/2013 e l’ammenda di € 3.334,00 (€
tremilatrecentotrentaquattro/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
(11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO
INVERNIZZI (Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912
Spa), Società CALCIO LECCO 1912 Spa ▪ (nota n. 138/1286 pf11-12 SP/blp del
6.7.2012).
Il deferimento
Con atto del 9 luglio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione
disciplinare: a) il Sig. Sergio Invernizzi, all’epoca dei fatti Presidente e Legale
rappresentante pro tempore della Società Calcio Lecco 1912 Spa, per rispondere della
violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV, delle NOIF, in relazione
all’art. 10, comma 3, CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del
pagamento totale degli emolumenti relativi alle mensilità di febbraio e marzo 2012, dovuti
ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società Calcio Lecco
1912 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS per le condotte
ascritte al proprio Legale rappresentante.
Nei termini consentiti nessuna memoria difensiva è stata versata in atti dai soggetti
deferiti.
Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha
insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti in relazione a quanto loro
ascritto con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Sergio
Invernizzi, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio
Lecco 1912 Spa, l’inibizione per mesi 2 (due); b) alla Società Calcio Lecco 1912 Spa la
penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013.
Motivi della decisione
Valutata la documentazione in atti e preso atto delle prove raccolte dalla Procura
Federale, anche alla luce del comportamento processuale dei deferiti i quali non hanno
ritenuto opportuno depositare memorie difensive, la Commissione rileva la fondatezza del
deferimento che, pertanto, deve essere accolto.
La Società Calcio Lecco 1912 Spa, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 85, lettera
C), paragrafo IV), delle NOIF non ha provveduto entro il termine del 15 maggio 2012 al
pagamento degli emolumenti delle mensilità febbraio e marzo 2012 dovuti ai propri
tesserati.
Sul punto assume valore probatorio assoluto il “Memorandum riepilogativo” (allegato n. 2
del fascicolo d’ufficio) redatto dalla Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla
FIGC per l’effettuazione dei relativi controlli, in forza del quale la CoViSoC, nella riunione
del 13 giugno 2012, ha riscontrato che la Società Calcio Lecco 1912 Spa non ha
provveduto entro il termine del 15 maggio 2012 al pagamento degli emolumenti dovuti ai
tesserati relativi alle mensilità di febbraio e marzo 2012.
Per quanto riguarda le sanzioni, tenuto anche conto del costante orientamento
giurisprudenziale, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:
▪ inibizione per mesi 2 (due) a carico del Sig. Sergio Invernizzi;
▪ penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013 a
carico della Società Calcio Lecco 1912 Spa.
(22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO
ZANON (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio
Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 216/1287 pf11-12 SP/blp del
10.7.2012).
Il deferimento
A seguito di segnalazione effettuata dalla CoViSoC mediante nota del 18/06/2012, il
Procuratore Federale ha individuato a carico della Società sportiva AS Casale Calcio Srl
(all’epoca dei fatti in liquidazione) la responsabilità disciplinare per mancato per aver agito
in difformità rispetto a quanto prescritto dall’art. 85, lett. C), paragrafo V, NOIF, ovvero per
non aver documentato, alla scadenza del termine perentorio del 15 maggio 2012,
l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti
dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012.
Ne è seguita l’attivazione del procedimento disciplinare nei riguardi dell’indicata compagine
societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1, CGS), per le violazioni
ascritte (meglio individuate in seno all’atto di deferimento), in particolare, al proprio Legale
rappresentante pro tempore, ovvero al Sig. Giorgio Zanon, anch’egli parimenti sottoposto
al procedimento disciplinare de quo.
Nei termini assegnati esclusivamente l’AS Casale Calcio Srl ha fatto pervenire propria
memoria difensiva.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, nonché il
difensore della Società deferita.
Il rappresentante della Procura federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità
individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando
le seguenti richieste sanzionatorie:
- mesi 2 (due) di inibizione a carico del Sig. Giorgio Zanon;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico dell’AS Casale Calcio Srl.
I motivi della decisione
La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni
ascritte al Sig. Zanon e, per esso, all’AS Casale Calcio Srl risultino comprovate per tabulas
e, peraltro, anche pacificamente ammesse dalla compagine societari deferita, per cui ogni
eventuale altra considerazione in merito si rivelerebbe ultronea.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga a
carico del Sig. Giorgio Zanon la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e a carico dell’AS
Casale Calcio Srl quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi
nella stagione sportiva 2012/2013.
(23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO
ZANON (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio
Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 217/1282 pf11-12 SP/blp del
10.7.2012).
Il deferimento
A seguito di segnalazione effettuata dalla CoViSoC mediante nota del 18/06/2012, il
Procuratore Federale ha individuato a carico della Società sportiva AS Casale Calcio Srl
(all’epoca dei fatti in liquidazione) la responsabilità disciplinare per aver agito in difformità
rispetto a quanto prescritto dall’art. 85, lett C), paragrafo VI, punto 1), NOIF, ovvero per
non aver depositato, alla scadenza del termine perentorio del 31 maggio 2012 il prospetto
R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze
contabili al 31 marzo 2012.
Di qui, dunque, l’attivazione del procedimento disciplinare nei riguardi dell’indicata
compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1, CGS) per le
violazioni ascritte (meglio individuate in seno all’atto di deferimento), in particolare, al
proprio Legale rappresentante pro tempore, Sig. Giorgio Zanon, anch’egli parimenti
sottoposto procedimento disciplinare de quo.
Nei termini assegnati esclusivamente l’AS Casale Calcio Srl ha fatto pervenire propria
memoria difensiva.
All’inizio della riunione odierna la Società AS Casale Calcio Srl tramite il proprio difensore,
ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società AS Casale Calcio Srl, tramite il
proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23
CGS [“pena base per la Società AS Casale Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di €
10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.600,00 (€
seimilaseicento/00)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
9
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al
dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.
Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Zanon.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale,
insistendo per la dichiarazione di responsabilità, ha formulato le seguenti richieste
sanzionatorie:
- mesi 1 (uno) di inibizione a carico del Sig. Giorgio Zanon.
I motivi della decisione
La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni
ascritte al Sig. Zanon risultino comprovate per tabulas. Pertanto, la responsabilità
disciplinare di quest’ultimo emerge pacificamente, per cui ogni eventuale altra
considerazione in merito si rivelerebbe ultronea.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione
dell’ammenda di € 6.600,00 (€ seimilaseicento/00) alla Società AS Casale Calcio Srl.
Accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga al Sig. Giorgio Zanon la sanzione
dell’inibizione per mesi 1 (uno).
(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO
ZANON (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio
Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 218/1284 pf11-12 SP/blp del
10.7.2012).
Il deferimento
A seguito di segnalazione effettuata dalla CoViSoC mediante nota del 18/06/2012, il
Procuratore Federale ha individuato a carico della Società sportiva AS Casale Calcio Srl
(all’epoca dei fatti in liquidazione) la responsabilità disciplinare per aver agito in difformità
rispetto a quanto prescritto dall’art. 85, lett C), paragrafo IV, NOIF, ovvero per aver
utilizzato un conto corrente non dedicato ai fini dell’effettuazione del pagamento degli
emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012.
Ne è seguita l’attivazione del procedimento disciplinare nei riguardi dell’indicata
compagine societaria in liquidazione, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1,
CGS), per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all’atto di deferimento) e, in
particolare, al proprio Legale rappresentante pro tempore, Sig. Giorgio Zanon, anch’egli
parimenti sottoposto al procedimento disciplinare de quo.
Nei termini assegnati esclusivamente l’AS Casale Calcio Srl ha fatto pervenire propria
memoria difensiva.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, nonché il
difensore della Società deferita.
Il rappresentante della Procura federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità
individuata nei riguardi dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando le
seguenti richieste sanzionatorie:
- € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda a carico del Sig. Giorgio Zanon;
- € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a carico dell’AS Casale Calcio Srl.
I motivi della decisione
La Commissione Disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni
ascritte al Sig. Zanon e, per esso, all’AS. Casale Calcio Srl, sussistano integralmente.
Al riguardo, gli assunti difensivi dispiegati dall’AS Casale Calcio Srl, essenzialmente
orientati a giustificare gli addebiti disciplinari de quibus sulla base di un contegno tenuto in
termini di “sostanziale” correttezza, in buona fede e, in ogni caso, dettato da una causa di
forza maggiore, non risultano rilevanti ai fini esimenti.
È pacifico come i fatti oggetto di indagine debbano ritenersi comprovati per tabulas, in
ragione degli accertamenti effettuati dalla Deloitte & Touche Spa, sostanzialmente non
contestati dall’AS Casale Calcio Srl, ma di cui la medesima compagine societaria fornisce
un’interpretazione non condivisibile, soprattutto nella misura in cui essa tende ad
affievolire la portata del dato formale della disposizione regolamentare violata.
In tema, questa Commissione disciplinare nazionale ha già avuto modo di chiarire, in
occasione dell’esame di fattispecie analoghe a quella che ci occupa, che l’addebito
contestato non può essere minimamente considerato quale mera irregolarità formale
costituendo, piuttosto, vero e proprio inadempimento rispetto alla disciplina regolamentare
domestica, la cui integrale osservanza é inderogabile e non é suscettibili di alcuna diversa
interpretazione.
Ora, é indubbio che l’art. 85 NOIF imponga il ricorso a specifiche modalità di pagamento
degli emolumenti dovuti ai tesserati, così come é parimenti incontestabile che, in relazione
agli adempimenti finanziari relativi alla s.s. 2011/2012 (ai quali, appunto, deve essere
ricondotto il pagamento degli emolumenti in favore dei tesserati relativamente alle
mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012), l’AS Casale Calcio Srl avrebbe dovuto e
potuto diligentemente tener conto di quanto espressamente prescritto in seno al CU FIGC
n. 158/A del 29 aprile 2011 – c.d. Sistema delle Licenze Nazionali s.s. 2011/2012- e, in
particolare, al Titolo I, par. III, lett. C, n. 8) in ordine agli “Adempimenti delle Società della
Lega Italiana Calcio Professionistico”; ebbene, detta disposizione prescriveva che le
Società associate alla Lega Pro avrebbero dovuto “depositare presso la CoViSoC, anche
mediante fax, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla
Società, accesi presso una o più banche operanti sul territorio nazionale e dedicati
esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti delle ritenute IRPEF, dei contributi
ENPALS relativi e di altri contributi”.
Ne discende che la compagine societaria deferita, in una prospettiva lungimirante, ai fini
specifici, avrebbe opportunamente agito indicando, oltre al corrente dedicato principale,
per così dire, anche uno più distinti conti correnti alternativi (ad esempio, il conto corrente
non dedicato utilizzato e oggetto di contestazione), per ciò stesso evitando di incorrere
nella odierna violazione disciplinare a essa ascritta. Ne deriva che si rivela del tutto
incongruente il richiamo operato dalla difesa dell’AS Casale Calcio Srl al CU FIGC n.
121/A del 4 giugno 2010 (c.d. Sistema delle Licenze Nazionali s.s. 2010/2011), sia in
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quanto in ogni caso temporalmente non riferibile alla commissione delle violazioni
contestate (relative agli adempimenti prescritti per la s.s. 2011/2012) sia in ragione del
fatto che proprio il richiamato CU FIGC n. 158/A del 29 aprile 2011 (c.d. Sistema delle
Licenze Nazionali s.s. 2011/2012), offrendo alle Società sportive interessate l’opportunità
di indicare anche uno o più conti correnti dedicati alternativi a quello principale, ha
innovato, per così dire, la materia, di certo in termini di maggior favore.
Sanzioni eque, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in
casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga a
carico del Sig. Giorgio Zanon la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) e
all’AS Casale Calcio Srl quella dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
(17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI
MONETI (Amministratore e Legale rappresentante della Società AC Perugia Calcio
Srl), MASSIMILIANO SANTOPADRE (Amministratore e Legale rappresentante della
Società AC Perugia Calcio Srl), SERGIO MALPIEDI (Presidente del Collegio
sindacale della Società AC Perugia Calcio Srl), Società AC PERUGIA CALCIO Srl ▪
(nota n. 209/1290 pf11-12 SP/blp del 10.7.2012).
Il deferimento
A seguito di segnalazione effettuata dalla CoViSoC con nota del 18/06/2012, il
Procuratore Federale ha individuato a carico della Società sportiva AC Perugia Calcio Srl
la responsabilità disciplinare per aver agito in difformità rispetto a quanto prescritto dall’art.
85, lett C), paragrafo V, NOIF, ovvero per non aver documentato, alla scadenza del
termine perentorio del 15 maggio 2012, il pagamento delle ritenute Irpef relative agli
emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di marzo 2012.
