Accolto il ricorso del Toro sulle 2 giornate a Ebagua, respinto quello sulle 2 giornate a Bovo

La Corte di Giustizia federale ha accolto il ricorso del Torino contro la squalifica di due turni a Giulio Ebagua e, nello stesso tempo, ha respinto il ricorso del Padova contro la stessa sanzione inflitta dopo il cartellino rosso ad Andrea Bovo comminato durante Padova-Sampdoria giocata sabato scorso all’Euganeo. A Ebagua è stata ridotta la squalifica a una giornata, tramutando l’altro turno di stop in una multa di 5000 euro.

Questo il testo del comunicato

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/CGF
(2011/2012)
Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 gennaio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:
1° COLLEGIO
Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Mario Antonio Scino –
Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.
1) RICORSO DEL CALCIATORE OSARINEM EBAGUA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TORINO/ALBINOLEFFE DEL 6.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 57 del 10.1.2012)
La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Osarinem Ebagua, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al reclamante a 1 giornata effettiva di gara e ammenda di € 5.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
2° COLLEGIO
Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.
2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ANDREA BOVO SEGUITO GARA
PADOVA/SAMPDORIA DEL 14.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 17.1.2012)
La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
IL PRESIDENTE
Carlo Porceddu