Decisioni Giudice Sportivo: 1.500 € al Padova per bengala, una giornata a Trevisan

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Gianfranco Valente, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 marzo 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 27 marzo 2012


1) SERIE BWIN
Gare del 23-24-26 marzo 2012 – Undicesima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:


a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo, premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso della Undicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Juve Stabia, Nocerina e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 – n. 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che, nei confronti delle nominate Società, ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a), b) ed e), CGS, con efficacia esimente,
delibera non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tali Società in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 30.000,00 con diffida : alla Soc. NOCERINA per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, dall’interno dello stadio e senza conseguenze lesive alle persone, lanciato sassi ed altro materiale di varia natura divelto dai locali igienici dell’impianto all’indirizzo dei tifosi della squadra avversaria che transitavano sulla strada sotto il settore “distinti”; recidiva specifica; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in relazione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. VARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, e più specificatamente al 7°, 21°, 40° e 43° del secondo tempo, intonato cori ed espressioni di discriminazione territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. a) e b), e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. REGGINA per essersi suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, impossessati indebitamente dello zainetto di uno steward ed avere brevemente esposto magliette in esso contenute che erano state confiscate in precedenza ai sostenitori della squadra avversaria.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, rivolto ad un’Assistente reiterati cori ingiuriosi.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, al 13° e al 22° del secondo tempo, acceso due bengala nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.250,00 : alla Soc. SAMPDORIA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti, recidiva reiterata.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.


b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
COSTA Andrea (Sampdoria): per avere, al termine della gara, volontariamente calpestato la gamba di un avversario, a terra; infrazione rilevata da un Assistente.


SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
ZITO Antonio (Juve Stabia): per comportamento non regolamentare in campo (Sesta sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo ed a giuoco in svolgimento, attinto con la mano il volto di un calciatore avversario senza conseguenze lesive.


SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
GESSA Andrea (Pescara): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quinta sanzione); per avere, al 24° del primo tempo, dalla panchina quale calciatore di riserva, ed alla notifica del provvedimento disciplinare di ammonizione, rivolto all’Arbitro un’espressione irrispettosa.


CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BERARDI Gaetano (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
BERTANI Cristian (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
CASCIONE Emmanuel (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).
DI TACCHIO Francesco (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GERBO Alberto (Gubbio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
HETEMAJ Mehmet (Albinoleffe): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).
MARTINELLI Daniele (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
PERNA Armando (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).
RAGUSA Antonino (Reggina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
TREVISAN Trevor (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
ZANCHI Marco (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).


PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BARDI Francesco (Livorno)
GARCIA Renan (Sampdoria)


PRIMA SANZIONE
VIOLA Pasquale Alessio (Reggina)


PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUATTORDICESIMA SANZIONE)
BORGHESE Martino (Bari)


AMMONIZIONE
DECIMA SANZIONE
CRIMI Marco (Grosseto)
D’ALESSANDRO Matteo (Reggina)


NONA SANZIONE
GASTALDELLO Daniele (Sampdoria)
OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria)


SESTA SANZIONE
ALMICI Alberto (Gubbio)
CECCARELLI Luca (Verona)
CRISTIANO Andrea (Albinoleffe)
RAMOS BORGES Emerson (Reggina)


QUINTA SANZIONE
DALLA BONA Daniele (Modena)
REA Angelo (Nocerina)
TOGNI Romulo Eugenio (Pescara)


AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BUSCE’ Antonio (Empoli)
CARACCIOLO Antonio (Gubbio)
DE ARAUJO Eduardo (Empoli)
ERPEN Horacio Nicolas (Juve Stabia)
INSIGNE Lorenzo (Pescara)
MARTINEZ VIDAL Gilberto (Brescia)
PAOLUCCI Andrea (Cittadella)
REGINI Vasco (Empoli)


SECONDA SANZIONE
BIANCO Gianluigi (Vicenza)
ILARI Carlo (Ascoli)
MAZZOTTA Antonio (Crotone)
MINGAZZINI Nicola (Nocerina)
MOROSINI Piermario (Livorno)
TOMI Giovanni (Ascoli)


PRIMA SANZIONE
DAMONTE Loris (Varese)
PINARDI Alex (Vicenza)
RANA Luigi (Bari)


PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
ERAMO Mirko (Crotone)


SECONDA SANZIONE
JADID Abderrazzak (Grosseto)


PRIMA SANZIONE
PELLE’ Graziano (Sampdoria)
PERIN Mattia (Padova)


c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BORDIN Roberto (Verona): per avere, al 19° del secondo tempo, incurante di precedenti richiami di un Assistente, rivolto ai componenti della panchina avversaria ripetute espressioni irriguardose.


d) DIRIGENTI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BINI Alessandro (Livorno): per avere, al 42° del primo tempo, abbandonato indebitamente l’area tecnica, ed essersi portato verso un Assistente contestando platealmente l’operato.


AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00
DELLI CARRI Daniele (Pescara): per avere, al termine del primo tempo e nei locali degli spogliatoi, contestato la decisione di un Assistente.


e) OPERATORI SANITARI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SCAPPINI Gianni (Livorno): per avere, al 42° del primo tempo, rivolto ad un Assistente espressione irriguardosa.
Il Giudice Sportivo: avv. Gianfranco Valente