Decisioni Giudice Sportivo: Una giornata a Trevisan e Legati

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Gianfranco Valente, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 febbraio 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DELL’ 1 febbraio 2012


1) SERIE BWIN
Gare del 31 gennaio 2012 – Quarta giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:


a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Quarta giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Crotone, Nocerina e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 – n 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente, delibera non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e, nel corso della gara, acceso numerosi bengala nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in relazione all’art. 13 – co. 1 – lett. b) ed e) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VERONA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti; recidiva specifica reiterata.
Ammenda di € 1.250,00 : alla Soc. BARI a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti; recidiva specifica.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti; recidiva.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. LIVORNO a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti; recidiva.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. NOCERINA per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in relazione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
67/200
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. VICENZA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa cinque minuti; recidiva.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, al 16° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. b) ed e), e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza. (gara Empoli-Brescia del 28/01/2012)
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, all’11° del secondo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. b) ed e), e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza. (gara Vicenza-Ascoli del 28/01/2012)


b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
SCHIATTARELLA Pasquale (Livorno): doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.


CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANTEI Luca (Grosseto): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CECCARELLI Luca (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DI CESARE Valerio (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LEGATI Elia (Padova): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
TERLIZZI Christian (Varese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
TONUCCI Denis (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
TREVISAN Trevor (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).


PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
DONNARUMMA Antonio (Gubbio)


PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
DECIMA SANZIONE
CASCIONE Emmanuel (Pescara)


NONA SANZIONE
AUGUSTYN Blazej (Vicenza)
BORGHESE Martino (Bari)
PADELLA Emanuele (Grosseto)
ZANON Damiano (Pescara)


AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
DICUONZO Stefano (Juve Stabia)
MAURY Donovan Eric (Juve Stabia)


SESTA SANZIONE
MARTINELLI Luca (Cittadella)
PASQUALINI Lorenzo (Ascoli)
RIZZO Giuseppe (Reggina)
SILVA DUARTE Mario Rui (Gubbio)


QUINTA SANZIONE
DAPRELA Fabio (Brescia)
SECONDA SANZIONE
ALCIBIADE Raffaele (Nocerina)
CARACCIOLO Antonio (Gubbio)
FREDDI Gianluca (Reggina)
GABIONETTA Denilson (Crotone)


PRIMA SANZIONE
ANGELLA Gabriele (Reggina)
ASANTE Yaw (Grosseto)
BERRETTONI Emanuele (Verona)
MANDORLINI Matteo (Brescia)


Il Giudice Sportivo: avv. Gianfranco Valente