Decisione Giudice Sportivo: 7 mila euro al Brescia per cori

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 settembre 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:


COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 18 settembre 2012


1) SERIE BWIN
Gare del 14-15-17 settembre 2012 – Quarta giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:


a) SOCIETA’
Gara Soc. NOVARA – Soc. JUVE STABIA
Il Giudice Sportivo, premesso che: al 34° del primo tempo il calciatore Gonzalez Pablo Andres (Soc. Novara) veniva espulso “perché tentava di colpire al volto con una ginocchiata un avversario dopo aver commesso un fallo”;
la Soc. Novara, in persona dell’Amministratore Delegato, ha fatto pervenire a questo Ufficio, alle ore 15.59 del 17 settembre 2012, rituale e tempestiva richiesta ex art. 31 comma a3) CGS allegando filmati diretti a documentare l’estraneità del Gonzalez al fatto di condotta violenta sanzionato dall’Arbitro; ritenuto che:
le acquisite riprese televisive, sono di piena garanzia tecnica e di perfetta intelleggibilità;
le immagini televisive in questione devono ritenersi pienamente utilizzabili come prova di estraneità ad una condotta violenta sanzionata dall’Arbitro; che tali immagini documentano che, nelle circostanze in causa, il Gonzalez non ha posto in essere il tentativo di violenza nei confronti dell’avversario, così come erroneamente ritenuto dall’Arbitro, che si trovava in una posizione non favorevole a cogliere compiutamente la dinamica dell’azione; che invero da tali immagini emerge inequivocabilmente che il Figliomeni, dopo aver subito un fallo di giuoco commesso dal Gonzalez, cadeva al suolo, e tirando per i pantaloncini l’avversario avvicinava il viso al suo ginocchio, portandosi le mani al volto, senza essere colpito, inducendo l’Arbitro all’espulsione del presunto “responsabile”; P.Q.M. esclude ogni responsabilità disciplinare nei confronti del calciatore Gonzalez Pablo Andres (Soc. Novara).
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Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori della Società Ascoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato brevi cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori avversari; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza; recidiva specifica.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. NOVARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione del Quarto Ufficiale e della panchina della squadra avversaria bottigliette di plastica, bicchieri e palle di carta e per avere inoltre indirizzato cori irriguardosi nei confronti degli Ufficiali di gara e dell’allenatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso numerosi fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità diretta per la condotta posta in essere dal suo Presidente.


b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CANCELLOTTI Tommaso (Pro Vercelli): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.


CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
IUNCO Antimo (Bari)


PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ALHASSAN Masahudu (Novara)
PELLIZZER Michele (Cittadella)
SAMMARCO Paolo (Spezia)


AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BIANCO Paolo (Sassuolo)
CORREIA PEDRO Guerreiro (Crotone)
CORTI Daniele (Varese)
DE ARAUJO Eduardo (Padova)
DI DONATO Daniele (Ascoli)
DICUONZO Stefano (Juve Stabia)
FOFANA Mohamed (Virtus Lanciano)
GAZZOLA Marcello (Sassuolo)
GIANI Nicolas (Vicenza)
IMPROTA Riccardo (Juve Stabia)
PADELLA Emanuele (Grosseto)
PAGHERA Fabrizio (Virtus Lanciano)
QUADRINI Daniele (Grosseto)
SCHIAVI Raffaele (Spezia)
SOSA DE LUCA Cristian (Cittadella)
TROEST Magnus (Varese)


PRIMA SANZIONE
ABRUZZESE Giuseppe (Crotone)
AGYEI Daniel Kofi (Juve Stabia)
BASTRINI Alessandro (Novara)
BERGAMELLI Dario (Reggina)
CACCIATORE Fabrizio (Verona)
CARCURO Davide (Ternana)
CARIDI Gaetano (Pro Vercelli)
DELVECCHIO Gennaro (Grosseto)
DI CARMINE Samuel (Cittadella)
EBAGUA Osarimen (Varese)
FECZESIN Robert (Ascoli)
GESSA Andrea (Cesena)
GORZEGNO Marco (Juve Stabia)
MAZZOTTA Antonio (Crotone)
MORERO SANTIAGO Eduardo (Cesena)
NASCIMENTO LACERDA Wiliam (Modena)
RAMOS BORGES Emerson (Livorno)
SABELLI Stefano (Bari)
SCOGNAMIGLIO Gennaro (Juve Stabia)
VALDIFIORI Mirko (Empoli)
VITALE Luigi (Ternana)
ZECCHIN Gianpietro (Varese)


PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
ANTONAZZO Angelo (Grosseto)
CARROZZIERI Moris (Varese)
GUARNA Enrico (Ascoli)


AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
SARNO Vincenzo (Reggina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).


PRIMA SANZIONE
BACINOVIC Armin (Verona)
BRUNO Salvatore (Juve Stabia)
MANFREDINI Nicolo’ (Modena)
PETTINARI Stefano (Crotone)


c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BRAGLIA Piero (Juve Stabia): per avere, al 17° del secondo tempo, assunto un comportamento provocatorio verso i sostenitori della squadra avversaria consistente sia nel gesto del bacio sia mostrando loro il dito medio alzato; infrazione rilevata dal un Assistente.


SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE FILIPPIS Roberto (Juve Stabia): per avere, al 38° del primo tempo, gesticolato nei confronti del pubblico della squadra avversario con intento provocatorio; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.


AMMONIZIONE CON DIFFIDA
TESSER Attilio (Novara): per avere, al 35° del primo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale.


AMMONIZIONE
BISOLI Pier Paolo (Cesena): per avere, al 26° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale oltrepassando il limite dell’area tecnica di propria competenza.


d) DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 OTTOBRE 2012
SECONDO Massimo (Pro Vercelli): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito nei confronti dell’Arbitro espressioni offensive e accuse di parzialità; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura federale.


SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TREOSSI Fiorenzo (Cesena): per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto ad un Assistente un’espressione irriguardosa.
AMMENDA DI € 1.000,00
BENIGNI Roberto (Ascoli): per essere, al termine della gara, nonostante fosse inibito, entrato negli spogliatoi; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura federale.


e) MEDICI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
SALVI Renzo (Ascoli): per avere, al 30° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale.
Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia