Tessera del Tifoso: la legge di stabilità la manda in naftalina

La Legge di Stabilità ha mandato in soffitta la Tessera del tifoso. E’ quanto ha rilevato Federsupporter in un suo studio dopo un attento esame del provvedimento (Legge 183/2011) approvato sabato scorso che ha modificato il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” emanato nel 2000. Infatti, all’articolo 15 è stato sancito il divieto assoluto per la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi di richiedere certificazioni: la norma ha quindi imposto a quest’ultima di ricevere esclusivamente le autocertificazioni. «La tessera del tifoso è giuridicamente un certificato – sottolinea Federsupporter nel suo studio – e se essa trova la sua fonte e la sua disciplina in atti della pubblica amministrazione e se le società sportive devono ritenersi ai fini dell’emissione e del rilascio della tessera, quali gestori di un pubblico servizio, poiché emettono e rilasciano, su incarico del Ministero dell’Interno, una certificazione attestante l’assenza di motivi ostativi all’accesso ad impianti sportivi, ebbene da adesso in poi, la tessera del tifoso dovrebbe essere sostituita da autocertificazione».

Ciò costituisce una grande vittoria di Federsupporter che in occasione di un Convegno tenuto a Roma nel giugno 2010, l’Associazione aveva proposto, inascoltata, di consentire agli interessati di attestare, senza dover per forza richiedere la tessera del tifoso, di non essere soggetti a motivi ostativi all’accesso a impianti sportivi: ciò mediante dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) prevista dal suddetto Testo Unico.

Infine, sottolinea Federsupporter, la sostituzione della Tdt con l’autocertificazione è ormai anche tecnicamente facilitata dal fatto che, ai sensi del Protocollo d’Intesa del 21 giugno 2011 tra il Ministero dell’Interno il CONI, la FIGC e le Leghe di Serie A, B e Pro, tutte le società sportive hanno l’obbligo di essere collegate all’apposito sistema informatico di verifica dei motivi ostativi (cosiddetta “questura on line”) utilizzabile da tutti gli operatori di biglietteria, i quali, pertanto, possono verificare, in tempo reale, la veridicità di quanto dichiarato nell’autocertificazione all’atto stesso di richiesta di abbonamenti o biglietti.
Fonte | PadovaGoal.it