Ne è seguita l’attivazione del procedimento disciplinare nei riguardi dell’indicata
compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1, CGS) per le
violazioni ascritte (meglio individuate in seno all’atto di deferimento) e, in particolare, ai
propri Amministratori e legali rappresentanti pro-tempore, Sig. Giovanni Moneti e Sig.
Massimiliano Santopadre, nonché al Sig. Sergio Malpiedi, Presidente del Collegio
Sindacale, tutti parimenti sottoposti a procedimento disciplinare.
Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.
All’inizio della riunione odierna i Signori Giovanni Moneti, Massimiliano Santopadre e
Sergio Malpiedi, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai
sensi dell’ art. 23 CGS
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Giovanni Moneti, Massimiliano
Santopadre e Sergio Malpiedi, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di
applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giovanni Moneti,
sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni
40 (quaranta); pena base per il Sig. Massimiliano Santopadre, sanzione dell’inibizione di
giorni 90 (novanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 60 (sessanta); pena base
per il Sig. Sergio Malpiedi, sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai
sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al
dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
Il procedimento è proseguito nei confronti della Società deferita.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, nonché il
difensore della Società deferita.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità
individuata nei riguardi della compagine societaria sottoposta all’odierno procedimento
disciplinare, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013 e
ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a carico dell’AC Perugia Calcio Srl.
La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte
all’AC Perugia Calcio Srl sussistano integralmente.
Le argomentazioni difensive della Società deferita, al fine di giustificare, in qualche modo,
la “mancata documentazione”, alla scadenza del termine perentorio del 15 maggio 2012,
dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti dall’AC
Perugia Calcio Srl ai propri tesserati per la sola mensilità di marzo 2012, non possono
trovare accoglimento.
In particolare, non assumono rilevanza né il richiamo operato in ordine all’applicabilità alla
fattispecie che ci occupa della legislazione ordinaria (art. 18 Tuir), né l’individuazione di
un’asserita antinomia (con particolare riferimento ai termini di adempimento
perentoriamente stabiliti) tra la vecchia e la nuova formulazione (in vigore dal 1 luglio
2012) del testo dell’art. 85 NOIF; senza considerare, sempre ai fini esimenti, come
nemmeno la prospettazione degli addebiti contestati quali mere irregolarità formali e non
sostanziali si riveli, per costante orientamento giurisprudenziale domestico di settore, di
qualsivoglia pregio.
Invero, al riguardo, in termini generali, la fattispecie che ci occupa offre l’occasione per
ribadire, anche e soprattutto alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza federale, che
l’autonomia riconosciuta e tipica degli ordinamenti settoriali (nel caso di specie,
l’ordinamento sportivo calcistico) rispetto a quello generale, favorisce, in seno a ciascuno
di essi, l’autodeterminazione di specifici criteri che ne disciplinano la relativa
organizzazione sotto numerosi profili, tra i quali, evidentemente, anche quello normativoregolamentare.
In tal prospettiva, si realizza e si perfeziona un ampio e doveroso presidio nei riguardi di
un sistema di valori e di particolari fini che l’ordinamento di settore medesimo ha inteso
eleggere al momento della sua costituzione e che l’ordinamento generale, peraltro, alla
luce del riconoscimento dell’autonomia del primo, ha oltremodo ampiamente condiviso.
Pertanto, l’ordinamento sportivo, legittimato a individuare autonomamente le condotte
incompatibili con l’appartenenza soggettiva al medesimo e, in via strumentale, a
predisporre i mezzi e le forme di tutela nell’ipotesi in cui dette condotte emergano, non é,
né può essere, obbligatoriamente permeabile a qualsivoglia disposizione dettata
dall’ordinamento generale astrattamente applicabile alla fattispecie concreta.
In definitiva, avuto specifico riguardo al caso di specie, la violazione disciplinare ascritta
nei riguardi dell’AC Perugia Calcio Srl, lungi, peraltro – come già osservato – dal rivelarsi di
natura meramente formale (il dato formale di qualsivoglia disposizione regolamentare
domestica assume sempre valore dirimente), di contro si palesa in tutta la sua evidenza e
rilevanza sotto il profilo sostanziale. Per tale ragione essa è meritevole di essere
sanzionata.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
inibizione di giorni 40 (quaranta) per Giovanni Moneti;
inibizione di giorni 60 (quaranta) per Massimiliano Santopadre;
inibizione di giorni 40 (quaranta) per Sergio Malpiedi.
Infligge alla Società AC Perugia Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1
(uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2103.
Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini